Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13061 presentata da VALDUCCI MARIO (FORZA ITALIA) in data 19950906
Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del bilancio e della programmazione economica e incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea. - Per sapere - premesso che: la legge comunitaria del 1993, all'articolo 44, comma 4, prevede, per quanto riguarda le modalita' di destinazione al consumo del pane parzialmente cotto, che questo deve essere commercializzato in imballaggi singolarmente preconfezionati recanti in etichetta le indicazioni previste dalle disposizioni legislative; il Ministro dell'industria, per contro, ha emanato la circolare 30 maggio 1995, dove, interpretando la norma sopra citata, intende per preconfezionamento l'uso di sacchetti preparati con materiale che consentono al pane di respirare e chiarendo che il prodotto puo' essere inserito nel sacchetto anche al momento della vendita; si evince chiaramente, dal raffronto delle due norme, il contrasto della disposizione prevista dalla legge comunitaria (articolo 44, comma 4) con la circolare del Ministero dell'industria, che parla di prodotto "preincartato" e non "preconfezionato" come la legge comunitaria; l'inesatta interpretazione data dal Ministero dell'industria comportera' inevitabili e facili frodi ai danni dei consumatori che verranno cosi' fortemente penalizzati -: quali misure intenda adottare il Governo per garantire la logica interpretazione della norma e tutelare pertanto i consumatori da facili abusi. (4-13061)
Il contenuto della nota interpretativa dell'articolo 44 della legge n. 146/94, emanata dal Ministero dell'industria in data 30 maggio 1995, e' stato concordato in sede di riunione presso la Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le Politiche Comunitarie, con i rappresentanti della Commissione CE al fine di ottenere l'archiviazione della procedura di infrazione portata avanti dalla Commissione CE a piu' riprese in relazione a disposizioni legislative italiane suscettibili di creare ostacoli alla libera commercializzazione di pane all'interno della Comunita', e come tali, contrarie alle disposizioni del Trattato CE. In particolare, l'interpretazione data dal Ministero dell'industria alla Commissione CE all'articolo 44, comma 4, della legge comunitaria 1993 n. 146/94 chiarisce che "per previo confezionamento deve intendersi l'uso di sacchetti preparati con materiale che consentono al pane di respirare. I predetti sacchetti dovranno riportare le seguenti diciture: ingredienti, ditta produttrice e/o confezionatrice, sede dello stabilimento di produzione e provenienza da pane precotto e surgelato, data di scadenza. Il prodotto puo' essere inserito nel sacchetto anche al momento della vendita". Detta interpretazione e' stata ritenuta dalla Commissione CE indispensabile ed essenziale sia al fine di non aumentare i costi degli operatori di cui all'articolo 17 del decreto-legge 109/92 sia per la dovuta certezza giuridica e per l'archiviazione della predetta procedura d'infrazione dichiarata in data 29/3/95. Per quanto concerne la definizione di prodotto preincartato e preconfezionato si evidenzia che il Ministro dell'industria pro tempore Guarino con la circolare n. 140/93 del 27 aprile 1993 aveva affrontato la questione in relazione alla corretta applicazione del D.L.vo n. 109/92 precisando che il prodotto preincartato e' anche il prodotto che risponde alla definizione di prodotto preconfezionato purche' le relative operazioni di preconfezionamento e vendita al consumatore avvengano nello stesso punto di vendita e che ad esso si applichino le regole previste all'articolo 16 del D.L.vo 109/92 riguardante la vendita dei prodotti sfusi. Si ritiene che non ponendosi problemi di ordine sanitario, l'interesse alla tutela del consumatore sia, nella fattispecie, adeguatamente garantito dalle direttive impartite con le circolari in questione. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Clo'.