Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
MOZIONE 1/00182 presentata da SORIERO GIUSEPPE (PROG.FEDER.) in data 19951004
La Camera, premesso che: il divario territoriale nelle condizioni del credito praticate nel nord e nel sud del paese e' molto marcato; nel quarto trimestre del 1994 il divario dei tassi attivi rispetto a quelli del Centro-Nord era del 3,1 per cento; a marzo 1995 del 2,9 per cento; il direttore generale della Banca d'Italia, Vincenzo Desario, intervenendo alla Fiera del Levante, ha affermato che "il divario dei tassi medi riflette la maggiore rischiosita' dei crediti erogati a imprese meridionali. La fluttuazione ciclica nell'ultimo periodo e' stata determinata dalla particolare intensita' della recessione sperimentata nel Mezzogiorno e dal ritardo con cui esso ne sta uscendo. La soluzione al problema del maggiore costo del denaro nel Sud non puo' derivare dall'introduzione di controlli di tipo amministrativo; richiede piuttosto un miglioramento generale delle relazioni tra banche e imprese"; rilevato che: al costo del denaro superiore, in media, di oltre tre punti, si aggiunge una minor remunerazione dei depositi di un punto e mezzo; recenti studi segnalano che, per le banche del Mezzogiorno, a parita' di rischio corrisponde un piu' elevato rendimento degli impieghi; osservato che l'elevato costo del denaro indirettamente determina un incremento delle sofferenze bancarie; contrasta infatti con l'esigenza di consentire agli imprenditori meridionali creditori di ripagare, in tempi brevi, il capitale ricevuto; considerato che: il regolamento attuativo del fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 244 del giugno 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 273 del 1995, per migliorare la struttura finanziaria delle piccole e medie imprese operanti nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale, non e' stato ancora emanato; l'ufficio responsabile della gestione separata terremoto, cui sono affidati importanti compiti dal regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito e modificato con legge 4 dicembre 1993, n. 493, concernente disposizioni per l'accelerazione degli investimenti nelle aree colpite da eventi sismici di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni, non e' stato ancora costituito; e' necessario adottare, in tempi brevi, d'intesa con la Banca d'Italia, misure per assicurare uniformita' del credito, affinch! le banche applichino, in tutte le proprie sedi principali e secondarie, filiali, agenzie e dipendenze, per ciascun tipo di operazione bancaria, principale o accessoria, tassi e condizioni uniformi; impegna il Governo: ad adottare, d'intesa con la Banca d'Italia, misure di politica industriale e del credito al fine di favorire la riduzione del divario dei tassi fra le diverse aree del Paese, anche attraverso un miglioramento generale delle relazioni tra banche e imprese; a garantire, d'intesa con la Banca d'Italia, integrale parita' di trattamento nei confronti dei clienti della stessa azienda o istituto, a parita' di condizioni soggettive dei clienti, a prescindere dalla loro localita' di insediamento o dalla loro sfera di operativita' territoriale; ad emanare con urgenza il regolamento attuativo del fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 244 del giugno 1995; ad istituire, in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un ufficio autonomo per l'esercizio delle competenze trasferite al medesimo ministero dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. (1-00182)