Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00763 presentata da BEEBE TARANTELLI CAROLE JANE (PROG.FEDER.) in data 19951115
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere - premesso che: la legislazione sulle azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro viene introdotta nella legislazione italiana sulla base del disposto dell'articolo 37 della Costituzione con legge 11 aprile 1991, n. 125 le cui finalita' sono espresse nell'articolo 1: "Le disposizioni contenute nella presente legge hanno lo scopo di favorire l'occupazione femminile e di realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l'adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunita'"; l'articolo 4, comma 9, della legge 125 afferma che "Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dei commi 1 e 2, posti in essere da imprenditori ai quali siano stati accordati benefici ai sensi delle vigenti leggi dello Stato, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti alla esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, viene comunicato immediatamente dall'ispettore del lavoro ai ministri nelle cui amministrazioni sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adottano le opportune determinazioni, ivi compresa, se necessario, la revoca del beneficio e, nei casi piu' gravi o nel caso di recidiva, possono decidere l'esclusione del responsabile per un periodo di tempo fino a due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto. Tale disposizione si applica, anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'ispettorato del lavoro comunica direttamente la discriminazione accertata per l'adozione delle sanzioni previste"; l'Istituto Mobiliare Italiano - IMI S.p.A. persiste in un comportamento discriminatorio nei confronti del personale femminile - comportamento gia' denunciato nel 1986 con l'interrogazione parlamentare dell'onorevole Caria - che si esplica per tutto l'arco della vita lavorativa: dall'assunzione alla attribuzione di mansioni, dall'assegnazione presso il nucleo operativo alla progressione di carriera e al livello retributivo; attualmente su un totale di n. 860 dipendenti (di cui 350 donne e 510 uomini) i ruoli dirigenziali dell'IMI sono cosi' suddivisi per sesso: 231 uomini: di cui 69 dirigenti e 162 funzionari; 22 donne: di cui 1 dirigente e 21 funzionari; nell'ultimo biennio sono stati promossi alla qualifica di dirigente 1 donna e 10 uomini; tra gli impiegati, le donne sono n. 328 e gli uomini n. 279; il numero del personale con qualifica di quadro e suscettibile di essere promosso al grado di funzionario comprende: 115 donne e 127 uomini; nell'ultimo biennio sono stati promossi alla qualifica di funzionario n. 7 donne e n. 18 uomini; l'IMI attua una ulteriore discriminazione per eta' ponendo a 35 anni l'eta' massima per il raggiungimento del grado di funzionario. Discriminazione che produce un effetto devastante sulle lavoratrici considerato che i primi dieci anni di lavoro coincidono con il momento riproduttivo; l'atteggiamento finora adottato dall'IMI risulta penalizzante, mortificante e discriminatorio nei confronti dell'intero personale femminile dell'IMI -: se il Ministro del lavoro intenda verificare le motivazioni di questa evidente discriminazione e procedere alla rimozione delle cause; se, in presenza di una prassi discriminatoria, il Ministro del lavoro non ritenga necessario sanzionare l'IMI; se, in linea generale, alla luce della recente riforma del sistema pensionistico che allunga il tempo della vita lavorativa e modifica la base retributiva di calcolo, il Ministro non ritenga necessario approfondire il tema della discriminazione femminile che incide pesantemente sulle retribuzioni onde ristabilire una parita' nel trattamento economico delle lavoratrici che, altrimenti, continuerebbero ad essere discriminate anche da pensionate. (2-00763)