Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01459 presentata da SCALIA MASSIMO (PROG.FEDER.) in data 19950726
Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per i beni culturali e ambientali. - Per sapere - premesso che: con provvedimento datato 2 maggio 1995 a firma congiunta del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' stato espresso parere favorevole sulla valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di un impianto di gassificazione e cogenerazione elettrica (IGCC) della potenza di 512 megawatt da parte della raffineria Isab di Priolo Gargallo (SR); l'impianto si configura come una centrale termoelettrica, differenziandosi dalle altre soltanto per l'impiego di nuove tecnologie, che al pari delle tradizionali centrali brucera' 1.000.000 di tonnellate l'anno di idrocarburi pesanti ad alto tenore di zolfo; l'impianto in questione verrebbe realizzato in un'area dichiarata "ad alto rischio di crisi ambientale" a causa del gravissimo depauperamento delle risorse idriche sotterranee, per il massiccio inquinamento atmosferico, del suolo e marino, per la presenza di numerose discariche abusive di rifiuti tossici e nocivi, per gli effetti negativi sulla salute umana provocati dalla esistenza di un polo petrolchimico ed energetico tra i piu' grandi del mondo; il recente rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanita', solleva un grave allarme sugli effetti sanitari degli ossidi di zolfo (SO) nell'area Augusta/Priolo/Melilli e segnala un considerevole numero in eccesso delle morti osservate rispetto a quelle attese; l'impianto e' stato ingiustificatamente inserito tra le opere di risanamento ambientale nel piano di risanamento dell'area a rischio Augusta/Priolo/Melilli predisposto dal Ministero dell'ambiente; infatti la raffineria Isab attualmente emette in atmosfera le seguenti quantita' di inquinanti: anidride solforosa (SO2) 19.728 tonnellate annue; ossidi di azoto (NOX) 4.784 tonnellate annue; polveri 1.112 tonnellate annue; gas combusti 9.016 milioni di Normal metricubi annui; per effetto della legge n. 203 del 1988, la raffineria Isab dovra' ridurre le sue emissioni e, relativamente alla SO2 portare le emissioni annue a circa 15.000 tonnellate; il complesso della raffineria e dell'impianto IGCC invece immettera' in atmosfera: anidride solforosa (SO2) 18.256 tonnellate annue (da ridurre successivamente del 10 per cento); ossidi di azoto (NOX) 4.688 tonnellate annue; polveri 1.017 tonnellate annue; gas combusti 35.720 milioni di Normal metricubi annui; con un evidente maggior apporto di inquinanti (oltre 1.000 tonnellate annue per la SO2 nonostante la successiva riduzione del 10 per cento) rispetto all'adeguamento di cui alla legge n. 203 del 1988. Inoltre vengono quadruplicate le gia' imponenti emissioni di gas combusti - sulla cui composizione e presenza di metalli pesanti, furani, diossine, idrocarburi aromatici nulla e' dato sapere - e desta vivissima preoccupazione l'effetto che tali emissioni gassose avranno sull'atmosfera surriscaldandola e aggravando i gia' esistenti fenomeni di inversione termica e scarso ricambio dell'aria della zona; per effetto dell'entrata in funzione di questo impianto e' stata decretata la chiusura, anziche' la conversione a turbogas, dell'esistente centrale termoelettrica dell'Enel di Augusta che da' lavoro - tra diretto ed indiretto - a circa 600 persone; l'energia prodotta dall'IGCC sarebbe stata definita assimilabile ai sensi della legge n. 10 del 1991 a quella delle fonti rinnovabili. Sulla base di tale riconoscimento sarebbe gia' stato sottoscritto un accordo tra l'Enel e la Isab alla quale verrebbe erogato un contributo per la durata di 8 anni, di lire 47,4 per ogni chilowattora prodotto. Cio' comporterebbe per la collettivita', e quindi per l'utente, un esborso di circa 215 miliardi l'anno, pari a 1.720 miliardi per il periodo di 8 anni di finanziamento, ben superiore all'investimento privato che e' di circa 1.000 miliardi. Si tratterebbe quindi di un contributo illecito a causa della forzatura interpretativa della legge n. 10 del 1991, configurerebbe inoltre una concorrenza sleale nei confronti di altri produttori pubblici e privati, nazionali ed esteri, e infine, costituirebbe un illegittimo e gravoso danno economico per l'utente; la valutazione di impatto ambientale e' stata condotta in modo semplificato, evitando le prerogative e i controlli degli enti locali e della regione Sicilia, grazie ad un "accordo procedimentale" sottoscritto dai Ministeri dell'ambiente e dell'industria del commercio e dell'artigianato, che avrebbe consentito di derogare all'applicazione delle esistenti leggi nella valutazione di impatto ambientale; l'impianto in questione, insieme a quello che necessariamente dovra' sorgergli accanto per la produzione di almeno 1.000.000 tonnellate annue di ossigeno, si configurano come impianti a rischio di incidente rilevante che si assommano ai numerosi altri gia' esistenti nell'area industriale Augusta/Priolo/Melilli, area per la quale non e' stato ancora predisposto il piano di emergenza previsto dalla legge n. 175 del 1988; se non intendano verificare se la corresponsione di contributi all'IGCC, in aggiunta a quelli previsti dalla legge n. 9 del 1991 per gli autoproduttori, sulla pretesa di considerare assimilata alle fonti rinnovabili l'energia che alimenta detto impianto, riconoscendo appunto al produttore ex legge n. 10 del 1991 un rilevante contributo aggiuntivo per ogni KWh prodotto, oltre che illegittima non configuri ipotesi di reato e di possibile danno alla pubblica amministrazione -: se, ove gli accordi di cui in premessa siano legittimi, non ritengano opportuno e urgente revocare il provvedimento con il quale si e' espresso parere favorevole, ordinando nel contempo che venga svolta una nuova valutazione di impatto ambientale eseguendola con la procedura prevista dalla legge con il pieno coinvolgimento della collettivita' e degli enti locali e regionali; se l'IGCC e il complesso della raffineria Isab e IGCC rientrino rispettivamente, almeno nelle specifiche di progetto per quanto riguarda l'IGCC, nei valori limite previsti dal decreto ministeriale 8 maggio 1989 per i nuovi impianti (l'IGCC) e nelle linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti fissate dal decreto ministeriale 12 luglio 1990 per gli impianti industriali; se esista "l'accordo procedimentale" di cui alla premessa e, ove esista, se esso sia compatibile con il rispetto dei principi e delle norme che tutelano la salute e l'ambiente. (5-01459)