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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00751 presentata da TAGINI PAOLO (LEGA NORD) in data 19951018

Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: fino al 1986 la piena validita' della licenza di porto di fucile per tiro a volo, istituita dalla legge 18 giugno 1969m n. 323, e' stata riconosciuta universalmente. Successivamente e' sorta una lunga e complessa controversia relativa da un lato alla validita' stessa del documento in parola e dall'altro relativa alla possibilita' di utilizzo di tale documento quale titolo di acquisto per armi e munizioni; per fortuna il legislatore interveniva con la legge n. 537 del 1993 (legge di accompagnamento alla Finanziaria 1994) fornendo una indiretta ma inequivocabile risoluzione alla vexata quaestio. Al comma 9 dell'articolo 16 infatti questa stabiliva: "salvo quanto previsto dalla legge 25 marzo 1986 n. 323, per l'esercizio dell'attivita' sportiva del tiro a volo"; il Ministro dell'interno, preso atto di quanto sopra, con circolare n. 559/CPS del 12 gennaio 1994, faceva presente alle Questure che il titolo in parola riacquisiva di fatto piena validita'. Tale disposizione veniva recepita e applicata dalla stragrande maggioranza dei suddetti organi periferici del Ministero dell'interno; analoga problematica era gia' stata sollevata dall'interrogante con interrogazione n. 3-00539, alla quale codesto Ministero non ha ancora dato risposta; se sia al corrente del fatto che la Questura di Pistoia, contravvenendo alle disposizioni impartite, continui tuttora a non ritenere valido quale titolo d'acquisto per armi e munizioni la licenza di porto di fucile per tiro a volo, come si evince da una comunicazione emessa, secondo quanto risulta all'interrogante, in data 9 agosto 1995 al Sig. Gelli Marco nella quale si legge testualmente che "la licenza di porto di fucile per uso sportivo non costituisce titolo autorizzatorio all'acquisto di armi e munizioni, secondo l'orientamento del citato Dipartimento"; se codesto Ministero non ritenga che nel suddetto comportamento della Questura di Pistoia si ravvisi il reato di abuso d'ufficio; se codesto Ministero non ritenga che dal suddetto comportamento della Questura di Pistoia derivi un ingente danno economico alle armerie ubicate in quella provincia, le quali - al contrario ad esempio delle armerie ubicate nelle province limitrofe, ove il disposto dell'articolo 16, comma 9, della legge n. 537 del 1993 e' correntemente attuato - non possono vendere a quei clienti titolari della sola licenza in parola, i quali si rivolgono alle armerie delle altre province; se codesto Ministero non ritenga che il suddetto comportamento della Questura di Pistoia generi una preoccupante situazione di mancanza della certezza del diritto, visto che una licenza ha validita' in tutta Italia meno che in una provincia, senza che si ravvisino adeguate motivazioni a giustificazione di tale sperequazione. (3-00751)

 
Cronologia
venerdì 6 ottobre
  • Politica, cultura e società
    E' arrestato a Napoli, per concussione ed estorsione, l'ex Ministro del bilancio Paolo Cirino Pomicino.

giovedì 19 ottobre
  • Parlamento e istituzioni
    Il Senato approva una mozione di sfiducia individuale contro il Ministro della giustizia Filippo Mancuso.