Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00779 presentata da SGARBI VITTORIO (MISTO) in data 19951109
Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: l'Osservatore romano in edicola oggi, 7 novembre 1995, contiene a pagina 11 un articolo nel quale si enuncia come ormai "l'opinione pubblica ... vede l'Italia trasformata in una giungla pentitocratica costellata di avvisi di garanzia" e nella quale "gli italiani sono diventati un popolo di avvisati di garanzia" nel quale "un potere ha rotto gli argini tracciati dalle leggi, dando l'impressione di essere diventato l'unico potere..." l'articolo 289 del codice penale punisce "con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un piu' grave delitto, chiunque commette un fatto diretto a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente: ...al Governo l'esercizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge; alle Assemblee legislative, o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle Assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni."; nel 1994, a fronte dell'avvenuta presentazione di un decreto-legge da parte del Governo nell'esercizio delle attribuzioni e prerogative conferite dall'articolo 77 della Costituzione, s'e' registrata un'azione, estrinsecatasi in una conferenza stampa congiunta di sostituti procuratori della Repubblica in servizio presso la procura della Repubblica presso il tribunale di Milano nel corso della quale i conferenzieri, con gli occhi lucidi e la barba lunga, per rendere piu' intensa la suggestione del loro discorso, minacciarono di dimettersi se il decreto-legge fosse stato approvato, con cio' determinando, obiettivamente, il materializzarsi del reato di cui all'articolo 289 del codice penale; nel 1995, oltre duecento tra procuratori della Repubblica e loro sostituti, in occasione della presentazione della legge sulla custodia cautelare hanno manifestato, con un documento scritto, la loro contrarieta' all'approvazione della legge, pubblicizzando la loro iniziativa e tentando cosi' di impedirne l'approvazione da parte delle Assemblee legislative e di impedirne quindi l'esercizio delle funzioni; materializzandosi, anche in questo caso, il reato di cui all'articolo 289 del codice penale; per l'articolo 112 della Costituzione "il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale" -: quali procedimenti penali e da parte di quali procure della Repubblica e nei confronti di chi siano stati avviati per la violazione dell'articolo 289 del codice penale, nell'ambito dell'obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale, con invio di avvisi di garanzia ai responsabili di tale reato per cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza (nella specie presente al momento della conferenza stampa e della pubblicizzazione del documento con il quale si tentava di condizionare l'esercizio delle funzioni delle Assemblee legislative); ove non si sia provveduto, nelle forme di legge, all'avvio dell'azione penale obbligatoria, se siano stati individuati i responsabili di tale gravissima omissione ai danni delle istituzioni democratiche dello Stato e quali provvedimenti siano stati avviati o si intendano avviare per fare cessare la gravissima illegalita' documentata dalle azioni denunciate, individuando e perseguendo i responsabili e impedendo che i reati dagli stessi perpetrati vengano portati a ulteriori conseguenze (articolo 55 del codice di procedura penale). (3-00779)