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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/00717 presentata da MORONI ROSANNA (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19951026

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che: in data 12 ottobre 1995, alle 5 del mattino, forze di pubblica sicurezza di Firenze hanno prelevato e condotto forzatamente al confine marittimo di Bari, con destinazione Bar (Repubblica di Serbia e Montenegro) le seguenti persone: 1) Bislimi Sucurija, nato a Titova Mitrovica (Kossovo) il 4 dicembre 1949; 2) Bislimi Nasicke, nata a Titova Mitrovica (Kossovo) il 28 giugno 1963; 3) Bislimi Binak, nato a Titova Mitrovica (non risulta nota la data di nascita); 4) Bislimi Shahire, nata a Titova Mitrovica (Kossovo) il 1^ marzo 1967; 5) Bislimi Princesa, nata a Titova Mitrovica (Kossovo) nel 1968; 6) Bislimi Mifail, nato a Titova Mitrovica (Kossovo) il 9 gennaio 1969; 7) Bislimi Esperanca, nata a Rijeka (Croazia) il 12 marzo 1965; assieme al sopraindicato gruppo vi erano due minorenni di cui non sono conosciute le generalita'; risulta che Bislimi Sucurija, Bislimi Nasicke, Bislimi Binak e Bislimi Shahire sono stati consegnati alle autorita' di frontiera della Nuova Federazione di Jugoslavia (Repubblica di Serbia e Montenegro) e ne e' stata pertanto attuata l'espulsione verso il Montenegro; Bislimi Princesa, Bislimi Mifail, Bislimi Esperanca e i due minori sopracitati non sono stati accettati dalle autorita' di polizia serbe, presumibilmente per mancanza di sufficiente documentazione, e pertanto, essendo impossibile l'espulsione dal territorio nazionale, sono stati riaccompagnati, sotto scorta di polizia, a Firenze; in base a notizie riportate dalla stampa di Firenze, gli organi di pubblica sicurezza avrebbero affermato che l'espulsione dei cittadini jugoslavi riaccompagnati a Firenze, nonche' di altri nuclei di Rom dell'ex Jugoslavia presenti a Firenze, tra cui anche cittadini bosniaci, risulterebbe gia' programmata, in fase di progressiva attuazione; tutte le persone sopraindicate sono cittadini jugoslavi provenienti dal Kossovo, di etnia Rom, di lingua albanese e di religione musulmana; i membri della famiglia Bislimi risultavano essere sottoposti al censimento condotto a Firenze dal Consiglio italiano dei rifugiati (CIR) su incarico del Ministero dell'interno ed erano privi di permesso di soggiorno; va tuttavia sottolineato che essi, al pari di coloro che sono stati riconosciuti sfollati ai sensi della normativa vigente, risultano impossibilitati a fare rientro nei territori di provenienza a causa dei noti eventi bellici e sotto questo profilo risultano essere pertanto rifugiati cosiddetti sur place, meritevoli di adeguate forme di protezione umanitaria conseguenti alla loro condizione effettiva di rifugiati; in numerose sedi, nonche' presso il tavolo di coordinamento ex legge n. 390 del 1992 istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'interno ha piu' volte fornito assicurazioni che coloro che si trovassero nella condizione di rifugiati sur place provenienti dall'ex Jugoslavia, nel rispetto di quanto stabilito dalle normative internazionali in materia, non sarebbero stati in alcun modo oggetto di procedimenti di espulsione attuati verso zone di provenienza degli interessati; tale accaduto non puo' non suscitare vivissima preoccupazione in quanto i membri della famiglia Bislimi sono stati espulsi dal territorio nazionale italiano verso un'area del Montenegro nella quale, come risulta ampiamente documentato dai rapporti dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e delle altre agenzie internazionali operanti per la protezione dei rifugiati, si riscontrano diffuse violazioni dei diritti umani, perpetrate con particolare evidenza e determinazione a carico della popolazione albanese e dell'etnia Rom; il forzato respingimento dei membri della famiglia Bislimi costituisce, senza dubbio, ad avviso degli interpellanti, una violazione del principio "non refoulement", norma perentoria contenuta in numerosi strumenti di diritto internazionale, tra i quali la Convenzione europea sui diritti dell'uomo, e recepita espressamente nella normativa italiana con l'articolo 7, comma 10, della legge n. 39 del 1990 che recita: "In ogni caso non e' consentita l'espulsione, ne' il respingimento alla frontiera dello straniero verso uno Stato ove possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali"; tenendo, inoltre, conto che Bislimi Shahire e' madre di tre figli minorenni che, pur trovandosi insieme alla madre, sono stati da essa separati ed "affidati" dalle forze di pubblica sicurezza a dei parenti, mentre il padre dei sopracitati minori si trova nelle carceri italiane, sono state violate anche le norme sulla protezione dell'infanzia sancite dalla Convenzione internazionale di New York del 20 novembre 1989, recepita integralmente dalla legislazione della Repubblica con legge 27 maggio 1991, n. 176 -: se intenda adoperarsi al fine di chiarire la dinamica dei fatti occorsi e assumere adeguati provvedimenti al fine di evitare che casi simili si possano ripetere. (2-00717)

 
Cronologia
lunedì 23 ottobre
  • Parlamento e istituzioni
    Mauro Ferri è eletto Presidente della Corte costituzionale

giovedì 26 ottobre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera respinge, con 310 voti contro, 291 voti a favore e un astenuto, la mozione Berlusconi(FI)ed altri n. 1-00194 di sfiducia al Governo.

venerdì 27 ottobre
  • Politica, cultura e società
    Il tribunale di Milano conclude il processo Enimont accogliendo le tesi esposte dal pubblico ministero Antonio Di Pietro e condannando tutti gli imputati.