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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15650 presentata da TOIA PATRIZIA (PART.POP.ITAL.) in data 19951110

Ai Ministri del tesoro e dei trasporti e della navigazione. - Per sapere - premesso che: la Corte costituzionale, con sentenza n. 243 del 19 maggio 1993, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 25 maggio 1993, prima serie speciale, dichiarava illegittima l'esclusione dell'indennita' integrativa nel computo dell'indennita' di buonuscita, attuata, nei confronti dei dipendenti pubblici, per contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione. Infatti ... "l'esclusione in toto dell'indennita' integrativa speciale dal calcolo dei trattamenti di fine rapporto qui in discussione produce sostanziali e ingiustificabili sperequazioni e impedisce il pieno rispetto dei princi'pi costituzionali della proporzionalita' e sufficienza della retribuzione, anche differita, del lavoro dipendente" (punto 12 della sentenza); nella sentenza e' stato inoltre richiamato il principio della retroattivita' nel computo dell'indennita' integrativa; detta sentenza ha dunque riconosciuto il diritto dei dipendenti, finora esclusi dal beneficio, all'inclusione dell'indennita' di buonuscita sanando cosi' difformita' di trattamenti che si protraevano da anni e che nessuna legge aveva finora eliminato. Sempre la sentenza ha delegato al legislatore la determinazione della misura, dei modi e dei tempi di tale computo per rendere in concreto realizzabile il diritto riconosciuto. Si e' chiesto in sostanza l'intervento legislativo da realizzarsi in tempi ragionevoli; successivamente a tale sentenza veniva promulgata la legge 29 gennaio 1994, n. 87 "Norme relative al computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti" che all'articolo 3 recita: "il trattamento di cui alla presente legge viene appplicato anche ai dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1994 ed i loro superstiti, nonche' a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennita' di buonuscita o analogo trattamento"; al signor Ernani Santinelli nato a Foligno il 19 settembre 1926 e residente a Cormano in via Cadorna 4 ex dipendente delle Ferrovie dello Stato, venne liquidata l'indennita' di buonuscita, a carico dell'allora O.P.A.F.S., calcolata secondo i parametri del tempo, con esclusione della quota dell'indennita' integrativa speciale; il signor Santinelli ritiene di rientrare nelle norme di cui all'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 poiche' rispetto alla data di cessazione dal servizio, antecedente, l'interessato ha perfezionato il rapporto firmando, in data 1^ dicembre 1984 l'accettazione dell'indennita' di buonuscita calcolata indebitamente con le norme di allora, bocciate poi dalla sentenza della Corte; il Ministero del tesoro e il Ministero dei trasporti e della navigazione, chiamati in causa, hanno dato una interpretazione restrittiva sia della sentenza della Corte che fornisce della legge n. 87 affermando che detto trattamento debba essere riconosciuto nei confronti degli ex dipendenti che, cessati dal servizio prima del 1^ dicembre 1984, abbiano validamente impugnata, in sede giurisdizionale, la liquidazione dell'indennita' di buonuscita a motivo della mancata inclusione, nella relativa base di calcolo, della quota dell'indennita' integrativa speciale, ed il cui ricorso fosse ancora in corso di definizione alla entrata in vigore della legge n. 87 del 1994. Tale interpretazione pare non accettabile alla luce della inequivocabilita' della legge n. 87 del 1994. Appare altresi' difficile immaginare situazioni di ricorso in assenza della legge n. 87 del 1994, poiche' il ricorso sarebbe stato respinto -: se non ritengano tale interpretazione snaturante e restrittiva della legge n. 87 del 1994; se non ritengano che casi, come quello richiamato rientrino nella formulazione dell'articolo 3 della citata legge e per essi, dunque, debba essere liquidato quanto dovuto. (4-15650)

 
Cronologia
sabato 4 novembre
  • Politica, cultura e società
    Giulio Andreotti e l'ex senatore DC Claudio Vitalone sono rinviati a giudizio per l'omicidio del giornalista Mino Pecorelli.

sabato 11 novembre
  • Politica, cultura e società
    Ribaltando il precedente giudizio di merito, la terza Corte d'Assise d'appello di Milano condanna Adriano Sofri, Giorgio Pietrostefani e Ovidio Bompressi a 22 anni di carcere per l'omicidio del commissario Luigi Calabresi.