Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00677 presentata da MOLINARO PAOLO SANDRO (FORZA ITALIA) in data 19950901
Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che: la legge 9 gennaio 1991, n. 10 e il suo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, hanno introdotto, nel nostro ordinamento, alcune importanti novita' in ordine ai criteri da osservare per il contenimento dei consumi energetici nelle fasi di progettazione, installazione, manutenzione ed esercizio degli impianti termici di riscaldamento; in particolare, ai fini del rispetto delle condizioni ottimali di esercizio stabilite dalla legge e dal regolamento, viene individuata una figura di "terzo responsabile" per gli adempimenti connessi all'esercizio, alla conduzione ed alla manutenzione degli impianti termici, che interviene quando il proprietario dell'impianto stesso non voglia assumerne direttamente la conduzione; ai fini della individuazione della figura di "terzo responsabile" per tutti gli impianti situati in edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico e per gli altri impianti con potenza nominale superiore a 350 KW, l'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, richiede requisiti particolari quali l'iscrizione della impresa all'Albo nazionale dei costruttori o il possesso della certificazione di qualita' ai sensi delle norme UNI EN 29000; l'attuale formulazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, adottata in base all'impostazione sostenuta dal Ministero dell'industria, non appare in linea con l'armonizzazione comunitaria delle norme in materia di affidamento dei pubblici servizi (92/50/CEE); l'impostazione seguita dalla pubblica amministrazione competente appare contestabile sia nel merito sia sotto il profilo della opportunita', in quanto comporta l'introduzione di un complesso di oneri e di adempimenti che, oltre a non essere giustificati dalla necessita' di garantire particolari condizioni di sicurezza ed efficienza nella manutenzione degli impianti termici, rischiano di creare, nella pratica, condizioni privilegiate di accesso ai contratti di manutenzione a vantaggio di realta' imprenditoriali di medio-grande dimensione le quali, essendo in grado di affrontare i rilevanti costi attinenti alla certificazione di qualita' ed all'iscrizione all'Albo costruttori, si troverebbero ad operare in un regime di monopolio di fatto; a riprova di quanto affermato basti considerare che le pubbliche amministrazioni al livello locale stanno progressivamente provvedendo per la prossima stagione di riscaldamento a stipulare gli attuali contratti di manutenzione degli impianti termici con pochi soggetti imprenditoriali di medio-grande dimensione - che attualmente sono gia' in grado di rispondere ai requisiti tecnico-organizzativi imposti dalle norme citate - a pregiudizio di una realta' imprenditoriale di piccola dimensione, pressoche' esclusivamente di natura artigiana, diffusa in modo capillare sul territorio, la quale, anche se rigorosamente qualificata ai sensi della legge n. 46 del 1990 sulla sicurezza degli impianti tecnici, sta per essere emarginata dal mercato; anzi, vale osservare che le stesse condizioni tecniche ed organizzative imposte dalle norme richiamate provocherebbero paradossalmente rischiose conseguenze negative rispetto alle esigenze di tutela ambientale e della sicurezza degli impianti che le medesime norme vorrebbero perseguire; infatti, le grandi imprese che sono, di fatto, favorite nella aggiudicazione dei contratti di manutenzione, anche se in possesso di iscrizioni varie ad albi ed elenchi speciali o pur rispettando la certificazione di cui alle norme UNI EN 29000, non saranno in grado di assumere direttamente l'immensa mole di lavoro che la manutenzione degli impianti termici richiede e che solamente le imprese artigiane, essendo ramificate e diffuse ai vari livelli del territorio, sono in grado di assicurare e garantire con rapidita', efficienza ed economicita'; detta situazione comportera' inevitabilmente, da parte delle imprese di medio-grande dimensione, il massiccio ricorso al meccanismo del subappalto con pesanti conseguenze economiche a carico delle piccole imprese e delle imprese artigiane di manutenzione, le quali sarebbero costrette ad accettare, di fatto condizioni di subordinazione economica, tutt'altro che remunerative, nei confronti dei grandi operatori, con il rischio concreto di favorire il proliferare incontrollato di soggetti operanti in subappalto senza adeguata preparazione tecnico-professionale ed in concorrenza sleale con le imprese regolarmente qualificate ai sensi della legge n. 46 del 1990; in base alla normativa previgente il settore della manutenzione degli impianti termici negli edifici di proprieta' pubblica e privata era pressocche' interamente coperto da imprese di piccola dimensione, in prevalenza artigiane, molte addirittura a carattere individuale e familiare, che contano complessivamente oltre 20.000 unita', con circa 70.000 addetti; tale consistente realta' puo' essere messa immediatamente in relazione con l'esiguo numero di imprese operanti in Italia iscritte all'Albo nazionale costruttori, nella categoria 5A1 (di cui al decreto ministeriale) n. 770 del 1982, ai sensi della legge n. 57 del 1962 e successive modificazioni) che sono soltanto 2.500, 50 delle quali sono imprese di enormi dimensioni operanti nel settore della "gestione calore"; per quanto attiene al numero stimato degli impianti interessati dalle norme in esame, questo si aggira sui 18-20 milioni di unita' di cui ben un terzo ricade o nell'edilizia pubblica o nell'ambito degli impianti negli edifici privati con potenzialita' superiori ai 350 KW; dall'esame comparato dei dati sopra indicati discende, quale inevitabile conseguenza, la oggettiva impossibilita' di soddisfare la richiesta di intervento, in termini rapidi ed efficienti su tutto il territorio nazionale, da parte delle sole imprese in possesso dei requisiti imposti dall'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993; il Governo, nella prima meta' del 1994, si era gia' reso conto della drammaticita' della situazione provocata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, e, tenendo conto delle vive richieste rappresentate dalle organizzazioni nazionali della categoria, al fine di non provocare il fermo pressoche' totale degli impianti pubblici di riscaldamento, aveva provveduto a prorogare al 1^ giugno 1995 l'entrata in vigore dell'articolo 11, comma 3, pur giustificando detta proroga con l'esigenza di consentire all'UNI di ultimare la guida al sistema di certificazione di qualita' ai sensi delle norme UNI EN 29000; presso lo stesso Ministero dell'industria sono progressivamente maturate, da parte della competente Direzione generale delle fonti di energia, alcune posizioni decisamente critiche rispetto all'impostazione attuale dell'articolo 11, comma 3, in base alle quali si e' formato il convincimento che risulti ormai necessario ed urgente, nell'immediato, sospendere l'efficacia di tale disposizione, per poi procedere alla sua stessa modifica sostanziale, al fine di evitare che le piccole imprese e le imprese artigiane di manutenzione termica si trovino improvvisamente fuori mercato -: se corrisponda al vero il fatto che era allo studio del Governo una specifica proposta atta a risolvere il problema sollevato dagli interroganti; quali siano le ragioni per cui il Governo non ha preso in considerazione una soluzione tempestiva della questione evidenziata; quali opportune iniziative intendano tempestivamente assumere al fine di predisporre, in sede ministeriale competente, a seguito della consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria, apposite norme di modifica dell'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, le quali, tenendo conto delle legittime aspettative della categoria stessa, risultino, comunque, orientate al raggiungimento piu' razionale ed efficiente delle finalita' e degli obiettivi posti dalla legge n. 10 del 1991, sul contenimento energetico, nell'ambito di impianti termici di rilevante portata termica situati negli edifici pubblici e privati. (3-00677)