Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01231 presentata da STROILI FRANCESCO (LEGA NORD) in data 19950530
Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che: la legge 24 febbraio 1995, n. 46, di conversione del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, recante "norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria", al fine di assicurare l'osservanza di quanto previsto nel Reg. Cee n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, dispone la riduzione prioritariamente della quota A non in produzione e successivamente della quota B assegnata a ciascun produttore, escludendo dalla riduzione della quota B i produttori le cui aziende sono ubicate nei comuni montani ai sensi della direttiva 75/268/CEE, nelle zone svantaggiate e nelle isole; la legge n. 46 del 1995, assimila ed equipara, in tal senso, ai territori di montagna anche le zone svantaggiate, riservandogli il medesimo trattamento riservato ai comuni montani; nella regione Friuli Venezia Giulia, l'EIMA per l'individuazione e la delimitazione dei comuni i cui terreni agricoli ricadono nelle zone montane ha fatto riferimento alla legge regionale 19 maggio 1994 n. 7, non tenendo conto delle disposizioni normative contenute nella direttiva comunitaria n. 268 del 1975 e nella legge n. 984 del 1977, che equiparano le zone montane e quelle svantaggiate; i produttori della regione le cui aziende sono ubicate nelle zone svantaggiate delimitate dalle normative sopra citate ed in particolare dalla direttiva comunitaria n. 268 del 1975, pur essendo esclusi dalla riduzione della quota B come previsto dall'articolo 2 della citata legge n. 46 del 1995, hanno visto, nell'ultimo bollettino per l'assegnazione delle quote latte, egualmente tagliata e ridotta la loro quota B; nella gerarchia delle fonti, la preminenza e' assegnata alla legge statale, che costituisce in tal modo la fonte primaria o di primo grado, e' chiaro che questi produttori hanno lo stesso diritto dei produttori le cui aziende sono ubicate nelle zone montane al mantenimento della quota B; in tali zone sono concentrati i maggiori ed i migliori allevamenti della regione -: se, alla luce di quanto sopra esposto e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge n. 46 del 1994, volta a tutelare gli allevatori soprattutto delle zone montane e svantaggiate, non si ritenga opportuno modificare il bollettino per l'assegnazione delle quote latte, includendo nella esclusione della riduzione della quota B i produttori le cui aziende sono ubicate nelle zone svantaggiate della regione Friuli Venezia Giulia. (5-01231)