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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/00689 presentata da DOSI FABIO (LEGA NORD) in data 19951012

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri della difesa e dell'interno, per sapere - premesso che: l'articolo 51 della Costituzione, al terzo comma, stabilisce che "chi e' chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro"; la Corte Costituzionale, con sentenza n. 158 del 1985, ha ritenuto che il diritto di disporre del tempo necessario all'adempimento delle funzioni pubbliche elettive e il diritto a conservare il posto di lavoro, sanciti dal terzo comma dell'articolo 51 della Costituzione, sono "garanzia di attuazione del precetto contenuto nel primo comma" cioe' dell'uguaglianza dei cittadini nell'accesso alle cariche elettive; il legislatore ordinario ha specificato le garanzie costituzionali, allo scopo di rendere piu' agevole la partecipazione dei lavoratori alla organizzazione politica dello Stato, e ha statuito, dettando una disciplina unitaria sia per i dipendenti pubblici che per quelli privati nella legge 27 dicembre 1985, n. 816, il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennita' spettanti ai cittadini chiamati a ricoprire cariche elettive e politico-amministrative presso gli enti locali; la Circolare 24 marzo 1986, n. 2/86 del Ministero dell'interno ha espressamente escluso, per quanto di sua competenza, dall'applicabilita' della normativa i dipendenti dei partiti, dei sindacati, delle associazioni e di altri organismi similari, non aventi natura giuridica di "enti"; l'articolo 52 della Costituzione, disponendo che la difesa della Patria e sacro dovere del cittadino, ha disposto che l'adempimento del servizio militare obbligatorio "non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, n! l'esercizio dei diritti politici" n!, secondo unanimi posizioni giurisprudenziali e dottrinarie, liberta' costituzionalmente garantite; la legge 15 dicembre 1972, n. 772, ha ammesso che l'obbligo del servizio militare possa essere adempiuto mediante o "un servizio militare non armato" oppure attraverso "un servizio sostitutivo civile"; nessun chiarimento interpretativo e' possibile reperire in relazione all'applicabilita' della legge n. 816 del 1985 per quanto concene le aspettative, i permessi e le indennita' spettanti ai giovani militari di leva o a coloro che, svolgendo il servizio militare non armato o un servizio sostitutivo civile quali obiettori di coscienza, siano chiamati allo svolgimento delle funzioni pubbliche di cui alla legge medesima; se non ritengano opportuno adottare dei provvedimenti al fine di risolvere la dibattuta questione interpretativa anche per garantire un efficiente servizio informativo da parte dei Distretti militari, che spesso creano difficolta' ai militari di leva chiamati allo svolgimento delle cariche elettive, e da parte degli Enti convenzionati per lo svolgimento del servizio sostitutivo civile. (2-00689)

 
Cronologia
venerdì 6 ottobre
  • Politica, cultura e società
    E' arrestato a Napoli, per concussione ed estorsione, l'ex Ministro del bilancio Paolo Cirino Pomicino.

giovedì 19 ottobre
  • Parlamento e istituzioni
    Il Senato approva una mozione di sfiducia individuale contro il Ministro della giustizia Filippo Mancuso.