Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01346 presentata da LORENZETTI MARIA RITA (PROG.FEDER.) in data 19950628
Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e della navigazione. - Per sapere - premesso che: con la Convenzione internazionale Doganale firmata a Ginevra il 16 giugno 1949, istituita in Italia per la prima volta il 30 luglio 1952, con legge n. 1747, piu' volte rinnovata ed aggiornata (l'ultima risale al 14 novembre 1975, ratificata in Italia il 12 agosto 1982) si consente, in materia di trasporto internazionale di merci su strada, la possibilita' per mezzi con particolari carrozzerie detenuti da imprese che rispondono a determinati requisiti, di venire in possesso del "CARNET TIR"; con tale strumento autorizzativo i veicoli TIR attraversano gli Stati aderenti alla convenzione senza subire, alle frontiere intermedie, approfonditi controlli doganali i quali si riducono alla semplice verifica che nessun piombo che sigilla il carico non sia stato manomesso; soprattutto per i viaggi verso l'Est europeo tale favorevole condizione e' praticamente indispensabile; per ottenere l'iscrizione al registro TIR ogni Paese convenzionato affida l'incarico a specifica autorita', al di la' delle questioni tecniche per l'idoneita' del veicolo per il quale si eseguono tutte le verifiche presso gli uffici provinciali della MCTC, e' necessario presentare istanza presso l'Unioncamere; fra i requisiti e' prevista una garanzia fidejussoria che ogni impresa di autotrasporto, indipendentemente dal numero dei mezzi a disposizione, dovra' rilasciare a favore dell'Unioncamere la quale a sua volta provvede a garantirsi nei confronti dell'IRU; tale garanzia fidejussoria richiesta alle imprese dell'Unioncamere e' passata da lire 30 milioni nel 1991 a lire 50 milioni nel 1992 fino ad arrivare a lire 100 milioni nel 1995, mentre il costo annuo e' stato rispettivamente di lire 450.000, 750.000 e 1.500.000; la disparita' fra una impresa con cento automezzi e un consorzio di dieci imprese consiste nel pagamento di un importo pari a lire 1.500.000 nel primo caso e di lire 15.000.000 nel secondo caso pur se in presenza di uno statuto consortile contenente nell'oggetto sociale la prestazione di garanzia a favore delle imprese socie -: se non ritenga di intervenire per modificare eventualmente il regolamento interno e comunque per eliminare la disparita' economica di cui sopra la quale, in molti casi, non consente, unitamente ad altri maggiori costi subiti da vettori italiani rispetto ai concorrenti esteri, una pari opportunita' commerciale ed oltretutto non favorisce il processo di concentrazione che in materia di ristrutturazione le stesse Associazioni degli autotrasportatori stanno portando avanti. (5-01346)