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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/00621 presentata da PATARINO CARMINE SANTO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19950803

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere - premesso che: la legge 9 gennaio 1991, n. 10 e il suo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, hanno introdotto, nel nostro ordinamento, alcune importanti novita' in ordine ai criteri da osservare per il contenimento dei consumi energetici nelle fasi di progettazione, installazione, manutenzione ed esercizio degli impianti termici di riscaldamento; in particolare, ai fini del rispetto delle condizioni ottimali di esercizio stabilite dalla legge e dal regolamento, viene individuata una figura di "terzo responsabile" per gli adempimenti connessi all'esercizio, alla conduzione ed alla manutenzione degli impianti termici, che interviene quando il proprietario dell'impianto stesso non voglia assumerne direttamente la conduzione; ai fini della individuazione della figura di "terzo responsabile" per tutti gli impianti situati in edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico e per gli altri impianti con potenza nominale superiore a 350 KW, l'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, richiede requisiti particolari quali l'iscrizione della impresa all'Albo Nazionale dei Costruttori o il possesso della certificazione di qualita' ai sensi delle norme UNI EN 29000; tale indicazione e' stata ribadita e rafforzata dalla Circolare del Ministero dell'industria in data 12 aprile 1994, n. 233/F, laddove si afferma che "si tratta di una prescrizione coerente con le finalita' della norma; cio' in relazione, da un lato, alla particolare rilevanza degli impianti di maggiori dimensioni ..., ai fini del contenimento dei consumi, ... dall'altro al particolare ruolo che il piano energetico nazionale" attribuisce "ai comportamenti della pubblica amministrazione in quanto consumatore di energia"; l'attuale formulazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, adottata in base all'impostazione sostenuta dal Ministero dell'industria, non appare in linea con l'armonizzazione comunitaria delle norme in materia di affidamento dei pubblici servizi, in quanto quelle norme prevedono che nell'affidamento dei pubblici appalti di servizi (e l'attivita' di manutenzione degli impianti rientra in tale ambito) si debba tener conto della certificazione UNI EN 29000 soltanto per importi superiori ai 200.000 ECU (all'incirca quattrocento milioni di lire), mentre, per importi inferiori, condizioni di accesso piu' stringenti possono dalla Pubblica Amministrazione essere previsti soltanto al momento di formulazione dei bandi di gara e quando la particolare natura degli appalti le giustifichino; pertanto, ogni prescrizione a carattere generale che non si attenga alle indicazioni della Direttiva comunitaria, peraltro gia' formalmente recepita nell'ordinamento italiano, deve essere ritenuta non compatibile con le norme medesime e, quindi, priva di legittimita'; la previsione regolamentare in esame incorre in diverse contraddizioni ed incongruenze che rendono le relative disposizioni manifestamente illogiche ed inopportune; a tale proposito appare illogica la previsione dell'obbligo di iscrizione delle imprese di manutenzione all'Albo Nazionale Costruttori (destinato, peraltro, ad essere successivamente soppresso ai sensi della legge n. 109 del 1994, sulla riforma degli appalti pubblici), in quanto, di per se', tale iscrizione non rappresenta un idoneo presupposto al fine di garantire la qualificazione dei soggetti incaricati della manutenzione e dell'esercizio degli impianti termici stessi e pertanto, risulta del tutto inconferente rispetto alle finalita' di sicurezza e di affidabilita' che le norme sul contenimento energetico intendono perseguire; il riferimento, inoltre, appare tanto piu' ingiustificato se si pensa che, nel caso in oggetto, l'iscrizione all'ANC e' imposta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, per gli edifici pubblici, indipendentemente dal valore del contratto di manutenzione, quando, le stesse norme in materia di appalti di opere pubbliche impongono il ricorso all'iscrizione all'Albo stesso, per i soli appalti che superino i 75 milioni di lire; altrettanto illogico e contraddittorio risulta l'obbligo imposto dal Ministero, per quanto riguarda gli edifici pubblici, tanto dell'iscrizione all'ANC, quanto della certificazione EN 29000, da parte delle imprese di conduzione