Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00490 presentata da TATTARINI FLAVIO (PROG.FEDER.) in data 19951109
La XIII Commissione, visto l'articolo 13 della legge 157/92 che disciplina i mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria; esaminata la sentenza della Corte di Cassazione (sezione III, 23/7/94 n. 8322) che definisce: "esercizio dell'attivita' venatoria non solo ogni atto diretto all'abbattimento ed alla cattura di animali selvatici, ma anche l'attivita' prodromica di appostamento e di ricerca della fauna"; determinando una interpretazione estensiva del comma 5 dello stesso articolo fino al divieto dei mezzi che possano essere impiegati per la ricerca della fauna, per braccarla e stanarla. La Corte di Cassazione ha ritenuto pertanto non consentito l'impiego delle apparecchiature radio elettriche ricetrasmittenti utilizzate dai cacciatori nell'esercizio venatorio al fine di predisporsi in battuta e ricercare piu' efficacemente la preda da abbattere; valutata la coerenza della sentenza con il dettato e lo spirito della norma che mira alla tutela della fauna selvatica vietando l'uso di strumenti impropri e sofisticati per la cattura e l'abbattimento; considerato tuttavia che le condizioni dell'esercizio dell'attivita' venatoria (soprattutto per la cattura e l'abbattimento di certe specie animali come il cinghiale), nonostante la modernita' dei mezzi usati e le nuove norme di regolamentazione, non sottraggono i protagonisti dal rischio di gravi incidenti che spesso li espongono al pericolo di vita; ritenuto che, pur rimanendo il divieto all'uso per fini venatori di simili apparecchiature, non sia possibile sottrarsi alla necessita' di consentire la detenzione delle stesse, per l'uso esclusivo ai fini della organizzazione di forme di sicurezza, personale dei cacciatori: segnalare situazioni di emergenza, necessita' di soccorso, di pronto intervento a tutela della vita; situazioni non infrequenti per chi percorre luoghi lontani da centri abitati e dalle strade, talora inaccessibili e di pericolosa frequentazione; verificato che la norma in vigore per la concessione dell'autorizzazione all'uso di apparecchi ricetrasmittenti definisce i limiti entro i quali possono essere acquistati, detenuti e usati per questi fini; limiti che escludono fra l'altro interferenze con sistemi similari in uso alle forze dell'ordine, alla vigilanza venatoria ecc. ecc; acclarato che i sistemi in dotazione alla vigilanza potrebbero comunque garantire il controllo sulle trasmissioni e quindi sul corretto uso delle stesse apparecchiature in dotazione ai cacciatori per fini di sicurezza e garantire l'intervento per proporre le relative sanzioni amministrative e penali: impegna il Governo ad emanare una norma interpretativa che senza alterare lo spirito dell'articolo 13 della legge 157/92 consenta, ai soli fini della sicurezza la detenzione e l'uso di impianti ricetrasmittenti da parte dei cacciatori. (7-00490)