Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00687 presentata da RICCIO EUGENIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19951012
I sottoscritti facendo seguito ed a integrazione della richiesta di interpellanza n. 2/00529 presentata nella seduta del 12 giugno 1995, chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere - premesso che risulta agli interpellanti che: le ordinanze, emesse dal TAR per il Molise nei due ricorsi avverso i risultati delle elezioni regionali, rispettivamente il 6 giugno ed il 4 luglio, contengono elementi che determinano perplessita' diffusa quanto alla motivazione ed al dispositivo, invero con la prima ordinanza (del 6 giugno) si chiede la acquisizione a cura della Presidenza del Consiglio regionale delle dichiarazioni di collegamento e di rinunzia del candidato Cernera, non si puo' non far notare che agli atti degli Uffici elettorali non risultava acquisita alcuna dichiarazione di rinunzia, come da documentazione prodotta dai ricorrenti, come e' apparso strano che entrambi i documenti siano stati richiesti dalla Presidenza del Consiglio regionale, direttamente interessata all'esito del ricorso, e non al competente ufficio elettorale, di certo la richiesta ha avuto l'effetto di ritardare la discussione del ricorso per la acquisizione di un documento inutile ai fini della decisione, appare dubbia l'incidenza in una procedura essenzialmente formale la acquisizione di una scrittura privata di data non certa (a tale difetto non puo' sopperire la data, che puo' essere stata apposta in qualsiasi momento, e la cui certezza sarebbe stata data solo dalla eventuale registrazione), ricorso nel quale per altro la eventuale rinunzia anche se contenuta tra gli atti dell'Ufficio elettorale sarebbe stato irrilevante, non si comprende, n! e' motivato, con la seconda ordinanza si raggiunge il colmo: si chiede la acquisizione del medesimo documento di rinunzia depositato ad avviso del difensore dei resistenti presso il notaio Gamberale, i giudici non possono ignorare la legge, che non prevede tra gli atti repertoriabili, e quindi rinvenibili in deposito presso lo studio notarile, la dichiarazione di rinunzia, salvo il caso che la ordinanza non fosse rivolta al signor Gamberale, anzich! al "notaio Gamberale", e tratterebbesi, dunque, di richiesta di un documento, non solo inutile, ma anche impossibile da ottenere, per il semplice motivo che il "notaio Gamberale" non poteva esserne depositario, quanto sopra esposto e' "condito" dall'accoglimento di una richiesta strana e da un rinvio al 7 novembre, decisamente in contrasto con la urgenza che la legge attribuisce al procedimento elettorale, su questione analoga e' gia' stata presentata nella seduta del 12 giugno 1995 altra interpellanza-: quali iniziative ritengano di adottare, nell'ambito dei rispettivi poteri previsti dall'ordinamento, onde riportare nella legalita' la vicenda sopra descritta. (2-00687)