Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00587 presentata da TAGINI PAOLO (LEGA NORD) in data 19950601
Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: la legge n. 185 del 1990 identifica i "materiali d'armamento" e indica i parametri per sancire quali siano i Paesi verso i quali e dai quali sono da vietarsi esportazioni, importazioni e transito di detti materiali (articolo 1, paragrafo 5; articolo 1 paragrafo 6); la medesima legge (articolo 1 paragrafo 11) esclude dalla categoria dei "materiali d'argomento" i seguenti articoli: "...armi sportive e da caccia e relativo munizionamento; cartucce per uso industriale e artifizi luminosi e fumogeni; armi e munizioni comuni da sparo di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975 n. 110 nonche' le armi corte da fuoco purche' non automatiche, le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli di uso militare"; vero che la circolare del Ministero del commercio con l'estero n. 27 del 1^ agosto 1990, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 6 agosto 1990 stabilisce che "...per i materiali di cui all'articolo 1 paragrafo 11 legge 185 del 1990 la licenza del questore sostituisce l'autorizzazione ministeriale"; vero che codesto dicastero con circolare n. 559/C.8168/R del 30 dicembre 1994 ha posto delle limitazioni procedurali per l'esportazione, importazione e transito dei materiali di cui sopra (articolo 1 paragrafo 11 legge 185 del 1990) identificando una serie di Paesi "vietati" (6) e una serie di Paesi "sensibili" verso o dai quali sono impedite importazione, esportazione e transito ovvero l'autorizzazione all'esportazione o transito dei materiali in oggetto e' sottoposta a un c.d. "preventivo nullaosta" -: se codesto Ministero non ritenga eccedere la propria competenza nell'identificare i paesi verso e da cui sono da vietarsi importazioni, esportazioni e transito di detti materiali, competenza semmai del Ministero degli affari esteri; se codesto Ministero non ritenga inopportuno ostacolare con limitazioni procedurali non previste da alcuna legge l'esportazione, l'importazione o il transito di materiali che per legge non sono definiti "materiali d'armamento" e che pertanto non rivestono alcun interesse di carattere strategico; se codesto Ministero non ritenga che questa complicazione procedurale non comporti un rilevante danno economico per quelle aziende italiane che tentano di esportare materiali non d'armamento e prodotti italiani all'estero e che gia' debbono competere in un mercato estremamente concorrenziale. (3-00587)