Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00507 presentata da JANNONE GIORGIO (FORZA ITALIA) in data 19951115
La VI Commissione, premesso che: il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'articolo 17, comma 2, ha modificato le agevolazioni fiscali per i prodotti petroliferi destinati all'agricoltura; l'aliquota agevolata degli olii da gas o gasolio per uso agricolo di cui al punto 6 della tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come sostituito dall'articolo 2-undecies, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e' stata, pertanto, aumentata dal 13 al 30 per cento dell'aliquota normale; il prezzo del gasolio per uso agricolo e' conseguentemente aumentato di quasi il 35 per cento; detto onere incide pesantemente sulle aziende agricole che devono confrontarsi, principalmente, con i costi nettamente inferiori dei concorrenti europei; per il settore orto-florio-vivaistico specializzato in colture protette il riscaldamento rappresenta circa il 30-40 per cento dei costi di produzione, mentre il prezzo dei carburanti agricoli per i concorrenti comunitari del settore risulta notevolmente piu' basso; impegna il Governo: a modificare l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 1995 convertito dalla legge n. 85 del 1995, ripristinando l'originaria aliquota agevolata per il gasolio agricolo pari al 13 per cento dell'aliquota normale; a prevedere, in ogni caso, per il settore orto-floro-vivaistico una aliquota del gasolio non superiore a quella praticata negli altri paesi europei. (7-00507)