Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00502 presentata da BRUNETTI MARIO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19951115
La III Commissione, esprimendo soddisfazione per il raggiunto accordo di pace per la Slavonia orientale che dimostra come la strada del negoziato e del dialogo, quando perseguita con determinazione, puo' portare ad una equa e giusta soluzione del conflitto della ex Jugoslavia; auspicando che i criteri adottati per gli accordi di pace per la Slavonia orientale siano a fondamento di accordi piu' generali per le altre aree di crisi; ritenendo in particolare inaccettabili piani di pace che sanciscano per via diplomatica la pulizia e la spartizione etnica, essendo esse contrarie ai diritti piu' elementari dell'uomo oltre che potenziali cause di future e nuove guerre; ritenendo a tal proposito necessario che gli accordi di pace riguardino: a) il ritorno dei profughi nelle loro case sotto controllo diretto delle Nazioni Unite; b) che tale ritorno riguardi sia la Bosnia che le zone della Croazia (Kraijna in particolare, ma non solo) dove si sono verificati esodi di massa o episodi di pulizia etnica; c) che le zone interessate al ritorno della popolazione, sull'esempio dell'accordo sulla Slavonia orientale, siano smilitarizzate, provvedendo alla costituzione, sotto controllo internazionale di una polizia mista posta a garanzia delle popolazioni di ogni etnia e professione religiosa; d) che sia garantito il rispetto dei diritti delle minoranze anche attraverso l'adozione di uno status speciale, che sancisca larga autonomia alle minoranze etniche; e) a consentire, sotto monitoraggio internazionale, le liberta' fondamentali come il diritto di organizzazione politica, sindacale, di sciopero, di liberta' di stampa e di libera espressione del pensiero; f) a prevedere un percorso che porti quei popoli in tempi ragionevoli a scegliere, tramite libere elezioni, i propri rappresentanti garantendo lo svolgimento del processo elettorale sotto il controllo internazionale. La "par condicio" nell'accesso ai mezzi di informazione di massa deve costituire premessa inderogabile al processo elettorale stesso; g) all'applicazione vera e senza deroghe dell'embargo sulle armi e sulla cooperazione ed assistenza militare verso tutti ipaesi coinvolti nel conflitto, prevedendo sanzioni congrue verso gli stati della comunita' internazionale che violino tali disposizioni; questi obiettivi possono realizzarsi solo in un quadro di gestione degli accordi di pace gestito dalle Nazioni Unite le cui prerogative non possono in modo alcuno, ne' implicitamente ne' esplicitamente, essere appaltate a patti militari di parte; l'invio di truppe italiane in Bosnia o in altre zone della ex Jugoslavia puo' avvenire solamente: 1) in un quadro Onu e solo sotto applicazione dell'articolo 47 dello Statuto delle Nazioni Unite; 2) in attuazione di un piano di pace che preveda le condizioni di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), della presente risoluzione parlamentare; 3) solo dopo esplicita richiesta del Consiglio di Sicurezza o dell'Assemblea generale dell'Onu; 4) solo se tale presenza e' richiesta da tutte le parti bosniache o della ex Jugoslavia, nessuna esclusa, a diverso titolo coinvolte nel conflitto; 5) a prevedere comunque, a fianco della missione militare, una missione civile di pace; impegna il Governo: a favorire, promuovere ed intensificare le iniziative di pace nella Bosnia Erzegovina e nelle altre zone di crisi della ex Jugoslavia; a predisporre l'invio di una missione civile non militare, in stretto rapporto con le Ong e le organizzazioni di volontariato italiano, avvalendosi anche degli obiettori di coscienza in servizio civile, al fine di contribuire alla ricostruzione del tessuto multietnico, sociale ed economico delle zone devastate dal conflitto; a stanziare in via straordinaria la cifra di 100 miliardi di lire per gli aiuti umanitari alla ex Jugoslavia; ad attuare pienamente la legge n. 390 del 1992 affinche' siano accolti nel nostro territorio i profughi ed i disertori provenienti dalla ex Jugoslavia; (7-00502)