Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00491 presentata da PERETTI ETTORE (CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO) in data 19951110
La XIII Commissione; considerato che: gli allevamenti zootecnici intensivi sono diversamente considerati a livello locale dalle autorita' amministrative e dagli organi di vigilanza ambientale e quindi dall'autorita' giudiziaria per la mancanza di una chiara legislazione specifica che regolamenti il loro impatto ambientale ed igienico sanitario, in particolare per i polluenti aeriformi; l'aspetto igienico sanitario viene considerato ed in qualche modo regolamentato dalle disposizioni regionali sugli insediamenti rurali: es. la dgr del Veneto n. 7949 del 22 dicembre 1989 fissa le distanze dagli insediamenti abitativi da rispettare nella realizzazione di stabulari e di concimaie; tali disposizioni urbanistiche assolvono all'obiettivo di dislocare le "attivita' insalubri di 1^ classe" qual e' l'allevamento individuato alla voce 1 dell'allegato C del decreto ministeriale Sanita' del 5 settembre 1994, lontano dalle abitazioni (articolo 216 del T.U. L.L.S.S. R.D. n. 1265/34); le stessa norme non possono essere applicate agli allevamenti preesistenti, sui quali puo' intervenire il Sindaco, quale autorita' sanitaria, ordinando l'adozione di dispositivi atti ad impedire disturbi o molestie, accertati a danno della popolazione (articolo 217 RG 1265/34 e Regolamento d'igiene comunale); l'esercizio dell'allevamento per effetto del ricambio d'aria forzato, indispensabile nella stagione calda, da' luogo a dispersione di batteri nell'ambiente circostante, e' fonte di diffusioni di odori, sostanze maleodoranti originate dal metabolismo animale e dalla fermentazione delle diezioni, di dispersione di polveri sospese (in particolare gli avicoli su lettiera); queste emissioni sono il risultato dell'attivita' biologica degli animali allevati e non il prodotto di un processo industriale; l'emissione in atmosfera e' il risultato di un ricambio d'aria necessario per la sanificazione dell'ambiente di vita degli animali allevati e non il convogliamento in atmosfera di scarichi di lavorazione; la norma che regolamenta le emissioni in atmosfera individua chiaramente le attivita' antropiche che sono soggette ad autorizzazione e al rispetto dei limiti contenuti nelle linee guida (decreto del Presidente della Repubblica 203/88; DPCM 21 settembre 1989; DM 12 settembre 1990); sono infatti soggetti ad autorizzazione gli impianti industriali di produzione di beni e servizi, gli impianti delle imprese artigiane, nonche' gli impianti di pubblica utilita'; tale norma esonera dalla regolamentazione le emissioni originate dalle attivita' civili, da quelle assimilabili alle attivita' civili, nonche' alcune determinate attivita' produttive riconosciute "ad inquinamento atmosferico poco significativo" (decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, Allegato 1); per altre attivita' e' stato fissato un limite di capacita' operativa al di sotto del quale sono riconosciute come "attivita' a ridotto inquinamento atmosferico" e per esse e' ammessa la dispersione in atmosfera dei polluenti prodotti, esonerando gli impianti dall'adozione di un sistema di abbattimento degli inquinanti (decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, Allegato 2); l'allevamento zootecnico, come allevamento intensivo di animali in stabulari con estrazione e/o ricambio d'aria forzato, non a' stato contemplato fra gli impianti industriali di produzione dei beni e servizi, assoggettati alla regolamentazione del decreto del Presidente della Repubblica 203/99. Qualora il legislatore avesse ritenuto di sottoporlo al regime autorizzativo avrebbe coerentemente previsto i limiti delle emissioni, come caso specifico, nelle linee guida (decreto ministeriale 12 luglio 1990) o piu' opportunamente avrebbe riconosciuto l'insediamento come attivita' ad inquinamento poco significativo o a ridotto inquinamento atmosferico. Di fatto non sono previsti i limiti di emissione per gli allevamenti zootecnici, ne' le attivita' sono elencate negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991; quanto considerato fa ritenere che l'allevamento zootecnico non sia soggetto all'autorizzazione alle emissioni per gli stabulari; per cui i titolari degli allevamenti nella generalita' non hanno provveduto a richiedere l'autorizzazione ex articoli 6 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 203/88; gli organi di vigilanza della ULSS persistono pero' nel denunciare il reato di omessa richiesta di autorizzazione alle emissioni (articoli 24 e 25 decreto del Presidente della Repubblica 203 del 1988), in particolare per gli allevanenti che attuano un ricambio d'aria forzato con estrattore a parete o con espulsione canalizzata; si registra inoltre la scelta discrezionale dei responsabili SIP delle ULSS locali i quali impongono ai nuovi insediamenti l'espulsione canalizzata del ricambio d'aria dell'ambiente, per il rilascio del parere igienico-sanitario al Sindaco ai fini dell'agibilita'. Con cio' perseguono l'obiettivo di imporre una "emissione convogliata" e quindi assoggettata, a loro giudizio, all'autorizzazione ex decreto del Presidente della Repubblica 203 del 1988 da acquisire preventivamente alla realizzazione dell'impianto; la materia e' gia' stata oggetto di esame da parte della Commissione Agricoltura della Camera, che in data 25 giugno 1991 ha approvato la risoluzione Berni n. 7-00149. La Risoluzione e' stata inoltre discussa ed approvata dalla XIII Commissione della Camera dei deputati il 20 aprile 1993 con la richiesta di impegno al Governo ad emanare circolari applicative che riconoscano l'esclusione dell'allevamento zootecnico dagli impianti assoggettati al regime del decreto del Presidente della Repubblica 203 del 1988; l'indirizzo espresso dal legislatore e' confermato dal Direttore generale del Ministero dell'Ambiente, che interpellato dal Ministro dell'Agricoltura ha riconosciuto con nota del 31 ottobre 1991 che "sono esclusi dal campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 203 del 1988 gli allevamenti zootecnici"; impegna il Governo ad adottare, con la massima urgenza, gli opportuni provvedimenti per chiarire che le attivita' di allevamento degli animali, compresi gli avicoli, non rientrano nella normativa richiamata e, conseguentemente, impartire le necessarie disposizione alle competenti amministrazioni per far cessare i comportamenti illegittimi. (7-00491)