e manutenzione degli impianti termici, dato che tali requisiti sono richiesti obbligatoriamente ed indipendentemente dalla dimensione e dalla potenza dell'impianto e dal valore del contratto; con l'applicazione delle nuove norme si perviene all'assurdo che, per la realizzazione di opere di installazione di impianti termici in un edificio pubblico, le quali sono di rilevante complessita' tecnica e richiedono adeguati requisiti di capacita' economica ed organizzativa, le norme vigenti, oltre alla qualificazione professionale prevista ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza e di installazione degli impianti tecnici, non richiedono il possesso di alcun ulteriore requisito (quale, ad esempio, l'iscrizione all'ANC) al di sotto dei settantacinque milioni di lire; mentre, per la sola manutenzione (operazione tecnica certamente meno onerosa e complessa, almeno in termini di requisiti tecnico-professionali ed economico-organizzativi dell'impresa, rispetto alla installazione dell'impianto), risulta necessaria l'iscrizione all'ANC indipendentemente dalla portata termica dell'impianto e dal valore dell'appalto; il discorso e' analogo, riferito al sistema di certificazione EN 29000, per quanto attiene al valore dell'appalto alla luce delle norme comunitarie, che fissano il limite dei 200 mila ECU, al di sotto del quale, sia per l'installazione dell'impianto sia per la relativa manutenzione, non e' richiesto alcun particolare requisito (fatto salvo, ovviamente il rispetto della legge n. 46 del 1990); mentre, secondo la scelta del Ministero, per la sola manutenzione sono necessariamente richiesti gli ulteriori requisiti sopra indicati indipendentemente dalla portata termica dell'impianto e dal valore dell'appalto; parimenti contraddittorio e discriminante appare la previsione in base alla quale, qualora il proprietario di un impianto privato decida di assumere in prima persona la responsabilita' di conduzione e manutenzione dello stesso, non gli viene richiesta alcuna competenza di carattere tecnico-professionale, mentre qualora decida di affidarsi ad una impresa, per quest'ultima si richiedono condizioni tecniche, organizzative e finanziarie particolari ed ulteriori rispetto ai requisiti tecnico-professionali previsti dalla gia' vigente legge n. 46 del 1990, recante la disciplina del settore della installazione di impianti; l'impostazione seguita dalla Pubblica Amministrazione competente appare contestabile sia nel merito sia sotto il profilo della opportunita', in quanto comporta l'introduzione di un complesso di oneri e di adempimenti che, oltre a non essere giustificati dalla necessita' di garantire particolari condizioni di sicurezza ed efficienza nella manutenzione degli impianti termici, rischiano di creare, nella pratica, condizioni privilegiate di accesso ai contratti di manutenzione a vantaggio di realta' imprenditoriali di medio-grande dimensione le quali, essendo in grado di affrontare i rilevanti costi attinenti alla certificazione di qualita' ed all'iscrizione all'Albo Costruttori, si troverebbero ad operare in un regime di monopolio di fatto; a riprova di quanto affermato basti considerare che le Pubbliche Amministrazioni a livello locale stanno progressivamente provvedendo per la prossima stagione di riscaldamento a stipulare gli attuali contratti di manutenzione degli impianti termici con pochi soggetti imprenditoriali di medio-grande dimensione - che attualmente sono gia' in grado di rispondere ai requisiti tecnico-organizzativi imposti dalle norme citate - a pregiudizio di una realta' imprenditoriale di piccola dimensione, pressocche' esclusivamente di natura artigiana, diffusa in modo capillare sul territorio, la quale, anche se rigorosamente qualificata ai sensi della legge n. 46 del 1990, sulla sicurezza degli impianti tecnici, sta per essere emarginata dal mercato; anzi, vale osservare che le stesse condizioni tecniche ed organizzative imposte dalle norme richiamate provocherebbero paradossalmente rischiose conseguenze negative rispetto alle esigenze di tutela ambientale e della sicurezza degli impianti che le medesime norme vorrebbero perseguire; infatti, le grandi imprese che sono, di fatto, favorite nella aggiudicazione dei contratti di manutenzione, anche se in possesso di iscrizioni varie ad Albi ed elenchi speciali o pur rispettando la certificazione di cui alle norme UNI EN 29000, non saranno in grado di assumere direttamente l'immensa mole di lavoro che la manutenzione degli impianti termici richiede e che solamente le imprese