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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01479 presentata da MAGRONE NICOLA (PROG.FEDER.) in data 19950728

Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: in data 22 marzo 1995, e' stato proposto - dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Puglia - il seguente ricorso: "ricorrono i signori Antonio Cea, Rella Rocco, Brizzi Leonardo, Vitulli Giuliano, Sollecito Pietro Paolo, D'Amato Fedele, Lavecchia Giuseppe e Castoro Rocco, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Basso, come mandato a margine del presente atto, ed elettivamente domiciliati nello studio dello stesso in Bari al Corso Mazzini n. 83; per l'annullamento dei provvedimenti contenenti i giudizi di inidoneita' dei ricorrenti all'esperimento selettivo indetto dalla Croce Rossa Italiana, Ispettorato Superiore del Corpo Militare, di cui ai bandi IS-CRI/0404/RA e IS-CRI/1072/RA del 29 settembre 1990, degli atti approvativi delle prove concorsuali nonche' degli atti tutti della Commissione d'esame e di quelli di nomina dei vincitori; l'Ispettorato Superiore del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana con il bando IS-CRI/0404/RA del 15 aprile 1989, indiceva una selezione per la chiamata in servizio continuativo tra i sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari della CRI con prove pratiche e colloquio; in particolare la selezione doveva aver luogo attraverso i seguenti ordini di prova: pratica; colloquio; corso tecnico-militare. La selezione pratica verteva su: prova di guida di autoveicoli (conduttori); elementi di primo soccorso (infermieri e soccorritori); prove pratiche a dimostrazione delle attitudini e specializzazioni dichiarate (per gli aspiranti alla specifica categoria per la quale concorrono); nozioni sui regolamenti militari e della CRI (risposte scritte su quiz, per tutti indistintamente i concorrenti); i candidati che superavano le prove pratiche, riportando almeno 6/10, venivano ammessi al colloquio vertente su nozioni sui regolamenti militari e della CRI. I candidati risultati idonei alle suddette prove, successivamente, venivano chiamati in servizio temporaneo per addestramento ed in tale veste avviati alla frequenza di un corso tecnico militare presso una base del Corpo, della durata non inferiore ai 30 giorni. Al termine di tale corso, i candidati venivano sottoposti ad una prova pratica e ad un colloquio sui temi in oggetto del corso stesso. Il bando cosi' continuava: Saranno esclusi dalla selezione i candidati che al termine del corso avranno riportato una media inferiore ai 7/10; saranno esclusi, altresi', coloro che, indipendentemente dal profitto, abbiano riportato punizioni disciplinari a livello di consegna durante la frequenza del corso in questione. 10. Le graduatorie degli idonei in tutte le fasi dell'esperimento selettivo saranno redatte dalle Commissioni esaminatrici e determinate dai punteggi relativi ai voti riportati nella totalita' delle prove cui saranno sommati i titoli. 11. Le Commissioni esaminatrici, saranno nominate con provvedimento a parte su proposta dell'Ispettore Superiore del Corpo Militare della CRI. Le graduatorie concernenti rispettivamente l'esperimento selettivo ed il corso addestrativo, saranno sottoposte all'approvazione della Commissione Centrale per il personale militare mobilitabile della CRI che ratificati i relativi elenchi, previo accertamento del possesso da parte degli idonei dei requisiti richiesti, redigera' le graduatorie finali. Saranno redatte, altresi' graduatorie a livello di Centri di Mobilitazione"; con il bando del 29 settembre 1990, venivano riaperti i termini e quindi con ordinanza commissariale 8034 del 16 aprile 1994 il numero dei sottufficiali e militari della CRI da chiamare in servizio continuativo veniva stabilito in 207 unita'. I ricorrenti risultati idonei alle prove della prima fase venivano chiamati in servizio temporaneo per addestramento ed in tale veste avviati alla frequenza del corso tecnico militare presso una base del Corpo della durata non inferiore ai 30 giorni; al termine della seconda fase concorsuale i ricorrenti non sono risultati idonei per aver riportato una media inferiore a quella prevista dal bando (7/10); invero agli interessati e' stata inviata una comunicazione concernente l'esclusione dall'esperimento selettivo per il giudizio di non idoneita' espresso dalla Commissione con l'indicazione dei punteggi conseguiti nella prova pratica ed in quella orale e del giudizio espresso sulla frequenza del tirocinio addestrativo; con la lettera raccomandata e avviso di ricevimento del 28 febbraio 1995, ricevuta il 3 marzo 1995, veniva chiesta all'Ispettorato Superiore del Corpo Militare la copia della documentazione concernente il concorso in questione anche ai sensi degli articoli 24 e 25 della legge n. 241 del 1990. per altro detta nota e' stata anche trasmessa il 28 febbraio 1995, via fax al ricordato Ispettorato. Inoltre in data 16 marzo 1995, veniva sollecitato telefonicamente l'Ispettorato all'invio della chiesta documentazione e il Capitano Lorillo (n. telefonico 06/48903992) precisava al difensore dei ricorrenti di non aver avuto ancora dalla Commissione gli atti concorsuali essendosi la detta Commissione limitata ad inviare all'Ispettorato l'elenco degli idonei e dei non idonei; precisava l'interlocutore telefonico che si sarebbe attivato per ottenere gli atti della Commissione al fine di