Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01224 presentata da CORDONI ELENA EMMA (PROG.FEDER.) in data 19950530
Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:- la direzione dell'INPS ha emanato la circolare n. 24 del 26 gennaio 1995 in merito all'applicabilita' dell'articolo 14 del decreto legislativo 503 del 1992 sul riscatto di periodi non coperti da assicurazione;- questa circolare contiene un'interpretazione restrittiva dell'articolo che comporta notevoli danni alle lavoratrici madri e che risulta essere in contrasto con quanto stabilito dalla legge 1204 del 1971 sulla tutela della maternita' e con il successivo decreto del Presidente della Repubblica attuativo; l'articolo 14 del decreto legislativo 503 prevede per le lavoratrici ed i lavoratori che possono far valere cinque anni di contribuzione effettiva la possibilita' di riscattare periodi di astensione facoltativa dal lavoro per maternita' o per periodi di congedo per motivi familiari per l'assistenza e cura ai disabili, in misura non inferiore all'80 per cento purche' si tratti di periodi non coperti da assicurazione e successivi al 1^ gennaio 1994; e' prevista, sempre per i periodi successivi al 1^ gennaio 1994, la possibilita' dell'accredito facoltativo per i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternita', intervenuti al di fuori dal rapporto di lavoro, purche' la lavoratrice possa far valere cinque anni di anzianita' contributiva effettiva; l'INPS attraverso la circolare n. 144 del 1993 aveva inteso, come del resto pare pacifico in giurisprudenza, la norma in questione quale rafforzativa della tutela delle lavoratrici madri, estendendo la possibilita' di utilizzare i periodi di maternita' scoperti da assicurazione senza incidere sulla normativa preesistente; con la citata circolare n. 24 l'INPS sostiene che i periodi di astensione facoltativa per maternita' dal lavoro che si collochino dopo il 31 dicembre 1994 non possono essere accreditati figurativamente, ma possono solo formare oggetto di riscatto; ancora sostiene che i periodi di astensione obbligatoria per maternita', intervenuti dopo il 31 dicembre 1993 che anche si collochino in costanza di rapporto di lavoro, sono accreditabili figurativamente a condizione che la richiedente possa far valere cinque anni di contribuzione relativa ad effettiva attivita' lavorativa presso la gestione previdenziale di iscrizione -: se non ritenga questa interpretazione evidentemente in contrasto con quanto attiene la legge 1204 del 1971 sulla tutela della maternita'; se non ritenga questa interpretazione in contrasto con l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1026 del 1976 che recita che quando l'astensione obbligatoria e facoltativa intervengano in costanza di rapporto di lavoro, i corrispondenti periodi siano accreditabili figurativamente, con il requisito di un solo contributo versato o dovuto; se non ritenga altresi' questa impostazione restrittiva dell'INPS contraria anche alle indicazioni dell'articolo 14 del decreto legge n. 503 del 1992 che intendeva quella norma estensiva e rafforzativa, aprendo nuove possibilita' di utilizzare ai fini pensionistici, dal 1^ gennaio 1994, periodi di maternita' antecedenti ai rapporti di lavoro, ed alle indicazioni in materia di contribuzione figurativa previste dal recente accordo tra Governo e sindacati sulla riforma previdenziale; in che modo intenda intervenire per provvedere ad una soluzione della questione, ristabilendo la corretta interpretazione del provvedimento, per evitare cosi' il formarsi di un crescente contenzioso, gia' preannunciato dalle organizzazioni sindacali, per non ridurre la tutela delle lavoratrici madri gia' prevista dalla legge n. 1204 del 1971 e per rispettare lo spirito estensivo e rafforzativo del decreto legislativo n. 503 del 1992, spirito tra l'altro ricompreso anche nel disegno di legge sulle pensioni presentato dal Governo. (5-01224)