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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00367 presentata da FORMENTI FRANCESCO (LEGA NORD) in data 19950627

L'VIII Commissione, premesso che: la legge 5 gennaio 1994, n. 36, prevede un completo riassetto del settore idrico, al fine di introdurvi criteri di imprenditorialita' che ne rendano possibile la gestione secondo criteri di efficienza, economicita' e qualita' del servizio, nell'interesse degli utenti; a tal fine la legge prevede incombenze che sono poste in capo all'Amministrazione centrale dello Stato (Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente) e delle regioni, e cosi' in particolare la legge citata: all'articolo 2 comma 2 affida al Ministero dell'ambiente l'emanazione del Regolamento per la disciplina delle modificazioni artificiali del ciclo atmosferico dell'acqua, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge; all'articolo 3 prevede che le Autorita' di bacino definiscano il bilancio idrico; all'articolo 4 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito tra gli altri il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, che a sua volta si avvale del supporto tecnico dei servizi tecnici nazionali, della direzione generale della difesa del suolo del ministero dei lavori pubblici e del servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica del ministero dell'ambiente, emani le direttive in materia di: a) censimento delle risorse idriche, disciplina dell'economia idrica e protezione dall'inquinamento; b) metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse, anche con riferimento egli usi plurimi; c) criteri ed indirizzi per il trasferimento di acqua da regione a regione; d) metodologie per la revisione del piano generale degli acquedotti; e) direttive e parametri tecnici per l'individuazione delle aree a rischio; f) criteri per la gestione del servizio idrico integrato; g) livelli minimi del predetto servizio e criteri relativi all'approvvigionamento di acqua-destinata ad usi diversi da quello potabile; h) meccanismi di conguaglio a livello di bacino per la riequilibratura tariffaria; i) regolazione dei sistemi gia' esistenti per il trasferimento di acque da regione a regione; all'articolo 5, comma 2, prevede che il ministro dei lavori pubblici, entro un anno dall'entrata in vigore delle legge, emani il regolamento per la definizione dei criteri e del metodo di base per valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature; all'articolo 6, comma 1, prevede che il ministro dell'ambiente, sentiti i ministri della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, entro un anno dall'entrata in vigore delle legge emani il decreto relativo alle norme tecniche sulle modalita' di impiego delle acque reflue depurate, le relative tipologie e standard, nonche' le modalita' per la realizzazione e gestione degli impianti di depurazione e reti di distribuzione delle acque reflue; all'articolo 7, comma 1, prevede che il ministro dell'ambiente, di concerto con i ministri della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, entro un anno dall'entrata in vigore dalla legge emani il decreto interministeriale concernente il programma e i criteri per le reti fognarie e la depurazione delle acque reflue urbane; all'articolo 10, comma 5, prevede che, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, il ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il ministro del tesoro, sentiti il ministro dell'ambiente e le regioni interessete, emani il decreto interministeriale per il riassetto funzionale ed organizzativo dei gestori dei servizi idrici; all'articolo 8, comma 2, fa obbligo alle regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore delle legge, di provvedere alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato; a nessuna di tali incombenze, espresse in forma di veri e propri obblighi, gli enti tenuti hanno ottemperato nei termini di legge; peraltro il Governo, titolare del potere di sostituzione nei confronti delle regioni per gli adempimenti ricordati, non ha ritenuto di doverlo utilizzare; all'articolo 21, allo scopo di garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicita' del servizio, nonche' la regolare determinazione ed il regolare adeguamento delle tariffe e, soprattutto, allo scopo di garantire la tutela dell'interesse degli utenti, la legge istituisce il comitato per la sorveglianza