soddisfare il chiesto invio della documentazione; ad oggi tuttavia la documentazione in questione non e' stata offerta e conseguentemente gli atti vengono impugnati con riserva espressa di proporre motivi aggiunti all'esito dell'esame di tutti gli atti. Da notizie di cronaca giornalistica risulterebbero per altro avviate indagini da parte della Procura Militare di Roma sul concorso in questione; gli atti impugnati devono ritenersi illegittimi per i seguenti motivi di diritto: violazione e falsa applicazione delle norme generali in tema di procedimento concorsuale e del bando per cui e' controversia; violazione dell'articolo 3 della legge n. 241 del 7 agosto 1990. Eccesso di potere: difetto di istruttoria e di motivazione; le precisazioni svolte in narrativa inducono a poter affermare che la Commissione centrale per il personale militare non ha proceduto ancora all'approvazione degli atti concorsuali in questione essendosi limitata a recepire gli elenchi fornitele dalla Commissione preposta alla selezione; tanta invero e' risultato dal colloquio telefonico avuto con il Capitano Lorillo in data 16 marzo 1995, il quale affermava di non poter fornire la documentazione perche' non ancora trasmessa dalla Commissione per la selezione; non si conoscono gli atti del concorso; e' certo comunque che la non idoneita' e' stata espressa in voti e con la sola oggettivazione relativamente alla frequenza del tirocinio addestrativo; l'articolo 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, stabilisce tuttavia testualmente che "ogni provvedimento amministrativo..... deve essere motivato, precisando altresi' quanto alla motivazione, che la stessa deve contenere l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della Amministrazione"; orbene se e' indubbio che la valutazione delle commissioni esaminatrici sulle prove sostenute dai candidati, sia un provvedimento amministrativo e che quindi necessiti di motivazione, cosi' come richiede anche l'articolo 3, e' invece dubbio se la valutazione espressa con il punteggio numerico e con l'oggettivazione possieda quei requisiti, attinenti alla motivazione, richiesti dal predetto articolo 3; il voto infatti, quale sintetica espressione numerica, non puo', per sua stessa natura, contenere l'indicazione dei presupposti di fatto e ragioni giuridiche di cui all'articolo 3 citato; lo stesso va visto nel contesto procedimentale in cui esso s'inserisce, considerando che nella prova d'esame il presupposto di fatto e' ravvisabile nella prova stessa, cosi' verbalizzata (cioe' le domande poste al candidato, nel caso di prova orale), e le ragioni giuridiche nella sintesi operata dal voto; e non e' senza rilievo il fatto che la legge si esprima nel senso che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche e non esporre o evidenziare o contenere, espressioni che legittimerebbero la necessita' di una congrua considerazione sui presupposti della decisione; per altro risulta anche che la commissione, secondo l'esposizione fatta dai ricorrenti, non ha proceduto alla contestuale verbalizzazione delle singole domande rivolte ai candidati e soprattutto ha annotato a matita le risultanze delle prove; la mancata verbalizzazione delle singole domande e delle ragioni del voto viola sicuramente il gia' citato articolo 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, poiche' solo con la verbalizzazione e' possibile verificare o controllare la pertinenza o meno delle domande poste al candidato con cio' obbedendo anche al precetto di indicare i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione della Amministrazione; invero la omessa contestuale verbalizzazione non fornisce un quadro completo dell'istruttoria condotta dalla Commissione in sede di esame orale le cui risultanze devono essere anch'esse dotate di motivazione ai sensi del ripetuto articolo 3, comma 1, legge n. 241 del 1990; del resto gli indicati elementi hanno dovuto determinare la Procura Militare a svolgere le indagini penali; l'illegittimita' del provvedimento adottato ha il suo conforto inoltre nella circostanza che i ricorrenti, o quasi tutti, ancorche' dichiarati inidonei siano stati poi chiamati per l'emergenza "Alluvione" del novembre 1994; deve essere aggiunto anche che si tratta di personale utilizzato da anni negli impieghi operativi della Croce Rossa svolgendo l'attivita' in modo altamente professionale, essendo stati altresi' gratificati di elogi scritti; pertanto, con espressa riserva di formulare motivi aggiunti, una volta conosciuti tutti gli atti del procedimento, che in via istruttoria si chiede siano acquisiti sin da ora al giudizio; sarebbe opportuno l'accoglimento del ricorso con ogni statuizione conseguenziale sulle spese del giudizio ed onorari di difesa; i fatti esposti nel ricorso appaiono gravi e meritevoli di esame sotto il profilo amministrativo, indipendentemente dall'esito del ricorso stesso -: quali iniziative intenda assumere per accertare che, nell'iter concorsuale esposto, siano state rispettate le regole, i diritti e gli interessi dei concorrenti; in caso di accertate irregolarita', se intenda assumere le sue iniziative nei confronti dei responsabili. (5-01479)

 
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martedì 25 luglio
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    Il Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia spicca un mandato di cattura per genocidio contro i capi serbo-bosniaci Radovan Karadžić e Ratko Mladić.