Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00329 presentata da BONITO FRANCESCO (PROG.FEDER.) in data 19950531
La XIII Commissione, premesso che: l'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, recante disposizioni per il riordino in materia di concessione di acque pubbliche, ha imposto ai proprietari, ai possessori ed utilizzatori di pozzi l'obbligo di denunciarli; la stessa norma ha fissato il 5 agosto 1994 come termine ultimo per la presentazione della denuncia; con decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, 584, il termine del 5 agosto 1994 e' stato prorogato al 30 giugno 1995; il differimento del termine di legge si rese necessario giacche' la legge nulla disponeva in ordine alle modalita' di presentazione della domanda e cio' aveva provocato notevolissime difficolta' ai destinatari del comando legislativo, a carico dei quali gli uffici pubblici competenti davano indicazioni di adempimenti particolarmente onerosi, quantificabili nell'ordine di qualche milione; il 2 marzo 1995 e' stata depositata una proposta di legge (AC 2143) per iniziativa degli onorevole Bonito, Nardone, Tattarini, Paoloni, Oliverio, Rotundo, Di Fonzo, Di Stasi, Di Capua, Montecchi e Mastroluca con la quale si semplificano le procedure di cui innanzi con l'integrale abbattimento dei costi; la proposta di legge, assegnata alla Commissione VIII, attende di essere esaminata, mentre da parte del Governo non risulta siano state adottate iniziative; intanto il termine del 30 giugno 1995 sta ormai maturando, e cio' provochera' il reiterarsi della situazione di disagio che ebbe a verificarsi nell'imminenza del 5 agosto 1994; impegna il Governo: a porre allo studio provvedimenti normativi urgenti al fine di procrastinare il termine del 30 giugno 1995; a porre allo studio iniziative normative con le quali dare soluzione definitiva alle esigenze sollevate dai proprietari e dai possessori dei pozzi, facendo salvi gli scopi perseguiti dall'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. (7-00329)