Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12709 presentata da CASELLI FLAVIO GIOVANNI (FED.LIB.DEM) in data 19950801
Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che: il primo comma dell'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 recita testualmente: "Le imprese e i datori di lavoro aventi sedi ed operanti nei comuni montani, in deroga alle norme sul collocamento della mano d'opera, possono assumere senza oneri previdenziali, a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, o in forma stagionale, coltivatori diretti residenti negli stessi comunali, iscritti allo SCAU"; quanto disposto non comporta oneri aggiuntivi per gli istituti previdenziali poiche', come prevede il secondo comma dello stesso articolo 18, i coltivatori diretti assunti beneficiano esclusivamente delle prestazioni assistenziali previdenziali che danno loro titolo i contributi versati come coltivatori diretti; nonostante la inequivocabile chiara dizione del primo comma dell'articolo 18 della legge 97/94 che non preclude la possibilita' alle "imprese e i datori di lavoro aventi sedi e operanti nei comuni montani" di assumere, a tempo parziale o in forma stagionale, "coltivatori diretti residenti negli stessi comuni", tutto espresso al plurale, la direzione centrale INPS per i contributi, con circolare n. 171 del 16 giugno 1995, impartisce le seguenti direttive: "Agli effetti della norma (articolo 18, legge 97/94) il coltivatore diretto deve risultare residente sul fondo e nello stesso comune ove ha sede e opera l'impresa o il datore di lavoro che lo assume, si esclude, quindi, che possa risiedere in un comune limitrofo anche se montano"; l'interpretazione della direzione centrale INPS contributi, a differenza della corretta lettura dell'INAIL direzione generale servizio normativo per le gestioni assicurative, evidenziata con circolare n. 11 del 27 febbraio 1995, non corrisponde alla esatta espressione letterale, ignora la volonta' del Governo e del legislatore evidenziata dai resoconti stenografici parlamentari e ribadita con l'approvazione, il 9 maggio 1995, da parte del Senato, del disegno di legge n. 1039, ora alla Camera dei deputati con il n. 2514, trascura la filosofia che caratterizza l'impianto della legge, vanifica l'intento di favorire la sopravvivenza degli insediamenti umani a presidio e salvaguardia dell'ambiente diffusi su tutto il territorio montano, non solo entro i confini del comune montano di fondovalle sede delle imprese e dei datori di lavoro, con esclusione dei piccoli e piccolissimi comuni di piu' alta quota, ove sono piu' difficili insediamenti artigianali e di piccola industria -: quali iniziative si intendano adottare affinche' possa essere data esatta, sollecita e totale applicazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97. (4-12709)