Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00433 presentata da GERBAUDO GIOVENALE (PART.POP.ITAL.) in data 19950921
La XIII Commissione Agricoltura, Premesso che: la legge n. 752 dell'8 novembre 1986, ammette a finanziamento, azioni di competenza del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste (ora: Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali) e, tra queste, quelle finalizzate al "Sostegno e sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza nazionale"; la legge n. 201 del 10 luglio 1991 - recante, Differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986 n. 752 (legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura) - ha rifinanziato per il biennio 1991-1992 il complesso delle attivita' (regionali e nazionali) in agricoltura, autorizzando la spesa, di lire 2.675 miliardi per il 1991 e di lire 3.085 miliardi per il 1992; con deliberazione 2 agosto 1991 il CIPE approvava il piano di riparto 1991 dei fondi tra le Regioni e il Ministero, assegnando al "sostegno e sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza nazionale" 295 miliardi; con circolare n. 262 del 5 agosto 1991 venivano definitivi criteri e per l'accesso ai suddetti contributi per investimenti e modalita' per la presentazione delle domande e relativi progetti; le cooperative interessate hanno inoltrato domande e progetti di investimento nel novembre 1991, deliberando contestualmente il versamento di capitale sociale pari ad almeno il 20 per cento del fabbisogno complessivo del progetto di investimento; con successiva deliberazione del 31 gennaio 1992 il CIPE ha assegnato per la stessa finalita' 300 miliardi (spendibili soltanto in parte nel corso dell'esercizio, per esplicita norma della Legge Finanziaria) e che quindi, la disponibilita' finanziaria per il biennio 1991-1992 della legge 201/91, era di 595 miliardi; in realta', i progetti di investimenti presentati hanno potuto utilizzare soltanto circa 440 miliardi; in quanto una consistente quota dello stanziamento biennale ex legge 201 e' stato utilizzato a copertura di "affidamenti" ministeriali rilasciati dal Ministero in esubero rispetto alle disponibilita' recate dalla precedente legge n. 752 del 1986; soltanto nel giugno 1992, dopo la procedura di selezione ai sensi della circolare ministeriale 262, le imprese cooperative hanno ricevuto "lettere di affidamento" con l'indicazione precisa del contributo statale, pari al 40 per cento del fabbisogno finanziario del progetto di investimento; un successivo provvedimento amministrativo (Circolare 21) del 15 ottobre, assegnava alle rispettive cooperative, soggetti del contributo, precise scadenze (20 novembre 1992 e 31 gennaio 1993) per i seguenti adempimenti vincolanti: a) presentazione di garanzie fideiussorie onerose a garanzia del contributo statale; b) versamenti di capitale sociale da parte degli agricoltori soci; c) contratti di mutuo con istituti bancari, per il restante 40 per cento del fabbisogno totale del progetto; soltanto nel dicembre 1992, vengono emessi decreti di impegno per una parte minoritaria delle domande, considerate ammissibili; con la legge finanziaria 1993 e le successive deliberazioni del CIPE del 26 marzo 1993 e del 13 luglio 1993 lo stanziamento finalizzato al sostegno e sviluppo per la cooperazione di rilevanza nazionale si riduce rispetto alle assegnazioni precedenti; il programma di sostegno degli investimenti da biennale, pertanto, diventa triennale, restando disponibili al 1993 soltanto 278 miliardi; il decreto legge n. 155 dell'11 maggio 1993, relativo alle "Misure urgenti per la finanza pubblica", sopraggiungendo alla fine di questo percorso, riduce ulteriormente le disponibilita' e blocca ulteriori impegni nel corso dell'esercizio finanziario e quindi rinvia al 1994 la realizzazione del programma di investimento dei progetti presentati nel novembre 1991; si e' venuto a creare pertanto una situazione di grave scompenso finanziario, in quanto le cooperative avevano compiuto atti giuridicamente rilevanti e finanziariamente onerosi, quali: garanzie fideiussorie in atto; capitali sociali versati; contratti di mutuo stipulati; parte, anche consistente, dell'investimento realizzato (perch! autorizzati dalla circolare 21 del 15 ottobre 1992!) senza il contributo; successivamente, nel dicembre 1993, a seguito di deroga parziale al blocco degli impegni di spesa, autorizzata dal Presidente del Consiglio dei ministri, vengono emessi decreti di impegno per una seconda parte delle domande presentate nel novembre 1991; con la deliberazione del 30 novembre 1993 il CIPE ha reintegrato in parte le disponibilita' finanziarie necessarie per il completamento del programma 1991-92; Constatato che: a tutt'oggi - settembre 1995 - restano ancora da emettere altri decreti di impegno per definire la procedura di domande e progetti di cooperative, ritenuti dal Ministero stesso ammissibili e finanziabili; tali cooperative hanno versato l'aumento del capitale sociale dei soci, contratto fideiussioni onerose a garanzia dello Stato e mutui con banche a copertura dell'intero fabbisogno progettuale, e che questo e' gia' avvenuto dal 1993; gli stanziamenti previsti dal bilancio dello Stato per tali finalita', se non impegnati entro il 31 dicembre 1995, verranno a costituire economie di bilancio e, percio', non ulteriormente disponibili per i beneficiari ritenuti dall'Amministrazione stessa ammissibili al contributo; nel corrente esercizio finanziario e' stata autorizzata dal Presidente del Consiglio dei ministri la deroga al blocco degli impegni di spesa, per il Capitolo relativo al bilancio del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, inerente il sostegno e lo sviluppo della cooperazione di rilevanza nazionale (7253); sullo stesso capitolo risultano disponibilita' residue che a seguito della predetta delega, possono essere impegnate; che il fenomeno dei residui passivi del bilancio dello Stato costituisce un grave pregiudizio per l'andamento dell'economia reale e che a tale proposito, l'ultima relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato segnala una situazione particolarmente infelice per il Ministero delle risorse agricole, dove i residui totali ammontano a 4.260 miliardi di lire e quelli relativi al 1994, sono 900 miliardi, di cui 856 in conto capitale (pari al 95,1 per cento). Rapportando, i pagamenti alla massa spendibile, la Corte ha rilevato un livello di efficienza pari al 26,3 per cento per le spese in conto capitale; impegna il Governo a completare rapidamente tutti gli adempimenti ancora necessari e ad emettere i relativi decreti di impegno, onde consentire la conclusione delle procedure amministrative relative alle domande di contributi per investimenti a sostegno e sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza nazionale, ritenute ammissibili ai sensi della normativa vigente, impegnando l'intera disponibilita' iscritta nel bilancio del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. (7-00433)