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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

MOZIONE 1/00163 presentata da MORONI ROSANNA (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19950901

La Camera, premesso che: la legge 24 settembre 1992, n. 390, e la relativa direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 aprile 1994, garantiscono ingresso, accoglienza e soggiorno "per motivi umanitari" ai profughi, sfollati, obiettori di coscienza e disertori da tutte le repubbliche della ex Jugoslavia, ad accezione delle persone originarie dalla Slovenia, dalle contee istriana e litoranea della Croazia ed ultimamente dalla Macedonia (ma inclusi anche questi territori qualora si tratti di disertori, renitenti alla leva, obiettori di coscienza e minori non accompagnati ed in stato di abbandono); due circolari del Ministero dell'interno, emesse nel corso del 1992 a firma dell'allora Capo della polizia Parisi, escudevano l'emissione di permessi di soggiorno per motivi umanitari nei confronti di quanti si trovassero in Italia precedentemente al giugno 1991, data convenzionale di inizio delle ostilita', od avessero ricevuto un decreto di espulsione dall'Italia; i censimenti, effettuati in diverse citta' italiane da parte del Cir (Consiglio italiano dei rifugiati) su mandato degli enti locali, hanno evidenziato la gravita' di tali esclusioni, che conducono a distinguere due categorie di profughi, aventi e non aventi diritto al soggiorno in Italia, persino all'interno della stessa famiglia; l'assunzione rigida della data limite del giugno 1991 conduce infatti ad escludere i cosiddetti "profughi sur place", ossia coloro che, sorpresi in Italia dallo scoppio delle ostilita', si sono trovati e si trovano nell'impossibilita' di rientrare in patria, mentre il requisito della non previa espulsione dall'Italia chiude il circolo vizioso per cui numerosi profughi prima dell'applicazione della legge (resa operativa nella maggior parte delle citta' fra il 1993 ed il 1994) non potevano che risultare clandestini ed essere colpiti dalla conseguente ingiunzione a lasciare l'Italia, che ora impedisce loro di rientrare nei termini della stessa legge ed e' comunque chiaramente ineseguibile; questa situazione crea gravi problemi a quegli enti locali che vorrebbero provvedere alle necessita' dei profughi, ma si trovano di fronte ad una loro parte forzosamente irregolare dal punto di vista del soggiorno; d'altro canto una parte dei profughi e degli sfollati si e' inserita o potrebbe inserirsi stabilmente in Italia, trovandosi da anni ed avendovi visto nascere figli o trovato offerte di lavoro stabile, e questo inserimento positivo trova ostacoli nella precarieta' di un "soggiorno per motivi umanitari" valido e rinnovabile solo di anno in anno e revocabile qualora si modifichi la situazione in patria; tale problema non e' caratteristico solo dell'Italia, ma anzi e' cosi' diffuso che un recente incontro europeo tenutosi a Parigi ha visto le delegazioni dei diversi paesi interrogarsi appunto sulla necessita' di prevedere, accanto ai rientri in patria laddove possibile, forme di stabilizzazione dei profughi a fronte del prolungarsi della guerra nell'ex Jugoslavia; e' aperto infine un grave problema di finanziamento dell'assistenza ai profughi prevista dalla legge e dalla direttiva citate, poiche' da un lato la direttiva sembra limitare l'assistenza diretta ai soli profughi avviati a strutture di accoglienza (circa duemila sugli oltre 50mila finora riconosciuti), dall'altro vi e' difficolta' a reperire i fondi per gli interventi straordinari previsti dalla legge 390/92, e quindi a dare certezze a quegli enti locali che hanno avviato o vorrebbero avviare convenzioni per l'accoglienza e l'inserimento dei profughi e degli sfollati; a correggere le disposizioni contenute nelle due circolari citate, nel senso di consentire, su segnalazione degli enti locali, l'attribuzione del permesso di soggiorno "per motivi umanitari" anche a quei profughi che, pur risultando presenti in Italia prima del giugno 1991 od avendo ricevuto ingiunzioni a lasciare il territorio nazionale per violazione delle norme sul soggiorno od altre ragioni non penalmente rilevanti, siano tuttavia in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 390 del 1992; ad individuare con apposito decreto i canali di finanziamento straordinario degli interventi da parte delle prefetture e delle convenzioni con gli enti locali a favore dei profughi e degli sfollati, ivi compreso un loro censimento a livello nazionale da effettuarsi in collaborazione con gli stessi enti locali e con gli organismi del volontariato; ad estendere ai profughi non ospitati nelle apposite strutture di accoglienza, ma dei quali gli enti locali accertino lo stato di necessita', la previsione di assistenza diretta di cui all'articolo 4 della direttiva citata; a disporre affinche' da un lato sia incentivata l'elaborazione ed attuazione, da parte degli enti locali e degli organismi del volontariato, di progetti di "rientro e reinserimento guidato" di profughi laddove la situazione lo consenta, associando al rimpatrio la ricostruzione delle sue condizioni materiali e sociali e di possibilita' di convivenza multietnica, anche attraverso il ricorso ai fondi per la "cooperazione decentrata"; dall'altro, il permesso di soggiorno per motivi umanitari sia convertibile, a richiesta, in permesso di soggiorno ad altro titolo, a fronte di situazioni di evidente e stabile inserimento sociale, familiare e lavorativo in Italia. (1-00163)