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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00019 presentata da PETRINI PIERLUIGI (MISTO) in data 19950627

La Camera, esaminato il documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per il triennio 1996-1998, presentato dal Governo il 2 giugno 1995, impegna il Governo: A) per quanto riguarda gli obiettivi strategici di politica economica: a1) a perseguire gli obiettivi del risanamento della finanza pubblica e della crescita stabile e non inflazionistica dell'economia, in quanto condizioni indispensabili per ridurre l'abnorme trasferimento di risorse finanziarie attuato attraverso gli interessi sul debito, per riassorbire la disoccupazione e i crescenti squilibri territoriali e settoriali, nonche' per la piena adesione dell'Italia alla terza fase dell'Unione economica e monetaria; a2) a consolidare la politica dei redditi monetari utilizzando a tal fine gli strumenti disponibili perche' sia realizzata la politica di tutti i redditi secondo quanto stabilito dagli accordi del 23 luglio 1993 tra Governo e parti sociali; ad assumere le opportune intese volte a compensare la perdita del potere di acquisto delle retribuzioni conseguente allo scostamento tra i tassi di inflazione effettiva e programmata; a3) a porre al centro della politica di bilancio per il prossimo triennio, nonche' della piu' generale azione governativa, i temi dell'occupazione e del decentramento dello Stato in senso federale per la costruzione di un autentico sistema di federalismo fiscale anche al fine di responsabilizzare i centri della spesa pubblica e dare impulso alla lotta all'evasione; a3.1) per quanto riguarda l'occupazione: ad assumere l'obiettivo di determinare, particolarmente nel Mezzogiorno, la realistica prospettiva della piu' rapida e consistente riduzione del tasso di disoccupazione rispetto a quanto indicato nel DPEF; a concentrare l'allocazione delle risorse pubbliche soprattutto in quei settori che coniugano l'occupazione con uno sviluppo sostenibile, rispettoso della salute dell'ambiente e della qualita' della vita; ad attuare, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, incisive misure di razionalizzazione del mercato del lavoro, comprese quelle volte a conseguire maggiore flessibilita' da non intendersi peraltro come semplice deregolamentazione; a finalizzare nell'ambito di una coerente azione di coesione economico-sociale, nazionale, risorse tali da consentire un sostanziale incremento, in rapporto al PIL, degli investimenti nella infrastrutturazione materiale e immateriale, nella ricerca scientifica e tecnologica, nella formazione e nella sicurezza dei cittadini, fondando tale indirizzo sul concetto di sviluppo sostenibile; a finanziare i programmi suddetti con risorse, aggiutive rispetto a quanto nel DPEF, che dovranno essere reperite secondo quanto indicato nei successivi punti a6) e b4); a3.2) ad attivare fin dal 1996 gli strumenti per la costruzione di un autentico sistema di federalismo fiscale, nel cui ambito articolare i risparmi di spesa nei comparti indicati nel DPEF, basato sulla responsabilita' di entrata e di spesa degli organismi territoriali costituzionalmente rilevanti (regioni, comuni e province). In tale contesto, utilizzando nel modo piu' ampio possibile la cornice costituita dal secondo comma dell'articolo 118 della Costituzione, iniziare fin dal 1996 il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative oggi esercitate dall'amministrazione dello Stato. Funzioni amministrative esercitate da apparati centrali o periferici dello Stato potranno sussistere solo nei limiti in cui per il loro contenuto in ragione del prevalere di specifici principi costituzionali, il loro esercizio richieda l'uniformita' amministrativa su tutto il territorio nazionale. Le funzioni da trasferire dovranno essere quelle individuate dalla Commissione bicamerale nella XI legislatura, e prioritariamente quelle relative alle attivita' assistenziali attraverso gli assegni di invalidita' civile, la funzione formativa e i lavori pubblici. A tal fine dovra' avere inizio la riforma del sistema fiscale volta ad attribuire alle regioni imposte autonome, partecipazioni al gettito di tributi erariali, e devoluzioni di gettiti erariali, anche sulla base di proposte di iniziativa parlamentare gia' presentate; e dovra' essere previsto il potenziamento degli spazi di autonomia nella determinazione di aliquote e basi imponibili per comuni e province, con il vincolo, in ogni caso, della invarianza della pressione fiscale complessiva. In tale contesto dovra' essere rafforzato il principio della responsabilita' degli amministratori locali e introdotto quello della assenza di garanzia da parte dello Stato per eventuali debiti da essi contratti. Dovranno inoltre essere assicurati in ogni caso a