Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01372 presentata da MARENGO LUCIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19950704
Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: per un giovane medico, la prima tappa da raggiungere per l'inserimento nel Servizio sanitario nazionale, e' l'incorporazione nella Graduatoria unica regionale; tale incorporazione e' subordinata all'acquisizione del Diploma di laurea e di abilitazione all'esercizio professionale; dalla graduatoria, il Servizio sanitario nazionale attinge per il conferimento di incarichi per le convenzioni di Medicina generale, di Guardia medica, di Medicina dei servizi; secondo l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/90, l'accesso alla Graduatoria unica regionale e' subordinato a due soli requisiti: a) iscrizione all'Albo professionale; b) non aver compiuto il 50^ anno d'eta'; il decreto-legge n. 256/91 modifica questa norma, in apparente ottemperanza alla direttiva CEE n. 86/457, richiedendo quale titolo necessario per l'inserimento nella suddetta graduatoria, un "Corso di Formazione in Medicina generale" post laurea, durata biennale, a numero chiuso; l'applicazione di tale decreto, la cui entrata in vigore e' prevista per il 1^ gennaio 1995, nega, di fatto, l'inserimento in graduatoria a tutti i medici non in possesso dell'attestato conseguente al suddetto Corso di Formazione cioe' per ventimila medici; in realta' la direttiva CEE n. 86/457, articolo 7 a tal proposito cosi' recita: "...ogni Stato membro, determina i diritti acquisiti. Tuttavia esso deve considerare come acquisito, il diritto di esercitare l'attivita' di medico, in qualita' di medico generico, nell'ambito del suo regime di sicurezza sociale e senza il diploma, certificato o altro titolo di cui all'articolo 1 (costituzione di Corso di formazione) per tutti i medici che godono di tale diritto al 31 dicembre 1994 (...) eccetera; in ottemperanza alla direttiva CEE n. 86/457, lo stesso articolo 6 della legge 256/91, comma 4 dello Stato italiano, recita: "...l'individuazione e l'identificazione di ulteriori categorie non previste dal comma 1 della legge n. 256/91 (medici titolari d'incarico di guardia medica, titolari di medicina dei servizi, medici fiduciari c/o il servizio di Assistenza naviganti) ai quali non e' richiesto l'attestato di cui sopra, sono effettuate, nel rispetto della direttiva CEE con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consigliere sanitario nazionale"; da quanto detto, si evince una palese discordanza tra quanto previsto dalla direttiva CEE e la legge dello Stato italiano n. 256/91 in evidente violazione dei diritti acquisiti di quanti al 31 dicembre 1994 avranno conseguito il diploma di laurea e di abilitazione all'esercizio professionale di medico chirurgo; si deve tener presente che moltissimi medici hanno ricoperto a vario titolo (sostituti di Guardia medica, sostituti di medicina dei servizi, sostituti di medicina di base) incarichi nell'ambito del Servizio sanitario nazionale riportandone una ottima formazione -: se non ritenga di predisporre l'adeguamento conforme alla direttiva CEE della legge n. 256/91 consentendo a tutti i medici abilitati entro il 1^ dicembre 1994, l'inserimento nelle Graduatorie uniche regionali, senza dover necessariamente acquisire l'attestato di Formazione di cui sopra e quindi l'accesso alle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale. (5-01372)