Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00319 presentata da CACCAVARI ROCCO FRANCESCO (PROG.FEDER.) in data 19950523
La XII Commissione, premesso che: l'articolo 286-bis del codice di procedura penale dispone la incompatibilita' fra infezione da HIV e custodia cautelare ovvero stato di detenzione, prevedendo che tale incompatibilita' sia dichiarata dal giudice nei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria, sia dallo stesso valutata qualora sia accertato un grado rilevante di deficienza immunitaria, definiti ai sensi di un decreto dei Ministri della sanita' e di grazia e giustizia; l'incompatibilita' determina la revoca della misura cautelare ovvero gli arresti domiciliari presso l'abitazione dell'imputato; il decreto ministeriale 25 maggio 1993, emanato in attuazione del citato articolo 286-bis del codice di procedura penale, prevede che la grave deficienza immunitaria decorre quando il deficit immunitario sia esplicitato da un numero di linfociti T/CD4+ pari o inferiore a 100/mmc ovvero quando tale numero sia superiore a 100/mmc ma inferiore a 200/mmc come valore ottenuto in almeno due esami consecutivi effettuati a distanza di quindici giorni; le citate disposizioni si sono mostrate inadeguate a soddisfare i diritti dei cittadini detenuti a tutela dei quali erano state poste, non potendosi ritenere corretti i limiti dalle stesse indicati ai fini della determinazione dello stato di grave deficienza immunitaria, conseguentemente si sono verificati numerosi casi di decesso negli istituti penitenziari, impegna il Governo: ad adottare le iniziative necessarie affinche' le disposizioni del citato decreto ministeriale 25 maggio 1993, siano modificate, prevedendo: 1) che il deficit immunitario sia ritenuto sussistente se esplicitato da un numero di linfociti T/CD4+ pari o inferiore a 200/mcc come valore ottenuto in almeno due esami consecutivi effettuati a distanza di quindici giorni; 2) che il grado di insufficienza immunitaria sia ritenuto rilevante ai fini della valutazione del quadro clinico qualora il numero di linfociti T/CD4+ sia superiore a 100/mcc ma inferiore a 300/mcc; 3) che quadro clinico e il grado di insufficienza immunitaria siano valutati acquisito il parere di una Commissione medica composta dal referente sanitario dell'istituto penitenziario interessato, dall'infettivologo consulente dell'istituto stesso, nonche' da un medico designato dal SERT competente per territorio al fine di garantire la tutela effettiva di soggetti sieropositivi affetti da gravi patologie psicofisiche. (7-00319)