Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00589 presentata da VIGEVANO PAOLO (FORZA ITALIA) in data 19950710
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro delle poste e telecomunicazioni, per sapere - premesso che: a seguito del rifacimento del piano di ripartizione delle frequenze, tuttora in corso, e della revisione del piano di assegnazione delle frequenze, le attuali utilizzazioni dello spettro radioelettrico sono da considerarsi in una situazione di precarieta'; l'articolo 11 comma 3 della legge n. 422 del 1993, proroga il termine di cui all'articolo 32 comma 2 della legge n. 223 del 1990, per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, fino alla data dell'entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria; conseguentemente, per i concessionari televisivi privati, in ambito nazionale continuano ad applicarsi le norme previste dall'articolo 32 della legge n. 223 del 1990; per i concessionari radiofonici privati in ambito nazionale, e radiofonici e televisivi privati in ambito locale non trovano piu' applicazione le norme del sopracitato articolo 32 della legge n. 223 del 1990, ma hanno efficacia per la radiodiffusione sonora le norme previste dall'articolo 1 comma 3 e comma 3-ter della legge n. 482 del 1992; per la radiodiffusione televisiva le norme di cui all'articolo 6 comma 2 della legge n. 422 del 1993; con il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione privata in ambito nazionale e delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva privata in ambito locale hanno cessato di aver efficacia le deleghe attribuite dal ministero poste e telecomunicazioni ai direttori dei reparti ex circolo costruzioni T.T e, conseguentemente, e' il Ministero delle poste e telecomunicazioni a disporre in ordine alle richieste, avanzate dalle emittenti radiotelevisive private di modifiche tecniche e strutturali degli impianti di diffusione e in tutte le situazioni previste ex articolo 1 comma 3 e 3-ter, legge n. 482 del 1992 e articolo 6 comma 2 legge n. 422 del 1993; tra il 30 novembre 1993, data entro la quale le emittenti private autorizzate all'esercizio per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale dovevano inoltrare al Ministero delle poste e telecomunicazioni la documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'ottenimento delle concessioni ed il rilascio delle concessioni medesime, sono intervenute numerosissime modifiche degli impianti di diffusione e collegamento regolarmente autorizzate dai circoli (dismissioni, trasferimenti, compravendite di impianti, riduzione di potenze di apparati) ed effettuate ai sensi di legge; e che i trasferimenti di impianti sono consentiti per i concessionari televisivi operanti in ambito locale, fino a sei mesi dopo il rilascio delle concessioni; la situazione determinatasi fa si' che solamente il Ministro od un funzionario da lui delegato ha la possibilita' di rilasciare i provvedimenti definitivi di autorizzazione per le causali di cui sopra; allo stato, a quanto ci risulta, il Ministro non ha conferito delega; nel contempo, modificatasi la situazione, le procedure da applicare nel caso si richiedano modifiche tecniche agli impianti (anche quelle che non incidono sulla funzionalita' tecnico-operativa dell'impianto stesso) prevedono tempi lunghi a causa della evidente disorganizzazione in cui versano gli uffici tecnici ed amministrativi del ministero, mal collegati tra di loro e senza piu' punti di riferimento. La paralisi totale delle strutture Ministeriali e la mancanza di certezza circa i tempi di completamento dell'iter autorizzativo finisce per avere gravi ripercussioni sulla funzionalita' operativa delle aziende radiotelevisive, bloccate, si potrebbe dire ingessate, in ogni loro attivita' ed impossibilitate ad effettuare qualunque seppur minima modificazione agli impianti; fin dall'agosto scorso la F.R.T. insieme ad altre associazioni presento' un documento all'allora Ministro Tatarella, nel quale chiedeva allo stesso Ministro di velocizzare, impartendo direttive precise ai circoli costruzioni, i rapporti di "comunicazione" tra le emittenti e gli organi amministrativi del ministero. Nel documento erano elencate, richiamando circolari (del 1^ giugno 1993 e 27 novembre 1993) della direzione centrale dei servizi radioelettrici le seguenti situazioni di modifica degli impianti per le quali ad avviso degli scriventi, non veniva ritenuta necessaria alcuna autorizzazione e per le quali sarebbe stata sufficiente una semplice comunicazione