artigiane, essendo ramificate e diffuse ai vari livelli del territorio, sono in grado di assicurare e garantire con rapidita', efficienza ed economicita'; detta situazione comportera' inevitabilmente, da parte delle imprese di medio-grande dimensione, il massiccio ricorso al meccanismo del subappalto con pesanti conseguenze economiche a carico delle piccole imprese e delle imprese artigiane di manutenzione, le quali sarebbero costrette ad accettare, di fatto, condizioni di subordinazione economica, tutt'altro che remunerative, nei confronti dei grandi operatori, con il rischio concreto di favorire il proliferare incontrollato di soggetti operanti in subappalto senza adeguata preparazione tecnico-professionale ed in concorrenza sleale con le imprese regolarmente qualificate ai sensi della legge n. 46 del 1990; in base alla normativa previgente il settore della manutenzione degli impianti termici negli edifici di proprieta' pubblica e privata era pressocche' interamente coperto da imprese di piccola dimensione, in prevalenza artigiane, molte addirittura a carattere individuale e familiare, che contano complessivamente oltre 20.000 unita', con circa 70.000 addetti; tale consistente realta' puo' essere messa immediatamente in relazione con l'esiguo numero di imprese operanti in Italia iscritte all'Albo Nazionale Costruttori, nella cat. 5A1 (di cui al decreto ministeriale n. 770 del 1982, ai sensi della legge n. 57 del 1962 e successive modificazioni) che sono soltanto 2.500, 50 delle quali sono imprese di enormi dimensioni operanti nel settore della "gestione calore"; per quanto attiene al numero stimato degli impianti interessati dalle norme in esame, questo si aggira sui 19-20 milioni di unita' di cui ben un terzo ricade o nell'edilizia pubblica o nell'ambito degli impianti negli edifici privati con potenzialita' superiori ai 350 KW; dall'esame comparato dei dati sopra indicati discende, quale inevitabile conseguenza, la oggettiva impossibilita' di soddisfare la richiesta di intervento, in termini rapidi ed efficienti su tutto il territorio nazionale, da parte delle sole imprese in possesso dei requisiti imposti dall'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993; il Governo, nella prima meta' del 1994, si era gia' reso conto della drammaticita' della situazione provocata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, e, tenendo conto delle vive richieste rappresentate dalle Organizzazioni Nazionali della Categoria, al fine di non provocare il fermo pressoche' totale degli impianti pubblici di riscaldamento, aveva provveduto a prorogare al primo giugno 1995 l'entrata in vigore dell'articolo 11, comma 3, pur giustificando detta proroga con l'esigenza di consentire all'UNI di ultimare la guida al sistema di certificazione di qualita' ai sensi delle norme UNI EN 29000; presso lo stesso Ministero dell'industria sono progressivamente maturate, da parte della competente Direzione Generale delle Fonti di Energia, alcune posizioni decisamente critiche rispetto all'impostazione attuale dell'articolo 11, comma 3, in base alle quali si e' formato il convincimento che sia quanto meno opportuno, nell'immediato, sospendere l'efficacia di tale disposizione, per poi procedere alla sua stessa modifica sostanziale -: quali opportune iniziative intendano tempestivamente assumere per: evitare che nella situazione attuale le imprese artigiane e le piccole imprese di manutenzione termica si trovino ad esser messe letteralmente ed improvvisamente fuori mercato dalla normativa vigente, e porre immediato riparo alla situazione penalizzante e paralizzante che si sta determinando a carico di tali imprese; provvedere in termini urgenti ed indifferibili alla sospensione dell'efficacia dell'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, con un atto avente gli effetti della decretazione d'urgenza; avviare le necessarie iniziative in sede ministeriale competente al fine di predisporre, a seguito della consultazione delle Organizzazioni maggiormente rappresentative della Categoria, apposite norme di modifica dell'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, le quali, tenendo conto delle legittime aspettative della Categoria stessa, risultino, comunque, orientate al raggiungimento piu' razionale ed efficiente delle finalita' e degli obiettivi posti dalla legge n. 10 del 1991, sul contenimento energetico, nell'ambito di impianti termici di rilevante portata termica situati negli edifici pubblici e privati. (2-00621)





 
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