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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00796 presentata da SCERMINO FELICE (PROG.FEDER.) in data 19951115

Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: l'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 prevede per il genitore o familiare lavoratore che assista con continuita' un parente o un affine entro il terzo grado handicappato con lui convivente, il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio; le annuali ordinanze ministeriali, nel dare attuazione alla suddetta disposizione di legge, non hanno impedito che ci si avvalesse in modo improprio ed arbitrario del beneficio suindicato, in barba al principio solidaristico tutelato dalla legge; nella pratica applicazione delle OM si sono lamentati molteplici abusi in quanto molti docenti si sarebbero avvalsi della possibilita' di essere trasferiti senza avere in realta' un handicappato da assistere e/o nonostante che la necessita' di tale assistenza fosse soddisfatta in maniera diversa; tutto cio' avrebbe danneggiato in modo grave e clamoroso i docenti piu' anziani, i quali - nonostante fossero in possesso di un punteggio molto piu' alto e occupassero da anni sedi di lavoro distanti da quelle di residenza - sarebbero stati scavalcati da colleghi piu' giovani e piu' furbi; gli effetti prodotti dall'indiscriminata applicazione di tali benefici hanno suscitato nella provincia di Salerno una diffusa protesta sfociata in ricorsi gerarchici, articoli di denuncia alla stampa, petizioni popolari e varie altre iniziative di singoli insegnanti, di sindacati ed associazioni di categorie; le lacune piu' gravi della citata normativa sono da individuare nella mancata precisazione dei seguenti presupposti: a) che il portatore di handicap verta in situazioni di gravita' anche con riferimento ai diritti previsti in favore del genitore o del familiare lavoratore; b) che venga dimostrata la effettiva convivenza con coabitazione e non solo la residenza anagrafica nello stesso comune; c) che l'assistenza continuativa del congiunto handicappato sia dimostrata non con una mera dichiarazione personale, ma con una documentazione piu' corposa (atto notorio a firma di terzi e attestazione del medico curante dell'handicappato); d) che il trasferimento del personale che assista un congiunto handicappato non sia definitivo, ma annuale in modo che il dipendente debba ogni anno dimostrare la persistenza della dedotta situazione di necessita' (si giunge all'assurdo che, se l'handicappato viene affidato ad altri o se muore, il familiare conserva la sede nonostante le richieste di altri docenti piu' anziani); e) che l'assistenza ad un portatore di handicap non possa essere invocata ai fini del trasferimento da piu' familiari del medesimo -: se il Ministro conosca le doglianze espresse da molti docenti per disinvolti trasferimenti ex articolo 33 legge n. 104 del 1992; se non intenda disporre una ispezione amministrativa sul Provveditorato agli studi di Salerno con il compito specifico di accertare la corretta applicazione della normativa in tema di trasferimento dei docenti ex articolo 33 legge n. 104 del 1992; se e quali rimedi il Ministro intenda apprestare nella emissione delle prossime OM per assicurare una corretta applicazione della disciplina in questione, colmando le gravi lacune suindicate. (3-00796)

 
Cronologia
sabato 11 novembre
  • Politica, cultura e società
    Ribaltando il precedente giudizio di merito, la terza Corte d'Assise d'appello di Milano condanna Adriano Sofri, Giorgio Pietrostefani e Ovidio Bompressi a 22 anni di carcere per l'omicidio del commissario Luigi Calabresi.

martedì 21 novembre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Dopo una serie di raid aerei contro le posizioni dei serbo-bosniaci, fra maggio e settembre, l'Alleanza atlantica riesce ad imporre una soluzione negoziata al conflitto nei territori della ex Jugoslavia. Il 21 novembre a Dayton, Serbia, Croazia e Bosnia firmano gli accordi di pace. Il trattato prevede uno stato bosniaco, diviso in una repubblica serba e in una federazione croato-musulmana.