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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14023 presentata da SANDRONE RICCARDO (FED.LIB.DEM) in data 19950927

Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: l'effettivo allontanamento dal territorio nazionale di cittadini stranieri, che vengano espulsi ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1990, n. 39, ("legge Martelli"), risulta estremamente difficoltoso e soltanto il 15 per cento circa degli stranieri espulsi lascia il Paese; l'ex Ministro Claudio Martelli, dal quale la legge summenzionata ha preso il nome, ha scritto in un articolo comparso sul Corriere della Sera del 21 settembre u.s. che la "deprecata procedura vigente ... prevede addirittura che senza nemmeno il nulla-osta dell'Autorita' Giudiziaria il Ministro dell'interno, con decreto motivato, puo' disporre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato. Dunque, il Ministro degli interni, su segnalazione di prefetti e questori, ha il potere di espellere con effetto immediato lo straniero pericoloso per l'ordine pubblico accompagnandolo alle frontiere. Il nulla-osta dell'Autorita' Giudiziaria e' viceversa necessario quando lo straniero - raggiunto da un provvedimento di espulsione - sia in attesa di processo o semplicemente della decisione del TAR su un eventuale ricorso, decisione che deve intervenire tassativamente entro 15 giorni. N! si vede come altrimenti la norma potrebbe essere formulata, a meno che il nostro Stato rinunci a processare chi compie reati sul nostro territorio. Disinvolti dilettanti della politica e questori che ignorano le leggi che dovrebbero applicare lamentano a questo punto che i 15 giorni di attesa disarmerebbero le forze dell'ordine e consentirebbero allo straniero raggiunto da un provvedimento di espulsione di darsi alla latitanza. Nulla di piu' falso. Al paragrafo 11 dello stesso articolo 7, proprio per prevenire questo rischio, la legge stabilisce che: il questore del luogo in cui lo straniero si trova, senza altre formalita', puo' chiedere al Tribunale l'applicazione nei confronti della persona da espellere della sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata localita'. Dunque i questori hanno il potere di sorvegliare e di costringere in un soggiorno (luogo) obbligato gli extracomunitari gia' raggiunti da un provvedimento di espulsione. Se la legge non trova applicazione per quel che riguarda l'eventualita' di espulsioni immediate e' dunque responsabilita' e colpa del Ministro degli interni -: quali siano le ragioni per le quali le procedure illustrate dall'Ministro Martelli e da lui considerate efficaci non siano seguite; quali provvedimenti intenda assumere per assicurare l'effettivo allontanamento dal territorio nazionale di tutti gli stranieri espulsi. (4-14023)

 
Cronologia
martedì 26 settembre
  • Politica, cultura e società
    Si apre a Palermo il processo a carico del senatore Giulio Andreotti.

giovedì 28 settembre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva la proposta di legge recante Norme contro la violenza sessuale (AC 2576--102-150-644-990-1076-1572-1938- 1982-2048-2119-2322-2571), che sarà approvata dal Senato il 14 febbraio 1996 (legge 15 febbraio 1996, n. 66).