sull'uso delle risorse idriche, dotando tale comitato dei due organi: segreteria tecnica, ed osservatorio, da istituirsi a cura del ministro dei lavori pubblici; di tutti gli obblighi sopra ricordati, nessuno e' stato regolarmente e tempestivamente adempiuto dagli enti obbligati; peraltro il ritardo nell'attuazione della riforma del servizio idrico sta determinando continui tentativi della creazione di uno "stato di fatto", mediante affidamento di spezzoni o segmenti del servizio idrico a veri soggetti, da parte di molte amministrazioni locali; premesso inoltre che il settore idrico e' considerato dal Governo come strumento di politica per gli investimenti e per l'occupazione specie nel meridione ed in tal senso fa parte del documento economico finanziario ed e' oggetto di apposito decreto-legge; premesso che l'articolo 2 della citata legge 36 prevede la possibilita' della costituzione da parte delle Regioni di appositi organi di garanzia in grado di colloquiare con il Comitato di vigilanza per l'uso delle risorse idriche costruendo in tal modo un sistema adeguato all'attuazione piena della legge n. 36 che e' - com'e' noto - affidata al concorde e tempestivo impegno di tutti i livelli istituzionali; considerato infine come appaia di tutta evidenza la rilevanza delle funzioni affidate al Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche, talche' appare necessario garantire al citato Comitato autonomia organizzativa e anche finanziaria; impegna il Governo: al sollecito adempimento degli obblighi di legge per i quali sono gia' scaduti i termini, entro novanta giorni dall'approvazione della presente risoluzione; alla sollecita costituzione degli organi di supporto del comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, segreteria tecnica ed osservatorio, dando al Comitato di vigilanza sulle risorse idriche autonomia di spesa all'interno dell'apposito capitolo, ai sensi della normativa vigente; verificare lo stato e le caratteristiche degli affidamenti integrali o parziali della concessione per la gestione del servizio idrico, in particolare di quelli affidati alla societa' SOGESID, fino al momento in cui il concreto avvio della riforma consentira' l'assegnazione in forma corretta e nella prospettiva di maggiore utilita' per il Paese; ad una tempestiva convocazione della conferenza Stato-Regioni al fine di valutare lo stato di avanzamento nella attuazione della legge 36-94 onde collocare gli investimenti nel settore all'interno degli ambiti definiti dalle regioni poiche' solo all'interno dell'attivita' di programmazione regionale gli investimenti possono trovare la loro congruita' e compatibilita' economico e finanziaria; a definire in quella occasione i termini per l'avvio delle procedure di cui all'articolo 19 per l'eventuale esercizio del potere sostitutivo e a sostenere nella medesima sede l'opportunita' che tutte le regioni istituiscano gli organi di garanzia di cui all'ultimo comma dell'articolo 21 della citata legge 36/94; alla promozione in sede parlamentare della forma di cooperazione istituzionale e tecnica tra le Regioni e il Governo nazionale, possibile con l'istituzione di un'Autorita' di bacino di rilievo nazionale sui territori compresi dai bacini interessati dall'azione dell'EAAP; al superamento dell'EAAP e dell'IRPLI con gli opportuni ripensamenti della legge 183/89 (articoli 14 e 15) e della normativa relativa all'EAAP, la modifica delle modalita' di riassetto dell'EAAP, cosi' come regolate attualmente dal n. 5 dell'articolo 10 della legge 36/94, per impulso e sotto il controllo delle Commissioni parlamentari competenti, e in stretto collegamento con le Regioni interessate, anche per affrontare tutti i problemi della fase di transizione tra la vecchia e nuova disciplina, correggendo in tal senso l'impostazione centralistica e verticistica del decreto-legge 244/95 (in particolare l'articolo 10); all'approvazione del programma di cui alla Direttiva comunitaria 271/91 entro il 30 settembre 1995. (7-00367)

 
Cronologia
sabato 24 giugno
  • Politica, cultura e società
    Viene arrestato il boss mafioso Leoluca Bagarella.

mercoledì 28 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    Il Presidente della Repubblica Scalfaro rinvia alle Camere per una nuova deliberazione il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 135, recante Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità (A.C. 2241-B).