Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01237 presentata da STROILI FRANCESCO (LEGA NORD) in data 19950531
Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che: con la legge 12 febbraio 1982, n. 41, e con il regolamento CEE n. 4028 del 18 dicembre 1986, e' stato istituito l'istituto del fermo biologico obbligatorio, per il quale viene corrisposto un premio a favore delle imprese di pesca; con la legge n. 278 del 1988 e con le successive leggi di rifinanziamento, lo Stato italiano ha predisposto le misure dell'indennita' a favore delle imprese di pesca e dei pescatori componenti l'equipaggio delle navi; a seguito di alcune verifiche amministrativo-contabili eseguite dal Ministero del tesoro - Ispettorato generale di finanza - e' stata rilevata ed evidenziata l'illegittimita' del cumulo dell'indennita' giornaliera e del premio di fermo temporaneo a favore dell'armatore e/o proprietario che sia anche membro dell'equipaggio; agli armatori e/o proprietari imbarcati e' stato richiesto il rimborso delle somme percepite a titolo di indennita' di imbarco per il fermo biologico dell'attivita' di pesca dell'anno 1987; a tale riguardo, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquicoltura - ha sostenuto che il pagamento dell'indennita' giornaliera agli armatori e/o ai proprietari imbarcati debba invece ritenersi legittimo, in quanto "il cumulo in capo all'armatore-componente dell'equipagio del premio di fermo temporaneo e dell'indennita' giornaliera si giustifica in virtu' della diversa finalita' che le due forme di indennizzo si propongono e delle distinte figure giuridiche di proprietario-armatore e membro dell'equipaggio"; la legge n. 278 del 1988 e le successive leggi di rifinanziamento dell'istituto del fermo biologico dell'attivita' di pesca non escludono la possibilita' che in capo allo stesso soggetto possa cumularsi l'indennita' giornaliera, prevista per i componenti dell'equipaggio a titolo di indennizzo per il periodo di fermo, ed il relativo premio, previsto per i proprietari-armatori per la mancata commercializzazione del pescato; nel comparto pesca italiano, a carattere prevalentemente familiare ed artigianale, i proprietari delle navi, il piu' delle volte, prestano lo loro opera anche in qualita' di membri dell'equipaggio; il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ha ravvisato l'opportunita' di richiedere in merito alla questione il parere del Consiglio di Stato; il Consiglio di Stato non si e' ancora pronunciato sulla questione, ritenendo di dover acquisire l'avviso del Ministero del tesoro, ai fini dell'emanazione del definitivo parere -: se, alla luce di quanto sopra esposto e ritenuta, in assenza di una precisa disposizione di legge, implicita la legittimita' del pagamento dell'indennita' giornaliera corrisposta agli armatori e/o proprietari imbarcati, non si ritenga piu' opportuno attendere il parere del Consiglio di Stato, prima di richiedere la restituzione delle somme percepite dagli armatori e/o proprietari per il fermo biologico dell'attivita' di pesca; se l'interpretazione data dal Ministero del tesoro, circa l'illegittimita' del pagamento dell'indennita' giornaliera per gli armatori e/o proprietari, non si ritenga in contrasto con la finalita' perseguita dalla normativa in materia di fermo biologico, volta a ristorare le imprese di pesca dal danno causato dal periodo di fermo; se, considerando la peculiarita' del comparto pesca italiano, a carattere prevalentemente familiare ed artigianale, non si ritengano quantomai penalizzanti per gli armatori e/o proprietari, che dal fermo ricevono un danno diretto, le misure richieste dal Ministero del tesoro. (5-01237)