Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00336 presentata da ANGELINI GIORDANO (PROG.FEDER.) in data 19950612
La IX Commissione, considerato che il fermo biologico dell'attivita' di pesca (istituito con Regolamento Cee n. 4028/86, e fatto proprio dal nostro Paese con la legge 9 luglio 1988, n. 278) costituisce uno strumento di grande valenza ecoambientale, che impone l'arresto di alcuni sistemi di pesca nei periodi di riproduzione della fauna ittica; tali mestieri di pesca rappresentano circa il 64x della produzione ittica nazionale, e catturano specie in sofferenza a causa del sovrasfruttamento e dell'inquinamento marino; che grazie anche ai benefici del fermo, e ad un esercizio razionale della pesca, negli ultimi anni la proporzione tra le cause di mortalita' degli stock ittici si sono invertite, ed e' divenuta prevalente l'incidenza del degrado ambientale; che in Italia, come in altri paesi del Mediterraneo, gli stock ittici demersali risultano depauperati; che questo impone la prosecuzione di una politica gestionale dell'attivita' di pesca basata sul contenimento dello sforzo di pesca, allo scopo di permettere il graduale recupero degli stock impoveriti a livelli di biomassa piu' accettabili; che appare indispensabile perseguire con rinnovata lena la tutela delle specie ittiche, razionalizzando ulteriormente le catture e programmando un prelievo equilibrato delle risorse e che questo risultato e' raggiungibile con diverse modalita', come il fermo di pesca, la gestione e la valorizzazione della fascia costiera, la maricoltura, la protezione di zone marine, la creazione di barriere artificiali; che in questo scenario il fermo di pesca assume una valenza irrinunciabile, come riconoscono i pescatori, gli ambientalisti, i ricercatori, la categoria dei pescatori ed i consumatori; che si ritiene il meccanismo del riposo biologico strumento efficace in quanto molte specie ittiche, ed in particolare quelle oggetto di pesca a strascico, hanno vita media breve e nei primi anni di vita presentano elevatissimi tassi di crescita sia in taglia che in peso. Percio', preservare la crescita dei giovani pesci, fermandosi nell'attivita' di cattura, consente di ottenere notevoli incrementi di biomassa; che si ritiene inoltre necessario compensare parzialmente i pescatori della forzata inattivita' e delle conseguenti perdite economiche, in armonia con i dettami comunitari, prevedendo l'erogazione di una indennita' (denominata "premio") sia per gli armatori che per i marittimi imbarcati; che si ritiene inoltre indispensabile superare la situazione di incertezza che ogni anno si verifica all'approssimarsi del periodo nel quale il fermo puo' essere attuato a causa del mancato finanziamento della sua legge istitutiva; che si ritiene necessario creare le condizioni affinche' anche nell'anno 1995 il fermo si possa effettuare, impegna il Governo a porre allo studio idonee iniziative anche legislative necessarie, tenendo conto della urgenza e della straordinarieta' della situazione, affinche' il fermo 1995 possa essere effettuato; a definire modalita' di effettuazione tali da corrispondere effettivamente alle esigenze di carattere biologico per cui il fermo viene realizzato; a stabilire le modalita' di compensazione finanziaria garantendo criteri di effettiva equita', tenendo conto delle diverse caratteristiche delle imprese di pesca interessate e degli interessi sia degli armatori che dei lavoratori marittimi. (7-00336)