Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00447 presentata da ONNIS FRANCESCO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19951005
La XIII Commissione, premesso che: con decisione assunta in data 14 marzo 1995 dalla Commissione delle Comunita' europee e' stato imposto all'Italia di esigere, entro due mesi dalla notifica della decisione stessa, il rimborso delle somme erogate dalla regione Sardegna, in favore di molte cooperative agricole e di molti produttori operanti nell'isola, in applicazione delle leggi regionali 14 del 1981 (articolo 40), 44 del 1986 (articolo 57), 6 del 1992 (articolo 11) e 17 del 1992 (articoli 1, 3, 4, 6 e 8); i contributi finanziari cosi' percepiti dagli operatori economici nominativamente indicati nel contesto della citata decisione avrebbero provocato effetti distorsivi della concorrenza, incidendo sugli scambi tra gli Stati membri, in contrasto con le previsioni degli articoli 92 e seguenti del trattato istitutivo della Comunita' europea e con l'articolo 24 del regolamento (CEE) 804 del 1968, che vieta qualsiasi aiuto il cui importo venga determinato in funzione del prezzo o delle quantita' del latte e dei prodotti lattiero-caseari; i finanziamenti e gli aiuti indebitamente concessi dalla regione Sardegna ammonterebbero complessivamente a circa cinquanta miliardi di lire, che dovrebbero essere rimborsati da quanti li avevano ottenuti; gli agricoltori e gli allevatori che operano in Sardegna, singolarmente o con associazioni e cooperative, conoscono ormai da anni una crisi gravissima e probabilmente irreversibile, provocata dalla perdurante siccita' e dalle improvvise alluvioni, e sarebbero certamente costretti a cessare la loro attivita', con evidente pregiudizio per la situazione dell'occupazione, se fossero tenuti alla restituzione delle sovvenzioni percepite a norma delle suddette leggi regionali; nel corso della procedura avviata dalla Commissione delle Comunita' europee ai sensi dell'articolo 3, paragrafo due, del trattato, la Confindustria-Associazione dell'industria della Sardegna ha osservato che: "Le misure di aiuto previste dalla legge regionale 17 del 1992 sono espressione della politica costantemente adottata dalla regione Sardegna a favore delle cooperative agricole; tale politica viene applicata al di fuori di ogni logica economica, finanziando la sopravvivenza sul mercato di imprese in dissesto (...). L'unico scopo degli aiuti in questione e' quello di estinguere le passivita' delle cooperative, al fine di mantenerle in vita: l'intervento pubblico non e' legato alla realizzazione di investimenti n! ad altre condizioni"; e' urgente e necessario verificare la fondatezza delle affermazioni della Confindustria associazione dell'industria della Sardegna, per accertare eventuali abusi nell'erogazione delle provvidenze economiche, distinguendo e facendo salva la posizione di quanti abbiano beneficiato degli aiuti in buona fede ed in presenza di adeguati presupposti e giustificazioni; secondo quanto affermato nel paragrafo 4, articolo 2 della citata decisione "il governo italiano e' venuto meno all'obbligo stabilito dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, in primo luogo non notificando le misure di aiuto in questione sotto forma di progetto e, in secondo luogo, mettendole in esecuzione senza che la Commissione potesse pronunciarsi al riguardo. Tali inadempienze determinano una situazione particolarmente grave, poich!, come la Commissione ha avuto modo di constatare in occasione del suo esame, talune disposizioni della legge n. 17 del 1992 sono soltanto l'applicazione di provvedimenti adottati in passato che non hanno mai fatto oggetto di una notifica ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato"; l'inosservanza degli adempimenti di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato ha consentito di far luogo all'esecuzione degli interventi economici oggetto della decisione in esame, determinando l'affidamento dei beneficiari circa la piena legittimita' delle erogazioni; non risulta che l'Italia abbia fino ad oggi provveduto ad impugnare presso le sedi competenti la suddetta decisione della Commissione; la decisione della Commissione impone anche all'Italia di provvedere perch! le disposizioni delle leggi regionali gia' richiamate siano abrogate, o comunque modificate e rese conformi alle norme comunitarie vigenti; impegna il Governo: ad accertare eventuali abusi realizzati nell'erogazione dei finanziamenti regionali gia' menzionati, riferendo alla XIII Commissione agricoltura entro trenta giorni dall'approvazione della presente risoluzione; ad esimere dall'obbligo del rimborso i soggetti che abbiano percepito tali sovvenzioni in presenza di adeguati presupposti giustificativi, con particolare riguardo alle gravissime e gia' accertate conseguenze della siccita' e delle altre calamita' naturali; a riferire alla XIII Commissione agricoltura, entro trenta giorni dall'approvazione della presente risoluzione, in ordine all'inosservanza degli adempimenti di cui all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato; a riferire alla XIII Commissione agricoltura, entro trenta giorni dall'approvazione della presente risoluzione, circa le iniziative assunte per l'impugnazione della citata decisione della Commissione delle Comunita' europee; ad impegnarsi presso gli organi della Comunita' perch! gli importi indicati dalla suddetta decisione siano rivisti ed opportunamente ridotti; a riferire alla XIII Commissione agricoltura, entro trenta giorni dall'approvazione della presente risoluzione, circa l'opportunita' di procedere alla eventuale abrogazione o alla modifica delle leggi regionali n. 14 del 1981, n. 44 del 1986, n. 6 del 1992 e n. 17 del 1992, ritenute in contrasto con le norme comunitarie. (7-00447)