Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00448 presentata da SCHETTINO FERDINANDO (PROG.FEDER.) in data 19951005
La V Commissione, premesso che: nei comuni disastrati e nei comuni gravemente danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 delle regioni della Campania e della Basilicata, venne meno, come e' a tutti noto, buona parte della struttura edilizia complessiva; nei piccoli comuni, privi per la maggior parte di uffici tecnici e di uffici tributi, le difficolta' conseguenti furono particolarmente avvertite; in tale situazione fu per questi ultimi assai problematico ed estremamente difficoltoso coprire il costo dei servizi nella misura prevista dalle varie leggi sulla finanza locale (la Corte dei conti sta addebitando le minori entrate agli amministratori); lo stato di difficolta' suesposto e' durato per molto tempo e si e' protratto almeno fino al 1993, essendo ancora in atto il completamento della ricostruzione (si ricorda che le erogazioni dei contributi ai sensi della legge n. 219 del 1981 e n. 32 del 1992 sono ferme al 1992); in particolare, per il costo dei servizi di nettezza urbana, che doveva essere coperto per il 50 per cento, moltissimi comuni delle zone predette non sono riusciti ad osservare l'indice di copertura minima; la permanenza di molti nuclei familiari nei prefabbricati, la mancata ricostruzione o riparazione delle abitazioni ha ridotto in modo significativo la base imponibile degli obbligati, mentre, d'altra parte, il costo del servizio e' aumentato per l'esistenza di molte discariche comunali non conformi a legge; il legislatore ha gia' tenuto presente situazioni analoghe (decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito in legge 20 ottobre 1987, n. 440) allorch! ha ridotto la copertura minima di alcuni servizi; le ragioni poste a base delle decisioni di cui ai precedenti provvedimenti non possono non essere tenuti presenti per il servizio della raccolta dei rifiuti solidi urbani, perch! la situazione del grave disagio evidenziato ha inciso maggiormente proprio sulla gestione del detto servizio, dal momento che e' venuta a mancare la base imponibile; in aggiunta a quanto detto ed a maggior sostegno della riduzione della capacita' contributiva, non va ignorato il significativo decremento demografico che si e' verificato in tali paesi, mentre il costo del servizio e' aumentato; la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania, inoltre, ha da tempo intrapreso una serie di istruttorie di responsabilita' di materia di contabilita' pubblica nei confronti di alcune amministrazioni provinciali e comunali della regione, le quali non avrebbero ottemperato alle disposizioni sulle coperture minime dei costi di alcuni servizi; l'azione e' stata iniziata a seguito dell'arrivo alla Procura generale da parte del Ministro dell'interno - Direzione centrale finanza locale - servizi finanziari - della nota n. 17607/740501/4 del 20 settembre 1993, con allegato il decreto ministeriale di pari numero e datato 5 agosto 1993, decreto ministeriale con il quale il Ministero aveva applicato la sanzione di cui agli articoli 3 e 4 della legge 15 marzo 1991, n. 80 (la sanzione irrogata aveva fatto perdere agli enti parte del fondo perequativo ad essi spettante); l'amministrazione provinciale di Avellino, in particoalre, si e' vista contestare, per gli anni 1990 e 1991, l'applicazione di un tasso di copertura inferiore al minimo legale per un servizio a domanda individuale per non aver istituito il pagamento del biglietto d'ingresso al museo irpino, nel quale, da sempre, l'accesso e' stato gratuito; il segretario generale dell'ente, nella fase istruttoria e senza alcun esito positivo ha piu' volte comunicato che i pochi visitatori, in gran parte studenti ed anziani, avrebbero dovuto pagare un ticket di lire 19.700 per la copertura minima dei costi di gestione; l'attuale amministrazione provinciale consente ancora che nel museo irpino si continui ad entrare gratis, perch! sembra che successivamente ai due anni sub iudice, sia sparito l'obbligo di far pagare il biglietto; il museo espone reperti veramente eccezionali, come gli "Xoana" lignei della stipe votiva della dea Mefite della Valle d'Ansanto, in gran parte donati alla provincia da amatori e collezionisti privati; il museo irpino costituisce l'unica struttura di tal genere sull'intero territorio provinciale ed ha bisogno assoluto di essere rivitalizzato e rilasciato per produrre sviluppo turistico ed attrattiva per studiosi di storia irpina, segnatamente dopo le recenti campagne di scavo condotte dalla sovrintendenza SA-AV-BN; i musei degli enti locali in Campania per poter sopravvivere hanno bisogno di incentivare la frequenza dei visitatori, onde poter, col tempo, avere un ritorno di utilita'; l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 ha imposto un regime di responsabilita' esclusivamente sugli amministratori degli enti locali, i quali si trovano, oggi, spesso colpiti di provvedimenti di risarcimenti su vicende di cui erano ignari; impegna il Governo ad approfondire tutti gli elementi utili per valutare la possibilita' che, nei comuni disastrati ed in quelli gravemente danneggiati dal sisma del 1980, le percentuali di copertura del costo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di gestione dei musei (servizi a domanda individuale), previste dalle leggi sulla finanza locale, siano adeguatamente ridotte per gli anni rispettivamente dal 1988 al 1994 (rifiuti solidi urbani) e per gli anni novanta e novantuno (servizi a domanda individuale-musei). (7-00448)