tutti i cittadini adeguati livelli di fruizione dei servizi mediante idonei meccanismi di perequazione e di solidarieta' che, sia che assumano caratteristica "verticale" (attraverso la costituzione di un apposito fondo), sia che assumano caratteristiche "orizzontali" (mediante trasferimenti intraregionali), dovranno garantire l'assoluta trasparenza della entita' delle somme trasferite, e il collegamento delle stesse con il livello di sforzo fiscale e di recupero di efficienza di ciascuna regione beneficiaria; a4) a tenere nel piu' ampio conto la rilevanza socio-economica della famiglia, con particolare attenzione alle famiglie a basso livello di reddito complessivo e con figli a carico; quest'azione, sia pure con la necessaria gradualita', dovra' tendere a riequilibrare (o in via diretta, attraverso gli assegni familiari, o in via indiretta, attraverso il meccanismo delle detrazioni fiscali) la situazione dei redditi monetari disponibili per i nuclei familiari a basso reddito e con figli a carico; a5) a proseguire con rigore ed energia nel processo di riordino e privatizzazione delle imprese pubbliche, determinando con rapidita', per quanto compete al Governo, assetti giuridici e condizioni per la liberalizzazione dei mercati e per la definizione delle tariffe e degli standards di qualita' delle imprese operanti nel settore dei servizi di pubblica utilita', attraverso la istituzione delle autorita' di regolazione degli stessi servizi; in particolare per quanto riguarda il settore delle telecomunicazioni, a promuovere la presenza di nuovi gestori, precludendo l'acquisizione di altre reti all'attuale gestore; ad anticipare al 1996 la liberalizzazione e la relativa regolamentazione (authority), a garantire la liberta' di accesso alle reti precludendo l'accesso al settore televisivo dell'attuale gestore ed escludendo altresi' l'assunzione di partecipazioni rilevanti nelle reti di telecomunicazioni ai gruppi operanti nel settore televisivo; a promuovere la nascita di operatori via cavo a livello locale autorizzati a gestire servizi telefonici e a tal fine ad attribuire ai comuni metropolitani e alle regioni la competenza ad adottare i necessari provvedimenti amministrativi; a6) a sviluppare un'azione piu' incisiva sul lato della evasione e dell'elusione fiscale, sviluppando gli studi di settore, uniformando la disciplina della deducibilita' degli interessi passivi a quella prevalente nei principali paesi europei, e rivedendo i meccanismi di tassazione dei gruppi di imprese, con l'obiettivo di recuperare, nel triennio, gettito aggiuntivo per almeno un punto di PIL da destinare al sostegno di programmi per l'occupazione e gli investimenti di cui al punto a3); B) per quanto riguarda le decisioni di bilancio ed i vincoli procedurali operanti nella "sessione di bilancio" in Parlamento: b1) ad operare coerentemente affinche' il fabbisogno del settore statale per il triennio 1996-1998 si mantenga all'interno degli obiettivi stabiliti nel DPEF, rendendo cosi' possibile un'ulteriore significativa discesa del rapporto debito/PIL, rapporto che dovrebbe assumere un segno decrescente gia' a partire dal 1995; b2) ad impostare il disegno di legge finanziaria 1996-1998 ed i connessi provvedimenti collegati, nonche' il bilancio programmatico per lo stesso triennio, in modo da garantire il conseguimento degli obiettivi sopra indicati, in particolare in modo da realizzare per il 1998, a livello di settore statale, un sostanziale pareggio nelle partite correnti, comprensive degli interessi. In questo contesto i disegni di legge richiamati devono rispettare le regole ed i vincoli seguenti: b2.1) il valore del saldo netto da finanziare di competenza del bilancio statale per il 1996 (al netto delle regolazioni debitorie) non potra' superare 148.000 miliardi, escludendo le entrate derivanti da alienazioni e dismissioni di beni patrimoniali dello Stato. Per gli anni 1997 e 1998 il disegno di legge finanziaria determinera' livelli massimi dei saldi comunque inferiori a quelli del 1996 e tali da rappresentare tappe intermedie verso il conseguimento dei saldi programmatici, pari a 128.000 miliardi nel 1997 e 101.000 nel 1998; b2.2) a considerare i saldi relativi al 1996 ed i saldi intermedi relativi agli anni 1997 e 1998 (e i corrispondenti obiettivi di fabbisogno del settore statale), come limiti vincolanti per la discussione dei disegni di legge che entrano a comporre la manovra di bilancio per il 1996; b2.3) a considerare il disegno di legge recante riforma del sistema pensionistico, gia' in esame davanti alle Camere, come provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica 1996-1998 e come elemento di attuazione vincolata della manovra di bilancio relativa al precedente triennio 1995-1997; b2.4) a mantenere il fabbisogno del settore statale per il 1996 ad un