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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01368 presentata da REBECCHI ALDO (PROG.FEDER.) in data 19950703

Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per conoscere - premesso che: l'etichettatura dei prodotti alimentari, nonche' la loro presentazione e la relativa pubblicita' sono state disciplinate con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109; detto decreto all'articolo 1 comma 2 lettera b) definisce quale prodotto alimentare preconfezionato "l'unita' di vendita destinata ad esser presentata come tale al consumatore ed alle collettivita', costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui e' stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta e alterata"; la legge 22 febbraio 1994, n. 146 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' Europea" - legge comunitaria 1993 - all'articolo 44 comma 4 dispone che "Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, deve essere distribuito e messo in vendita, previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto"; l'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 stabilisce una netta distinzione tra prodotto preincartato e prodotto preconfezionato, affermando che il prodotto preincartato e' il prodotto alimentare manipolato negli esercizi di vendita, mentre il preconfezionato e' il prodotto come viene confezionato all'origine; con Circolare della Direzione Generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 30 maggio 1995, conseguente alla procedura di infrazione CEE A/92/4212 concernente gli ostacoli alla commercializzazione di pane precotto surgelato, viene data un'interpretazione della legislazione vigente tendente a permettere che il prodotto (precotto e surgelato) possa "essere inserito nel sacchetto anche al momento della vendita"; la categoria dei panificatori ha precedentemente svolto proteste, iniziative e presentato proposte che a suo tempo il legislatore ha recepito e, a seguito della predetta circolare, e' nuovamente in stato di agitazione: se non ritenga opportuno ritirare la predetta circolare, avviando una consultazione della categoria dei panificatori e delle associazioni dei consumatori, in una materia di tale rilevanza al fine della tutela della salute dei cittadini. (5-01368)





 
Cronologia
mercoledì 28 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    Il Presidente della Repubblica Scalfaro rinvia alle Camere per una nuova deliberazione il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 135, recante Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità (A.C. 2241-B).

sabato 8 luglio
  • Politica, cultura e società
    Il Congresso del Partito Democratico della Sinistra conferma leader del centrosinistra Romano Prodi.