Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01255 presentata da GALLETTI PAOLO (PROG.FEDER.) in data 19950612
Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. - Per sapere - premesso che: il centro controllo emissioni radioelettriche di Bologna, organo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, avrebbe effettuato nel periodo ottobre 1994-marzo 1995, numerosi controlli sulla struttura dei collegamenti radioelettrici in ponte radio terrestri delle emittenti televisive private Canale 5, Italia 1, Rete 4, Telepiu' 1, Telepiu' 2, Telepiu' 3; il Ministero delle poste e telecomunicazioni e' a conoscenza dell'esposto-denuncia inoltratogli in data 20 gennaio 1995 dal Signor Brundi Andrea, nato a Firenze il 13 gennaio 1947 e residente a Cortona (AR), in cui si denuncia l'utilizzo di frequenze di trasferimento di ponti radio terrestri riferibili ai controlli citati al punto precedente, che non risultano autorizzati ne' ricadono nella gamma delle frequenze autorizzabili; gli specifici controlli delle tratte in uso delle emittenti in oggetto avrebbero evidenziato una diffusa difformita' con quanto denunciato dalle emittenti stesse ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni; in sostanza 200-300 verbali di accertamento tecnico e contestazione segnalerebbero l'utilizzo diffuso di "frequenze ponte" abusive, non autorizzate ai sensi della "legge Mammi'", e di frequenze che, pur autorizzate ai sensi della medesima legge, sono state variate successivamente, senza alcuna autorizzazione preventiva (fatto questo che comporterebbe, come extrema ratio, la disattivazione dell'impianto); si tratterebbe di "dorsali" che trasferiscono la normale programmazione sul territorio nazionale, dalle sedi di messa in onda e di "dorsali di servizio" (utilizzate indifferentemente, in palese violazione di legge, per il transito della programmazione televisiva delle tre reti Fininvest) che permettono il collegamento dei centri di produzione di Milano e di Roma, e delle sedi regionali (per mezzo di questi ponti si collegherebbero con, e tramite, l'Emilia Romagna, la Lombardia, il Veneto, la Toscana e le Marche); questi ponti, con frequenze differenti da quelle riportate nelle concessioni delle citate emittenti, o accesi ex novo, senza alcuna concessione, sarebbero gestiti da un'unica societa', la "Elettronica industriale", sia per le tre reti Fininvest che per le tre reti Telepiu'; parrebbe quindi che l'utilizzo delle frequenze da ritenersi abusive avvenga da parte della suddetta societa', in assenza di concessione e quindi in palese violazione della normativa vigente -: se il direttore del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni servizi radioelettrici (gia' circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche) III reparto di Bologna, abbia eseguito gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compresa la trasmissione dei verbali riportanti le violazioni di competenza all'autorita' giudiziaria, e se, in caso contrario, tale fatto configuri comportamenti omissivi; quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per garantire il rispetto della legge n. 223 del 1990, con particolare riferimento all'articolo 32 nonche' agli articoli 30 e 31 che prevedono sanzioni penali ed amministrative, nonche' la disattivazione degli impianti abusivi; quali decisioni intenda assumere per l'inosservanza di quanto indicato negli atti di concessione, emessi ai sensi della legge n. 422 del 1993 di conversione del decreto legge n. 323 del 1993, allorche' si dispone il divieto alla concessionaria di apportare modifiche alla funzionalita' tecnico-operativa degli impianti di radiodiffusione e dei relativi collegamenti di telecomunicazione non preventivamente autorizzati. (5-01255)