Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12859 presentata da RIVELLI NICOLA (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19950803
Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: risulta all'interrogante che molti sindaci in carica di capoluoghi si siano prodigati per sostenere alcuni candidati alle ultime elezioni per la presidenza della regione -: se il Governo ritenga che alla luce della normativa vigente il sindaco di un capoluogo ricadente nello stesso ambito regionale, possa prodigarsi, senza incorrere in alcun reato, partecipando alla campagna elettorale per far eleggere il presidente della regione. (4-12859)
In relazione all'interrogazione in oggetto, si evidenzia che il complesso degli atti normativi che disciplinano il funzionamento degli organi elettivi delle comunita' locali non configura ipotesi di reato integrate dal solo fatto della partecipazione di un amministratore comunale ad una campagna elettorale per le elezioni amministrative. Al contrario, il combinato disposto degli artt. 21 e 49 della Costituzione guarda con sfavore all'eventuale limitazione della liberta' di qualunque cittadino (sia esso, o meno, un amministratore locale) di esprimere liberamente il proprio pensiero politico e di concorrere all'attivita' dei partiti politici. Piu' in particolare, gli artt. 36 e seguenti della legge 8 giugno 1990 n. 142, non pongono specifici limiti all'attivita' politica dell'amministratore. Ne' vi e' d'ostacolo il tenore dell'impegno che il Sindaco assume con il giuramento prescritto dagli artt. 36 comma 60 della legge n. 142 del 1990, e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3/57. Naturalmente la partecipazione alla campagna elettorale puo' assumere un connotato di illiceita' in concreto qualora, ad esempio, il pubblico amministratore si avvalga di mezzi e di personale comunale per fini di parte o violi, con una condotta analoga, le regole sulla responsabilita' contabile a lui applicabili in forza del combinato disposto degli artt. 58 della legge n. 142 del 1990, e 18 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 3/57, o, infine, ponga in essere quegli atti vietati dagli artt. 95 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361. Il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia: Marra.