Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00341 presentata da OLIVERIO GERARDO (PROG.FEDER.) in data 19950614
La XIII Commissione, considerato che: le zone di montagna occupano vasti territori in Europa e assumono importanti funzioni di interesse generale, in particolare a livello ambientale, economico, sociale e culturale; le zone montane, nonostante la loro diversita', sono soggette a problemi economici sociali ed ambientali comuni derivanti dalle loro situazioni geomorfologiche e climatiche particolari; le condizioni particolari delle zone di montagna rendono piu' difficile la soddisfazione dei bisogni di base dei loro abitanti; le risorse umane e naturali costituiscono il fondamento della ricchezza delle regioni di montagna, la valorizzazione di questa ricchezza e' stata l'obiettivo delle politiche di sviluppo adottate in sede nazionale e comunitaria. Tuttavia l'esperienza mostra i limiti delle strumentazioni che hanno affidato gli incentivi e i sostegni ad un indifferenziato accostamento delle specificita' delle zone di montagna alle zone marginali o svantaggiate. Occorre, allora, una inversione di tendenza per valorizzare specificita' ed omogeneita' dei problemi delle zone montane. Inversione conseguibile solo attraverso una visione globale ed integrata dello sviluppo; queste regioni non possono assumere le loro funzioni di interesse generale senza che siano salvaguardati i loro paesaggi e le loro risorse naturali e senza che vi sia mantenuta una presenza umana e vi sia promosso lo sviluppo ed un'adeguata protezione e gestione dell'ambiente, come obiettivo che assume una valenza generale e decisiva per lo sviluppo di tutto il territorio, non solo di quello montano; e' opportuno garantire alla popolazione di montagna il diritto di vivere e lavorare in montagna, la preservazione del loro ambiente di vita nonche' un quadro di condizioni equivalente a quello delle altre zone rurali e urbane piu' favorite; il mantenimento in montagna delle popolazioni e' direttamente collegato alla perennita' delle attivita' economiche di cui l'agricoltura, la silvicoltura, l'artigianato e il turismo costituiscono le basi tradizionali ed allo sviluppo permanente delle relazioni umane, sociali, culturali ed economiche con il resto del territorio; l'insieme delle risoluzioni e raccomandazioni relative alla montagna, al mondo rurale, all'assetto del territorio e alla protezione dell'ambiente adottate dalla Conferenza europea dei Ministri competenti, dalla Conferenza permanente dei poteri locali e regionali d'Europa, dall'Assemblea parlamentare e dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa; il Comitato Economico e Sociale della Comunita' Europea ha adottato il 28 aprile 1988 un importante documento per la definizione di "una politica per le aree montane"; la sezione "sviluppo regionale" del CESCE ha ampiamente motivato la necessita' di rivolgere specifica attenzione alle aree montane d'Europa con lo scopo di formulare proposte di merito per una unificante politica comunitaria della montagna al fine di: bloccare l'esodo e determinare stabilita' residenziale delle popolazioni sulla montagna; salvare il patrimonio storico, naturale e culturale della montagna; promuovere condizioni di sviluppo sostenibile nei settori e nelle attivita' produttive (agricole, artigianali, industriali e turistiche) non inquinanti ed in particolare di quelle basate sulle nuove tecnologie, incentivando la formazione di nuova imprenditorialita'; promuovere ed utilizzare le risorse energetiche endogene; sviluppare il settore del terziario ed in particolare le attivita' turistiche come complemento delle attivita' tradizionali; sviluppare l'occupazione; mantenere, potenziare e migliorare la rete dei servizi pubblici e privati e garantire agli abitanti l'accesso ai servizi di base come l'istruzione, la cura della salute, i trasporti pubblici locali, la posta e le telecomunicazioni insieme alla sicurezza; definire strumenti di intervento volti a promuovere l'integrazione dello sviluppo e dei servizi; adottare misure per garantire ai comuni di montagna le infrastrutture di base necessarie a determinare un piu' agevole collegamento con il resto del territorio ed una qualita' della vita e dei servizi adeguata alle altre zone rurali ed urbane (viabilita', telecomunicazioni, etc.); il Congresso dei Poteri locali e regionali d'Europa del Consiglio d'Europa ha adottato all'unanimita', nel corso della terza Conferenza europea delle regioni di montagna svoltasi a Chamonix dal 15 al 17 settembre 1994, la cosiddetta "Dichiarazione di Chamonix-Monte Bianco", che approva il progetto di "Carta europea delle regioni di montagna"; la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante "Nuove disposizioni per le zone montane", si e' gia' mossa sul versante della promozione di una nuova specifica politica di sviluppo per la montagna italiana, globale ed integrata, in linea con gli orientamenti comunitari sopra richiamati; il fondo nazionale contemplato dalla medesima legge all'articolo 2 e' previsto che venga alimentato anche da trasferimenti comunitari; impegna il Governo ad assumere iniziative adeguate a livello U.E. affinche' la Commissione Europea appronti un apposito regolamento per la montagna d'Europa al fine di attivare una organica e comune politica di sviluppo delle regioni montane attraverso la definizione di concreti strumenti di intervento, la destinazione di adeguate risorse finanziarie, il superamento dell'attuale regime restrittivo delle "quote" di produzione per i territori montani. (7-00341)