Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01264 presentata da MARENGO LUCIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19950612
Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'ambiente. - Per sapere - premesso: che, per effetto della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Galassini), i terreni ubicati nel territorio di Bari e contraddistinti in catasto con le particelle nn. 2-112-87-80-95 del foglio n. 12, nn. 88-97 del foglio n. 11 e nn. 44-210-221-372 del foglio n. 14, sono sottoposti al vincolo paesaggistico; che su una parte dei suddetti suoli la INES spa, con sede in Bari, e la SELP spa, con sede in Bari, esercitano attivita' estrattiva da quasi un cinquantennio; che nel 1989 le dette societa' presentarono alla regione Puglia istanza di prosecuzione dell'attivita' estrattiva; che con delibera del consiglio comunale di Bari n. 1345 del 19 settembre 1989 venne approvato il progetto di massima per l'istituzione sui suoli innanzi indicati del Parco naturale in localita' Lama Balice nel comune di Bari, nonche' il piano di utilizzazione correlativo; che la giunta regionale pugliese con delibera n. 3277 del 22 giugno 1992 approvo' il piano di utilizzazione del Parco naturale in detta localita'; che con decreto n. 352 del 14 luglio 1992 del presidente della regione Puglia fu istituito l'anzidetto parco "allo scopo di recuperare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali e paesistiche del parco in funzione dell'uso sociale educativo e ricreativo"; che nel territorio delimitato da detto parco continuano ad operare le due cave gestite rispettivamente dalla spa INES, in forza delle disposizioni impartite dalla regione Puglia con nota n. 38/MIV/1473 del 20 luglio 1990, e la SELP srl, in virtu' del disposto dell'articolo 35 della legge regionale n. 37 del 1985; che dette societa' nel 1990 erano state invitate dalla regione Puglia a presentare all'Ufficio minerario regionale un rilievo quotato aggiornato delle cave ed elaborare un nuovo progetto di recupero ambientale che fosse compatibile con il progetto del parco naturale attrezzato. Detto progetto doveva essere presentato entro "il termine massimo di giorni 90 (novanta) dalla data di ricezione" dall'invito inviato dalla regione Puglia il 20 luglio 1990; che fino ad oggi non si e' provveduto a revocare le autorizzazioni concesse alle anzidette due societa', rilevato che la loro attivita' di escavazione e trasformazione del materiale abbattuto e' in contrasto con i vincoli naturali, ambientali e paesistici derivanti dall'istituzione del parco naturale; che peraltro, come si rileva dalla nota del 9 marzo 1994 della regione Puglia (protocollo 38/MIN/483) al comando polizia municipale di Bari, alle istanze, presentate nel 1990 dalle dette societa', per essere autorizzate a proseguire l'attivita', "non erano pervenute, fino al marzo 1994, le risposte circa l'esistenza di vincoli, dell'amministrazione regionale all'urbanistica, dell'assessorato regionale all'agricoltura e delle sopraintendenze per i beni ambientali di Bari"; che il vincolo paesaggistico ambientale previsto dalla legge n. 431 del 1985 vige ope legis dal giorno dell'entrata in vigore della legge su tutte le categorie morfologiche interessate (compresi i boschi), senza che sia necessario alcun provvedimento degli enti locali che individuino specificamente le aree soggette a tutela o che le regioni abbiano adottato il piano paesaggistico nel termine del 31 dicembre 1986 (Cassazione, sezioni unite, 11 maggio 1989, imp. Graziani); che sui territori soggetti a vincolo paesaggistico ex articolo 1 della legge n. 431 del 1985 e' consentito soltanto il taglio colturale, la forestazione ed altre opere conservative (Cassazione, sezione III, 29 dicembre 1988, imp. Poletto); che, secondo un indirizzo giurisprudenziale, per l'esercizio di una cava non e' sufficiente l'autorizzazione regionale, perche' tale attivita', comportando un mutamento di rilievo dell'assetto territoriale, necessita della concessione urbanistica edilizia comunale, e dove insista su zona sottoposta a vincolo paesaggistico ex legge n. 431 del 1985, necessita anche del preventivo nulla osta della competente sopraintendenza ai beni culturali ed ambientali (Cassazione, Sezione III, 21 gennaio 1992, imp. De Luca; TAR Veneto 2 dicembre 1986, n. 195; Consiglio di Stato, sezione IV, 14 novembre 1991, n. 827); che nel comportamento omissivo dei pubblici amministratori potrebbe configurarsi il reato di deturpamento di bellezze naturali, che viene ad esistenza anche quando un pubblico funzionario rimane inerte nell'esercizio dei propri poteri-doveri di salvaguardia dell'integrita' di un bene sottoposto a vincolo paesaggistico (Cassazione 11 aprile 1980, imp. Mazzi; Rep. Foro It. voce bellezze naturali n. 55); che l'interrogante ha informato l'autorita' giudiziaria di Bari dei fatti innanzi esposti al fine di verificare ed accertare se sussistono ipotesi di reato -: se le societa' INES e SELP siano munite delle necessarie autorizzazioni e concessioni con le quali sono autorizzate a svolgere l'attivita' di scavo nelle zone in esame; quali procedure siano state poste in essere dal comune di Bari per impedire che le societa' INES e SELP continuino ad operare in zona dopo che la stessa e' stata sottoposta a vincolo paesaggistico, prima, e a parco naturale, poi; se l'autorita' giudiziaria abbia avviato gli opportuni accertamenti per verificare se nei fatti denunziati sussistano ipotesi di reato. (5-01264)