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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/00515 presentata da APREA VALENTINA (FORZA ITALIA) in data 19950531

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri della pubblica istruzione, per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro, per sapere - premesso che: l'11 maggio 1995, dopo 5 anni di attesa l'ARAN e le sole CGIL-CISL-UIL hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto di lavoro del comparto-scuola, accordo non sottoscritto da tutte le altre organizzazioni partecipanti alle trattative; l'ARAN ha condotto le trattative ritenendo di poter avere come unici interlocutori i sindacati CGIL, CISL, UIL non valorizzando le eventuali proposte qualitative formulate da altre organizzazioni sindacali; e' stato previsto il rinvio a successivo accordo, da stipularsi entro il 31 ottobre 1995, di numerose materie di fondamentale importanza per la qualita' del servizio scolastico e l'efficienza della gestione del personale; le trattative proseguono in questi giorni con i soli firmatari del "primo" accordo, presumibilmente fino al 31 maggio 1995 su materie ed istituti gia' definiti, nonche' per la definizione di altre materie e istituti contrattuali, escludendo dal confronto una parte importante dei soggetti sindacali su materie ed istituti, sulla cui precisa e definitiva formulazione si erano registrati il consenso o il dissenso; tutto cio' con grave pregiudizio dei princi'pi che debbono regolare corrette relazioni sindacali; in questo modo l'ARAN ha contravvenuto alla previsione dell'articolo 45, terzo comma, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, confermato dall'articolo 13, primo comma e lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 1993, n. 593, escludendo qualsiasi definizione di tre aree autonome e separate di contrattazione (capi d'istituto, docenti, restante personale) all'interno del comparto scuola, individuando le specificita' contrattuali; l'ipotesi contrattuale ipotizza progressioni economiche perfettamente speculari per tutte le tipologie lavorative, con una anomalia che si presenta solo in questo comparto; la progressione economica dei docenti viene prevista non sulla base della valutazione del merito didattico, ma sulla individuazione di carichi di lavoro aggiuntivi, prevalentemente di carattere burocratico e non afferenti alla specificita' funzionale; e nel nuovo contratto sono previste per gli insegnanti 100 ore obbligatorie di aggiornamento senza alcuna garanzia di qualita' e di standard preventivamente accertati sia in rapporto alle agenzie formative che forniranno il servizio aggiornamento, sia in rapporto ai risultati dell'aggiornamento stesso in termini di ricaduta sulla qualita' didattica; quanto sopra ricordato contrasta con la direttiva del Governo del 5 settembre 1994, la quale dispone che: a) oltre la meta' delle risorse finanziarie disponibili per il contratto devono finanziare la produttivita' e non essere distribuite in modo generalizzato ed automatico; b) tale quota deve essere attribuita a non oltre il 50 per cento del personale; c) la distribuzione deve avvenire a consuntivo e previa verifica dei risultati; d) i dirigenti devono valutare l'effettivo apporto di ciascun dipendente; e) deve essere abolito qualsiasi automatismo di crescita delle retribuzioni; f) i sistemi retributivi debbono essere svincolati dalla progressione per anzianita' e collegati al merito; un ulteriore attentato alla qualita' dell'insegnamento al solo scopo di tutelare gli apparati dei sindacati sottoscrittori dell'accordo e' rappresentato dalla previsione contenuta nell'accordo stesso secondo cui comandati ed esonerati sindacali siano esentati dall'obbligo di frequenza dell'aggiornamento per passare da una fascia stipendiale all'altra; la direttiva del Governo del 5 settembre 1994 sopra richiamata prevede l'assunzione di responsabilita' da parte della dirigenza e la valorizzazione del ruolo del "capo" anche nella gestione del trattamento economico accessorio; al contrario l'accordo contrattuale sottoscritto non prevede nessun riferimento ne' individuazione, neppure indiretti, di un ruolo dirigenziale nel comparto scuola (unico comparto pubblico privo di dirigenza). Il capo d'istituto non puo' determinare gli strumenti operativi del progetto di istituto, ne' scegliere, anche in parte, i propri collaboratori e i responsabili tecnici, scientifici ed organizzativi (tutti elettivi), ne', infine, puo' valutare ovvero partecipare alla valutazione del personale, nemmeno di quello non docente, ma e' a sua volta valutato per i risultati di un'azione sulla quale non ha modo di incidere; il contratto ignora completamente la prescrizione della definizione di parametri generali circa gli standard di rendimento, di efficienza e di efficacia del servizio e l'utilizzo di tali standard come criterio per corrispondere la retribuzione aggiuntiva ancora una volta in contrasto con le direttive del Governo del 5 settembre 1994; in violazione delle norme che regolano la contrattazione decentrata molte materie vengono assegnate alla contrattazione decentrata ai diversi livelli (nazionale e provinciale) con sovrapposizioni e ripetizioni, mentre non e' prevista alcuna contrattazione a livello di singola istituzione scolastica, ove si assumono tutte le decisioni relative all'organizzazione del lavoro e alla gestione del personale; la previsione della riduzione dell'ora di lezione senza l'obbligo del recupero contrasta con l'articolo 60 del decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dalla legge 724/94 e assume la valenza di un incoraggiamento obiettivo alla formula della diminuzione dell'orario di servizio al di fuori di ragioni pedagogiche e didattiche; viene leso il diritto essenziale all'istruzione e la sua continuita', come previsto dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, poiche' il contratto esclude qualsiasi possibilita', in caso di sciopero, del contingentamento del personale docente da parte del capo d'istituto e non e' prevista alcuna forma di contingentamento per il personale alle dipendenze degli enti locali in servizio nelle scuole; quanto sopra illustrato mette in luce come complessivamente nel nuovo contratto: a) vengano esasperati i vecchi appiattimenti e non siano ricercate forme qualitative di diversificazione di carriera; b) si configuri un disegno di scuola assistenziale che tende ad indebolire le valenze cognitive e formative del sistema istruzione italiano; c) venga penalizzata, svilita, mortificata la dimensione docente, perche' sempre piu' ridotta al ruolo impiegatizio -: per quali ragioni l'ARAN abbia disatteso cosi' ampiamente le direttive del Governo proprio negli aspetti che avrebbero dovuto e potuto determinare una svolta qualitativa positiva nel sistema scolastico italiano; se non intendano adoperarsi perche' le trattative per il rinnovo del contratto scuola siano riaperte attraverso un intervento della Presidenza del Consiglio che invii all'ARAN nuove e piu' chiare direttive dalle quali si evinca che la valorizzazione della funzione docente e dirigente e' indispensabile per il miglior funzionamento della scuola e dunque per il progresso del nostro Paese. (2-00515)

 
Cronologia
martedì 30 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Nel quadro di una correzione dei conti pubblici di oltre 80.000 miliardi in tre anni, il Governo annuncia per il 1996 una manovra da 32.500 miliardi.

domenica 11 giugno
  • Politica, cultura e società
    Si svolgono 12 referendum e il 58% degli aventi diritto si reca alle urne. Gli elettori respingono i quesiti relativi al divieto delle concentrazioni televisive, all'interruzione pubblicitaria durante la proiezione dei film e alla restrizione della raccolta pubblicitaria a due canali nazionali. Gli elettori respingono anche la richiesta di abolire il doppio turno nell'elezione dei sindaci di comuni con più di 15.000 abitanti. Viene invece approvato il quesito sulla privatizzazione della RAI e la richiesta di abrogazione della legge che disponeva la trattenuta automatica d'iscrizione al sindacato sullo stipendio