al ministero; a) dismissioni spontanee degli impianti di diffusione e/o collegamento; b) riduzione di potenza degli apparati; c) sostituzione del trasmettitore e/o del sistema radiante con altro/i delle stesse caratteristiche anche se di marche diverse; d) le modifiche della frequenza di ricezione degli impianti di radiodiffusione e/o di quella degli impianti di collegamento con altra frequenza, il cui impianto sia stato censito ed eventualmente modificato dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale sia stato acquistato. Purtroppo, nonostante le ripetute assicurazioni della direzione radioelettrici, nulla e' stato fatto, e la situazione per le aziende e' diventata assolutamente insostenibile; risulta inoltre che il ministero poste e telecomunicazioni ritiene che siano soggette ad autorizzazione preventiva anche la richiesta di modifiche dei collegamenti e cio' in difformita' da quanto previsto dalla legge n. 223 del 6 agosto 1990, il cui articolo 5 comma 1 prevede che "la concessione di cui all'articolo 16 ovvero la concessione per servizio pubblico costituiscano titolo per utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari a coprire l'area da servire, utilizzabili unicamente nei limiti previsti delle concessioni"; il significato e' evidente soprattutto se si considera che la Camera ha modificato il precedente testo approvato al Senato che diceva che "la concessione ...omissis... costituisce titolo per ottenere omissis"; che inoltre la legge n. 223, del 6 agosto 1990, vieta la modificazione dei soli impianti di comunicazione e non dei connessi collegamenti. La scarsa attenzione data dal legislatore ai collegamenti in questa fase di esercizio provvisorio, in attesa della redazione del nuovo piano di ripartizione delle frequenze e' facilmente spiegabile se si considera che la modifica degli impianti di diffusione modifica il rapporto fra l'impresa e l'utente; la modifica di un collegamento e' un problema interno dell'impresa. Trasferendo la problematica alla carta stampata, a titolo d'esempio, si puo' affermare che la modifica di un collegamento e' l'analogo del cambio della rotativa del sistema di stampa, utile ad offrire al cliente una migliore qualita', la modifica dell'impianto di diffusione del segnale e' analoga alla modifica del sistema di diffusione del giornale ad esempio nei supermercati invece che nelle edicole; e' vero invece che il ministero poste e telecomunicazioni deve esercitare l'importantissima funzione di controllo per garantire la razionalita' dell'intero sistema e per rispettare i diritti degli utilizzatori terzi; come ora il ministero impone modifiche di frequenze nel caso di collegamenti collocati in bande riservate ad altri servizi (esempio bande per il servizio cellulare) cosi' deve imporre modifiche nel caso di frequenze di collegamento che per effetto di una variazione siano andate a causare interferenze ad altri utilizzatori; analogamente, tenuto conto del momento di assoluta precarieta' in cui si trova il ministero, sarebbe auspicabile che venissero ristabilite deleghe al circostel per il rilascio di autorizzazioni concernenti le seguenti modifiche che non incidono sulla funzionalita' tecnico-operativa e che non comportano modificazioni dei parametri radioelettrici degli impianti, secondo quanto gia' stabilito nelle citate circolari della direzione centrale servizi radioelettrici del 1^ giugno 1993 e 27 novembre 1993 e cioe': a) trasferimenti di ubicazione degli studi di trasmissione e degli impianti di collegamento ivi ubicati ad es. per esigenze aziendali (es. trasferimento in sede dell'impresa, necessita' di nuovi e/o piu' ampi locali), per disdetta del contratto di locazione alla scadenza (anche non in presenza di provvedimenti di sfratto in sede giudiziale); b) modifiche delle frequenze di trasmissione degli impianti di collegamento (all'interno) delle stesse bande di frequenze originariamente utilizzate) quando: si presentano interferenze con altri servizi di telecomunicazione pubblici e/o privati; si verificano esigenze di cambiamento di ubicazione degli studi di trasmissione o dei locali degli impianti di collegamento; occorre variare la struttura di interconnessione dell'emittente a seguito di acquisizione o di cessione di intere aziende di radio diffusione; c) di modifiche della ubicazione degli impianti di diffusione nella ipotesi che la nuova area di servizio risulti di estensione identica o minore che rispetto all'estensione dell'area di servizio dell'impianto di diffusione