Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00543 presentata da DORIGO MARTINO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19950615
Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dell'interno e della funzione pubblica e gli affari regionali, per sapere - premesso che: all'articolo 32 della Legge n. 152 del 1975, si legge: "Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria e dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa puo' essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato....."; la "ratio" della normativa sopracitata appare quella di garantire al personale citato che incorresse in contenziosi giuridici per atti compiuti durante il servizio, la gratuita assistenza legale a carico dello Stato, in modo da permettere ai dipendenti impegnati nei delicati compiti di prevenzione e repressione anticrimine, il mantenimento della necessaria serenita' anche di fronte a rischi frequenti di incorrere in contestazioni di natura civile o penale da parte di cittadini sottoposti all'azione di polizia; tale giusta "ratio" tuttavia, ha trovato nella formulazione "...per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi...", una incoerente limitazione che, come interpretato dall'Amministrazione di Polizia, esclude da tale diritto al gratuito patrocinio (salvo azione di risarcimento in caso di condanna), tutti gli episodi che, pur connessi al servizio, non hanno comportato l'uso delle armi "...o di altro mezzo di coazione fisica"; l'assurdo risultato di un tale atteggiamento dell'Amministrazione, sarebbe quello di dissuadere i poliziotti dal compiere qualsiasi azione di prevenzione o repressione anticrimine verso qualunque soggetto, senza impiegare l'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, perche' solo in tale modo il dipendente eviterebbe la preoccupazione delle possibili conseguenze, che molte volte rappresentano il pesante dovere di pagarsi onerose spese legali, anticipando dei soldi per cause nelle quali, pur vincitore, verrebbe risarcito solo in forte ritardo; la successiva Legge n. 232 del 1990, all'articolo 9, estendendo il diritto al gratuito patrocinio legale anche "Al personale delle forze di polizia che sia sottoposto a procedimenti per fatti connessi alla conduzione dei mezzi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nell'espletamento del servizio", rinnovava il disposto del sopracitato articolo 32 della Legge 152 del 1975, modificando pero' il precedente testo con l'introduzione della congiunzione grammaticale "o" al posto della precedente "e" nella frase "...per fatti compiuti in servizio o relativi all'uso delle armi..."; nonostante l'apparente volonta' estensiva di tale modifica grammaticale nella Legge 232 del 1990, l'Amministrazione di Polizia ha continuato ad interpretare la norma come esclusiva dei fatti commessi in servizio senza l'uso delle armi, e questo atteggiamento sta provocando un crescente e diffuso malessere tra gli appartenenti alle forze dell'ordine -: se il Ministro non intenda emanare urgentemente una direttiva chiarificatrice, o se necessario porre allo studio un provvedimento d'urgenza, utile a risanare la grave situazione, per estendere la tutela del gratuito patrocinio legale a tutte le fattispecie di fatti connessi al servizio, per il personale dei corpi di polizia, sempre piu' esposti nella lotta contro il crimine organizzato. (2-00543)