Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00572 presentata da PROCACCI ANNAMARIA (PROG.FEDER.) in data 19950523
Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: la legge-quadro n. 281 del 14 agosto 1991, in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo, si configura, tra l'altro, come strumento indispensabile per contenere il fenomeno del randagismo anche attraverso il controllo demografico mediante sterilizzazione da parte delle USL competenti; la stessa legge ha introdotto il divieto delle soppressioni che in passato hanno purtroppo rappresentato lo strumento cardine del contenimento della popolazione canina/felina in stato di abbandono. Tali soppressioni avvenivano in modo crudele e non raramente con modalita' davvero inaudite; si cita qui il caso emblematico del presidio multizonale veterinari di Rovigo, ex USL 30, che negli anni '80 faceva uso della pistola a proiettile captivo come metodo eutanasico, fors'anche perche' il responsabile dirigente di allora - convinto assertore di tale metodo - proveniva da una esperienza professionale presso il macello comunale; "il caso Rovigo e' stato oggetto di denuncia da parte di una associazione protezionista Veneta, seguita da regolare processo e successiva sentenza di condanna n. 233 del 1988; nel corso del dibattimento emerse la descrizione di alcune soppressioni alle quali era presente uno dei denuncianti: "...un primo cane e' stato soppresso con pistola a proiettile captivo, scodinzolando e muovendosi per trentacinque minuti, cosa che ha indotto i periti ad escludere che tali movimenti fossero esclusivamente riflessi. A richiesta del teste, il responsabile (pubblico ufficiale esercente funzioni di dirigente del presidio multizonale) ha allora acconsentito di procedere alle altre soppressioni utilizzando una iniezione di Tanax, praticata pero' non in vena o direttamente nel cuore, e cio' per manifestato rifiuto dell'imputato che ha praticato l'iniezione in altre parti del corpo degli animali, i quali sono morti rispettivamente in dodici, quindici e ventuno minuti di agonia..."; e' emersa, inoltre, una pluralita' di episodi di soppressione ammessi da un altro imputato, mediante "...introduzione di cuccioli in un sacco che poi veniva sbattuto sul pavimento..."; da Reggio Emilia pervennero all'interrogante documenti e fotografie di quel che "avveniva" negli anni '80 nella struttura multizonale; gli interroganti, pur consapevoli dell'introduzione del "divieto di soppressione", sottolineano che, inevitabilmente, nel dispositivo e' prevista la soppressione di cani e gatti ma solo "... se gravemente malati o incurabili ... o di comprovata pericolosita' ..."; sembra che talune aziende per i servizi sanitari, alle quali sia la legge-quadro 281 del 1991 sia le leggi regionali demandano il controllo demografico mediante sterilizzazione chirurgica, violino palesemente il citato dispositivo legislativo praticando - come metodo di controllo delle nascite e/o prevenzione del randagismo - l'eutanasia: citiamo il caso emblematico della Azienda USL di Piacenza che addirittura lo ammette in un rapporto ufficiale motivando l'inadempienza alle disposizioni della legge n. 281 del 1991 a causa della inadeguatezza delle strutture e delle scarse risorse economiche -: se non ritenga opportuno: emanare direttive precise sulle modalita' di soppressione, beninteso solo laddove rientrino nei casi comprovati e previsti dalla legge, quale l'obbligo di procedere non solo alla sedazione, ma ad una anestesia profonda dell'animale prima dell'iniezione del curarosimile (Tanax), da praticarsi quest'ultima esclusivamente attraverso la via endovenosa. Trattandosi invece di cuccioli, nel qual caso e' difficoltoso il reperimento di vene superficiali, si indichi l'uso obbligatorio per via intramuscolare di un anestetico ad azione dissociativa qual'e' la KETAMINA; diffidare gli organi preposti a praticare la soppressione quale metodo di controllo delle nascite e/o prevenzione del randagismo, ad evitare casi quali quello di Piacenza, venuto alla luce per intervento di animalisti locali; attivare dispositivi per la individuazione di eventuali infrazioni perpetrate presso le strutture multizonali; se non ritenga opportuno sollecitare le competenti autorita' regionali, provinciali e comunali ad un serio impegno fattivo in materia di controllo demografico, incentivando eventuali accordi di tipo "pubblico-privato", per la sterilizzazione, laddove le strutture pubbliche siano inadeguate: tali accordi "pubblico-privato" sono gia' stati positivamente operati presso talune Aziende Sanitarie, per esempio la ex USL 41 (Area 18) di Brescia; se non ritenga opportuno promuovere una campagna mirata al contenimento demografico degli animali domestici finalizzata al superamento delle resistenze socio-culturali di molti tutori di animali domestici spesso erroneamente condizionati dai media; se, infine, non intenda emanare disposizioni per procedere ad una verifica complessiva sulla attuazione della legge n. 281 del 1991. (3-00572)