Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00475 presentata da PETRELLI GIUSEPPE (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19951025
La XIII Commissione, premesso che: in data 30 maggio 1995 il Direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato con lettera circolare n. 129263 inviata a tutti gli uffici periferici dell'industria ha dato una interpretazione dell'articolo 44, comma 4, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, palesemente contraddittorio allo spirito e alla lettera della legge che prevede che "il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto surgelato o non, deve essere distribuito e messo in vendita previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto"; il previo confezionamento e' ben precisato dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 109 del 1992 attuativo delle direttive CEE 89/395 e 89/396 che indica in tal senso "l'unita' di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettivita', costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui e' stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e quindi cosa ben diversa dal "preincarto" precisato sullo stesso articolo del decreto legislativo succitato alla lettera d) che indica "l'unita' di vendita costituita da un prodotto alimentare e dall'involucro nel quale e' stato posto o avvolto negli esercizi di vendita"; la precitata circolare, affermando che il "prodotto puo' essere inserito nel sacchetto anche al momento della vendita" ha volutamente confuso il "preconfezionamento" con il "preincarto" di fatto consentendo in tal modo di vendere il pane precotto e surgelato come prodotto "preincartato" anziche' "preconfezionato" alterando cosi' in modo sostanziale la legge e stravolgendola nel suo significato e creando un vulnus alla certezza giuridica con conseguenti prevedibili negative ricadute sui consumatori che potranno essere oggetto piu' facilmente di inganni, raggiri e possibili frodi, oltre ai risvolti di ordine sanitario; impegna il Governo ad annullare immediatamente la circolare illegittima, per riaffermare il concetto giuridico secondo il quale un atto amministrativo non puo' mai contraddire una legge dello Stato; a valutare l'opportunita' che la cottura del pane parzialmente cotto venga considerata come fase finale della panificazione, quindi affidata a coloro i quali sono in possesso della licenza di panificazione di cui alla legge n. 1002/56; ad operarsi con ogni mezzo concessogli per conferire al pane fresco e genuino di produzione artigianale, analogamente a quanto avvenuto in Francia, il riconoscimento di "pane tradizionale italiano". (7-00475)