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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00457 presentata da PORTA MAURIZIO (LEGA NORD) in data 19951011

La X Commissione attivita' produttive della Camera dei deputati, premesso: che in data 30 maggio 1995 il Direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, commercio e artigianato con lettera circolare n. 129263 di protocollo inviata a tutti gli uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato ha dato un'interpretazione dell'articolo 44 comma 4 della legge 22 febbraio 1994 n. 146 (legge comunitaria 1993) palesemente contraddittorio allo spirito ed alla lettera della legge che prevede che "il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto surgelato o non, deve essere distribuito e messo in vendita previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto"; che il "previo confezionamento" e' ben precisato dall'articolo 1 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109 attuativo delle direttive CEE 89/395 e 89/396 che indica in tal senso "l'unita' di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettivita', costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui e' stato immesso prima di essere posto in vendita avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata" e quindi cosa ben diversa dal "preincarto" precisato sullo stesso articolo del decreto legislativo succitato alla lettera d) che indica "l'unita' di vendita costituita da un prodotto alimentare e dall'involucro nel quale e' stato posto o avvolto negli esercizi di vendita"; che la precitata circolare affermando che il "prodotto puo' essere inserito nel sacchetto anche al momento della vendita" ha volutamente confuso il "preconfezionamento" con il "preincarto" di fatto consentendo in tal modo di vendere il pane precotto e surgelato come prodotto "preincartato" anzich! "preconfezionato" alterando cosi', in modo sostanziale, la legge e stravolgendola nel suo significato e creando un vulnus alla certezza giuridica con conseguenti prevedibili negative ricadute sui consumatori che potranno essere oggetto piu' facilmente di inganni, raggiri e possibili frodi, oltre ai risvolti di ordine sanitario; che le procedure d'infrazione riguardavano la vecchia normativa che e' stata ampiamente e sostanzialmente novellata dal vigente articolo 44 della legge 22 febbrario 1994 n. 146; che la presunta disparita' di trattamento degli operatori economici nell'ambito della C.E.E. e' inesistente in quanto la legge di recepimento della direttiva CEE non e' discriminante fra operatori nazionali e comunitari ma li sottopone alle medesime regole e pertanto la legittimita' e la correttezza della norma nazionale italiana non e' da mettere in dubbio; che richiamarsi continuamente alle richieste della Commissione CEE e' pretestuoso e strumentale in quanto la commercializzazione del pane surgelato cosi' come avviene ora e' illegale in tutta l'area comunitaria in quanto avviene in dispregio delle stesse norme CEE sulla commercializzazione dei prodotti surgelati e meglio sarebbe che il nostro Governo, anzich! essere totalmente acquiescente alle pressioni che derivano dalla burocrazia comunitaria e dalle connivenze di quella italiana difendesse con piu' convinzione e vigore le ragioni dei produttori nazionali o comunque pretendesse il corrente rispetto delle norme comunitarie, invita il Governo ad annullare immediatamente la circolare illegittima piu' volte sopra richiamata come richiesto dalle numerose interrogazioni parlamentari presentate e per riaffermare un elementare concetto dell'ordinamento giuridico che un atto amministrativo, come una circolare, non puo' mai contraddire una legge dello Stato; a valutare l'opportunita' che la cottura del pane parzialmente cotto venga considerato come fase finale della panificazione (come e' nella realta'), e quindi affidata a coloro i quali sono in possesso della licenza di panificazione di cui alla legge 31 luglio 1956 n. 1002 cosi' come auspicato dall'ordine del giorno n. 9/3411/7 votato in Assemblea dalla Camera dei deputati nella precedente legislatura e come indicato in questa legislatura da apposite proposte di legge gia' presentate; ad emettere con celerita' un provvedimento per il riconoscimento di "Pane tradizionale italiano" al pane fresco e genuino di produzione artigianale analogamente a quanto gia' avvenuto in Francia. (7-00457)

 
Cronologia
venerdì 6 ottobre
  • Politica, cultura e società
    E' arrestato a Napoli, per concussione ed estorsione, l'ex Ministro del bilancio Paolo Cirino Pomicino.

giovedì 19 ottobre
  • Parlamento e istituzioni
    Il Senato approva una mozione di sfiducia individuale contro il Ministro della giustizia Filippo Mancuso.