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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

MOZIONE 1/00164 presentata da MORONI ROSANNA (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19950901

La Camera, premesso che: gia' in sede di dibattito sulla conversione in legge del decreto, recentemente decaduto e reiterato dal Governo, sull'uso delle Forze armate a protezione delle coste pugliesi, e' stata ampiamente verificata la necessita' di intervenire sulla drammatica situazione dell'afflusso in Italia di profughi curdi provenienti dalla Turchia; tale afflusso e' originato dalle condizioni di disperazione in cui versano milioni di persone a causa della distruzione delle loro citta' e villaggi, ed e' canalizzato da organizzazioni criminali sulle quali sono aperte in Italia inchieste giudiziarie; mentre e' doveroso perseguire gli speculatori e gli organizzatori del traffico ed intervenire, a livello di politica estera, sulle cause dell'esodo, appare altrettanto doveroso provvedere alle necessita' di coloro che approdano in Italia e sono evidentemente profughi nei confronti dei quali vige, ai sensi della convenzione di Ginevra del 1951 e della stessa legge n. 39 del 1990, il divieto di refoulement (rimpatrio forzoso laddove potrebbero subire persecuzioni); l'assenza di strumenti per attribuire loro uno status giuridico - salvo che presentino domanda di asilo in Italia, cosa che in genere viene evitata per timore di ritorsioni sui familiari rimasti in patria - costringe pero' gli uffici di polizia ad emettere a loro carico decreti di espulsione che si sanno ineseguibili; questa situazione crea gravi problemi ai profughi (che, in gran parte donne e bambini, non possono godere di alcuna assistenza per il tempo in cui si fermano in Italia) ed agli stessi rapporti internazionali dell'Italia, che si vede respingere dalle frontiere settentrionali un numero crescente di profughi curdi ai quali, in presenza dell'espulsione decretata in Italia, le autorita' dei paesi confinanti non consentono l'accesso; il risultato ultimo di questa situazione non e' una riduzione dell'afflusso di profughi curdi - come dimostrano peraltro le cifre degli sbarchi -, ma un aumento della quota di clandestinita'; impegna il Governo a disporre, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 1993 recante "Definizione dei flussi programmati dei cittadini stranieri extra comunitari per l'anno 1994", tuttora in vigore o del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ancora in attesa di essere emanato per l'anno 1995, l'emissione, a favore dei profughi di etni'a curda che ne facciano richiesta, di un permesso temporaneo di soggiorno per motivi umanitari, analogo a quello previsto per i profughi provenienti dalla Somalia e dall'ex Jugoslavia. (1-00164)