Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00384 presentata da SAIA ANTONIO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19950711
La XII Commissione, in relazione all'articolo 4 del decreto-legge 19 maggio 1995 n. 184, che unifica per l'anno in corso il diritto all'assistenza sanitaria di disoccupati italiani ed extracomunitari, considerato che alla formale equiparazione tra lavoratori italiani extracomunitari, disposta dalle leggi nn. 943 del 1986 e 39 del 1990 non ha fatto seguito la concreta realizzazione di tale principio, perdurando diversi elementi normativi contraddittori, soprattutto dal punto di vista del diritto all'assistenza socio-sanitaria, visti l'articolo 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo; l'articolo 32 della Costituzione; i pronunciamenti dell'OMS che indica ai Governi l'obiettivo della "Salute per tutti per l'anno 2000"; l'articolo 24 della Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia, che impegna gli Stati firmatari a riconoscere il diritto di tutti i minori, indipendentemente dal loro stato giuridico, alla protezione e alla salute; considerato che ancora molti sono in Italia i cittadini extracomunitari per cui i diritti piu' elementari alla salute che sono garantiti, a causa di vari motivi giuridico-amministrativi o economico-sociali; constatato che risulta insufficente, ad una valutazione complessiva di sanita' pubblica ed in un ottica preventiva, la stessa assistenza oggi fornita agli stranieri presenti ma non in regola con il permesso di soggiorno, la quale, previo pagamento e segnalazione all'autorita' giudiziaria, dispone esclusivamente prestazioni urgenti per malattia infortunio, maternita'; atteso che si configura per i cittadini extracomunitari regolarmente presenti, la violazione dei princi'pi di parita' disposti dal legislatore italiano con una situazione dannosa per questi soggetti e per l'intera comunita', mentre i dati disponibili sull'iscrizione al Servizio sanitario nazionale confermano un livello di integrazione molto basso, indice di un preoccupante fenomeno di clandestinita' sanitaria, nonostante il tempo ormai trascorso dalle leggi di sanatoria; considerato che occorre, in primo luogo, tutelare i minori presenti in Italia ma non regolari, nel rispetto del dettato della Convenzione di New York del 1990 ratificata dal nostro paese; impegna il Governo: a ricercare le forme per difendere il diritto alla salute per i cittadini extracomunitari, ponendo allo studio provvedimenti atti a superare gli ostacoli che impediscono di fatto la parita' ed i trattamenti, 1) prevedendo l'assicurazione sanitaria per i lavoratori extracomunitari non dipendenti, attualmente in regime facoltativo e non obbligatorio come per gli italiani; 2) rivedendo le norme disposte nel decreto ministeriale 8 ottobre 1986 che, per i lavoratori extracomunitari facenti domanda di iscrizione al SSN, stabiliscono un minimale contributivo non piu' in vigore per gli italiani nelle analoghe condizioni e una percentuale contributiva sul reddito percepito analogamente superiore a quella stabilita per gli italiani; 3) agendo per trasformare la richiesta delle Usl del requisito della reidenza per l'iscrizione al SSN, in quello meno rigido date le condizioni di estrema mobilita' abitativa vissute da questi soggetti, della effettiva dimora; 4) correggendo la tendenza a dare aleatorieta' temporale a tali iscrizioni in assenza di precise disposizioni ministeriali; a tal fine superando il sistema della decadenza periodica dall'iscrizione all'SSN, se non in caso di perdita definitiva del permesso di soggiorno per revoca o espulsione; 5) intervenendo per sanare definitivamente la situazione dei disoccupati non comunitari regolarmente presenti in Italia ed iscritti alle liste di collocamento, per i quali e' ancora previsto suddetto minimale, salvo deroghe disposte con decreti annuali del Governo; 6) prevedendo interventi informativi per ridurre la clandestinita' sanitaria; 7) prevedendo disposizioni uniformi sul territorio nazionale al fine di assicurare l'assistenza sanitaria obbligatoria in regime gratuito a favore dei minori stranieri nel regime di affidamento preadottivo; a dare indirizzi per una piena attuazione al diritto alla salute dei cittadini non comuinitari mirando ad offrire anche agli irregolari alcuni servizi essenziali relativi alla prevenzione e alla medicina di base, anche sulla base di protocolli sanitari stipulati dalle regioni interessate al fenomeno, in grado di superare le norme su questo punto gia' esistenti ed immettere forme di gratuita' per gli indigenti; a riconoscere nel contempo a tutti i minori extracomunitari, indipendentemente dal loro stato giuridico, il pieno diritto alla salute ed alla sicurezza sociale, predisponendo gli strumenti per la sua applicazione. (7-00384)