originario; 13) un ultimo problema e' quello relativo ai punti mobili per le trasmissioni di emittenti radiotelevisive, al fine di consentire alle emittenti di semplificare le procedure per richiedere le autorizzazioni, considerata l'urgenza con cui le richieste devono essere evase per accedere ai collegamenti. La F.R.T. ha gia' chiesto al ministero di indicare ai propri organi periferici di stabilire procedure rapide con modalita' attuative che consentano la possibilita' di effettuazione immediata di collegamenti con i punti mobili; al momento tale richiesta non ha avuto alcuna risposta; in aggiunta al quadro gia' ampiamente negativo, e' necessario riportare il fatto che il dottor Tata, direttore centrale dei servizi radioelettrici del ministero delle poste e telecomunicazioni, nel corso di un incontro con le associazioni delle emittenti televisive, ha comunicato che qualunque modifica viene considerata dal ministero effettuata a titolo oneroso e quindi, per qualunque spostamento di impianto (diffusione o collegamento) e' necessario pagare un canone che deve essere determinato dagli uffici amministrativi. Per questi motivi qualsiasi autorizzazione anche provvisoria a firma del Ministro, rilasciata per spostamenti, variazioni o modifiche che risultano a titolo oneroso (praticamente tutti) e' sottoposta a controllo preventivo della Corte dei conti, il che comporta un allungamento minimo di due mesi delle normali procedure; emblematico risulta il caso di una emittente che per l'improvviso crollo di parte della sede operativa (a causa del quale ci fu anche una vittima) ha chiesto al ministero delle poste e telecomunicazioni l'autorizzazione per lo spostamento e la conseguente variazione del suo impianto di diffusione e di quelli di collegamento. Ebbene, anche in tale situazione di emergenza a detta del ministero, come in ogni altra circostanza, la procedura da seguire sarebbe la seguente: 1) valutazione tecnica delle variazioni dei parametri radioelettrici da parte del ministero; 2) determinazione dell'ammontare del canone da pagare da parte degli amministrativi del ministero; 3) superati con esito favorevole i punti 1 e 2, vi sarebbe la possibile autorizzazione provvisoria a firma del Ministro; 4) sottoposizione della autorizzazione al controllo della ragioneria centrale del ministero; 5) successivo controllo del provvedimento da parte della Corte dei conti. Il risultato di tale iter autorizzativo comporterebbe un tempo minimo di sei mesi per ottenere un'autorizzazione provvisoria; in verita' il ministero ha assicurato alla F.R.T. che provvedera' a sbloccare la situazione in tempi brevi, ma fino ad ora cio' non e' avvenuto e nessun atto e' stato emanato anche nel caso in cui vi siano gia' stati, come in precedenza accennato, situazioni in cui sia immediatamente intervenuto il parere favorevole da parte del circolo allo spostamento (la direzione dei radioelettrici aspetta, nel caso specifico, ulteriori perizie di inagibilita'); la situazione di provvisorieta' determina inoltre una paralisi dell'attivita' delle aziende; l'autorizzazione provvisoria potrebbe infatti venir meno e molte aziende potrebbero vedersi costrette a ripristinare la situazione preesistente alla richiesta di autorizzazione. Tutto cio', e' facilmente comprensibile, comporterebbe problemi logistici, tecnici e finanziari spesso di difficile, se non impossibile, soluzione; le procedure da emanare, oltre a prevedere iter semplificati e tempi di realizzazione brevi, diano garanzie e certezze alle aziende con riferimento alla propria situazione radioelettrica -: quale sia l'ammontare complessivo delle richieste di modifica degli impianti sino ad ora pervenute al ministero; entro quali tempi il Ministro intenda provvedere a smaltire le suddette richieste; se il ministro intenda nel rilascio delle suddette autorizzazioni fissare criteri di priorita' che tengano fra l'altro conto del fatto che le emittenti che per prime hanno ottenuto la concessione risultano essere state piu' danneggiate dalle lentezze procedurali rispetto a quelle che, avendo proseguito la propria attivita' in regime autorizzatorio, hanno ottenuto nel frattempo la possibilita' di modificare i propri impianti direttamente dai circoli delle costruzioni T.T; se e in quale modo il ministro intenda emanare propri decreti o proporre interventi legislativi atti a superare l'attuale condizione di mancata applicazione delle leggi di regolamentazione del sistema radiotelevisivo relativamente ai fatti sopra esposti. (2-00589)