Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00675 presentata da SOLAROLI BRUNO (PROG.FEDER.) in data 19950901
Al Ministro del lavoro e previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: con circolare interpretativa n. 232 del 23 agosto e con il messaggio 21.258 del 26 agosto l'INPS ha deciso che i lavoratori dipendenti che hanno raggiunto i 35 anni di anzianita' contributiva, ma che hanno versato una parte, anche minima, di contributi come lavoratori autonomi, devono andare in pensione dal 1^ gennaio 1996 (con la scadenza fissata per gli autonomi) anziche' dal 1^ settembre 1995 come gli altri lavoratori dipendenti; la legge di riforma non prevede una disposizione specifica per il cumulo di contribuzioni diverse ma si limita a fissare scadenze di pensionamento differenziate a seconda che si tratti di pensionamenti di lavoratori autonomi o dipendenti, includendo implicitamente i cumuli nei diversi regimi; la legge di riforma fa riferimento all'anzianita' contributiva e non ai fondi di gestione come invece interpreta l'INPS; per i lavoratori dipendenti che nelle stesse condizioni sono andati in pensione nei mesi di gennaio, marzo e giugno del 1995, l'interpretazione (adottata anche dall'INPS) e' stata sempre riferita all'anzianita' contributiva e non ai fondi di gestione; se passasse questa interpretazione si vanificherebbero per i lavoratori dipendenti con cumulo di contribuzioni, le possibilita' di pensionamento prima dei 40 anni di contributi nella fase transitoria di attuazione della pensione, con un grave ed inaccettabile stravolgimento dell'accordo con i sindacati e della legge varata dal Parlamento -: se non intenda intervenire per un chiarimento positivo che ripristini la sostanza dell'intesa con i sindacati e della volonta' del legislatore; se non ritiene che le disposizioni interpretative della legge debbano essere di esclusiva competenza del Ministro del lavoro e previdenza sociale, sentito il Parlamento per eventuali quesiti rilevanti, e che pertanto gli enti di gestione della previdenza nella loro attivita' si debbano sempre rimettere al Ministero, altrimenti si corre il rischio, normale in Italia, che a decidere non e' chi legifera ma chi attua le leggi producendo guasti, ingiustizie ed iniquita'. (3-00675)