livello inferiore a 110.000 miliardi, con un avanzo primario almeno pari a 80.000 miliardi; in via programmatica la manovra dovra' inserirsi in un percorso di rientro che riduca il fabbisogno del settore statale a 88.000 nel 1997 e a 63.000 miliardi nel 1998, con avanzi primari dell'ordine rispettivamente di 104.000 e di 125.000 miliardi; b2.5) a concentrare gli interventi di correzione della legislazione sostanziale correlati al conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti punti (b2.1; b2.2; b2.3, b2.4), non rientranti nel contenuto proprio della legge finanziaria, in un unico disegno di legge "collegato" caratterizzato dalla esclusiva finalita' del contenimento delle grandezze di finanza pubblica. Tale disegno di legge collegato sara' presentato in tempi utili secondo l'apprezzamento del Governo e l'urgenza dei problemi e comunque sara' esaminato entro il termine massimo della sessione di bilancio presso ciascuna Camera; gli effetti di tale provvedimento, unitamente a quelli del disegno di legge di riforma del sistema previdenziale, per la parte eccedente gli ammontari gia' inseriti nella legislazione vigente e del disegno di legge finanziaria e di bilancio dovranno realizzare un miglioramento dell'avanzo primario del settore statale pari a 32.530 miliardi, da articolare sulla base di criteri che valorizzino al massimo l'autonomia e la responsabilita' fiscale degli enti territoriali; b3) a corredare i disegni di legge finalizzati al perseguimento degli obiettivi di riduzione del fabbisogno e del saldo netto con relazioni tecniche volte a dimostrare anche gli effetti di aumenti di entrate e di riduzione di spesa. In particolare, dovra' essere in ogni caso specificato l'apporto di ciascuna disposizione alla riduzione del saldo netto e del fabbisogno del settore statale. Tale specificazione sara' assunta come un parametro per la valutazione di ammissibilita' degli emendamenti; b4) ad assicurare una crescita della spesa in conto capitale che sia di effettivo sostegno al processo di sviluppo dell'economia secondo l'indirizzo della precedente sezione A); a questo fine potranno essere destinate agli investimenti maggiori risorse corrispondenti ad un ulteriore contenimento della spesa corrente al netto degli interessi (il cui tasso di aumento dovra' comunque essere inferiore al tasso di inflazione programmato); inoltre ulteriori risorse per gli investimenti potranno derivare da maggiori incrementi di entrata (rispetto a quanto previsto nel DPEF) ottenuti nel modo indicato nel punto a.6); b5) a sviluppare, condividendo l'impostazione del DPEF sull'insieme delle direttrici proposte dal lato delle entrate, un'azione piu' incisiva sul lato della lotta all'evasione e all'elusione fiscale, tale da determinare nel triennio, senza alcun aumento delle aliquote, un incremento delle entrate dell'ordine dell'uno per cento del prodotto; ogni aumento di entrata ulteriore a quello gia' incorporato negli obiettivi della manovra per il 1996-1998 sara' destinato al sostegno di programmi per l'occupazione e gli investimenti di cui al punto a3); b6) ad adottare iniziative per la razionalizzazione e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, per l'impostazione di programmi di bilancio a base zero che utilizzino le attuali tabelle C (delle spese permanenti) ed E (definanziamenti) allegate alla legge finanziaria; b7) ad evitare di concentrare le riduzioni di spesa per il 1996 su operazioni di rimodulazione degli stanziamenti di conto capitale; b8) a completare entro il prossimo esercizio finanziario la riforma della pubblica amministrazione nel senso della sua razionalizzazione e a definire la riforma del bilancio per centri di responsabilita' amministrativa e per centri di costo, realizzando la riclassificazione ai fini di una gestione piu' trasparente ed efficiente delle risorse pubbliche, nonche' a procedere in ordine ad una fattiva collaborazione con le Camere per la sollecitata approvazione del disegno di legge di riforma della legge di contabilita', per una disciplina piu' stringente in tema di controllo degli oneri permanenti; a proporre, in via sperimentale, una relazione, in collegamento con il disegno di legge di bilancio, da cui risulti una impostazione della manovra di bilancio che faccia emergere le possibilita' di ristrutturazione delle entrate e delle spese tenendo conto dei criteri del c.d. "bilancio ecologico". (6-00019)

 
Cronologia
sabato 24 giugno
  • Politica, cultura e società
    Viene arrestato il boss mafioso Leoluca Bagarella.

mercoledì 28 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    Il Presidente della Repubblica Scalfaro rinvia alle Camere per una nuova deliberazione il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 135, recante Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità (A.C. 2241-B).