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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13724 presentata da MASSIDDA PIERGIORGIO (FORZA ITALIA) in data 19950920

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e della sanita'. - Per sapere - premesso che: il decreto-legge 3 agosto 1995, n. 320, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al servizio sanitario nazionale all'articolo 5 - guardia medica, servizi di emergenza e territoriali - stabilisce che, in attesa del completamento sul territorio del servizio di emergenza, si utilizzino i sanitari di guardia medica convenzionati con il servizio sanitario nazionale e i sostituti, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, fino alla attribuzione delle titolarita' delle zone carenti al 31 dicembre 1994, a cui le regioni devono provvedere entro sessanta giorni dalla medesima data; le regioni potranno altresi' utilizzare, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, altri sostituti resi necessari dalle carenze in particolari ambiti territoriali; l'accordo collettivo nazionale stabilisce che ciascuna regione programma l'istituzione sul territorio del servizio di guardia medica ed il personale e' "tratto dalle graduatorie uniche per titoli, predisposte annualmente a livello regionale" e articolate in base alle preferenze espresse dai medici, garantendo, altresi', la conservazione dell'incarico; in caso di sostituzione il mandato deve essere conferito seguendo l'ordine della graduatoria regionale; la regione Lazio, con circolare dell'assessorato alla sanita' del 31 agosto 1995 prot. n. 17412, stabilisce che "i medici assunti dalle Aziende USL con regolari incarichi a termine in qualita' di sostituti di guardia medica, che si trovano in servizio alla data del 3 agosto 1995, dovranno essere temporaneamente utilizzati oltre la scadenza del termine indicato nei provvedimenti di conferimento degli incarichi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 320" -: se non si ritenga la circolare emanata dalla regione Lazio in contrasto con il decreto-legge n. 320 del 1995 e con l'accordo collettivo nazionale che sancisce la priorita' dei professionisti abilitati a tale servizio all'uopo previsto, secondo graduatorie regionali; se non sia urgente promuovere la revoca del suddetto atto e ristabilire la legalita'. (4-13724)

 
Cronologia
sabato 9 settembre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Due aerei Tornado italiani partecipano per la prima volta ai raid Nato in Bosnia-Erzegovina.

martedì 26 settembre
  • Politica, cultura e società
    Si apre a Palermo il processo a carico del senatore Giulio Andreotti.